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La partecipazione al primo incontro di mediazione è doverosa

La sentenza del Tribunale di Torino n. 4368/2022 ricorda che la partecipazione al primo incontro di mediazione è doverosa e che l’eventuale comunicazione dell’assenza non integra giustificato motivo

Mediazione obbligatoria e mancata partecipazione

Il tema della partecipazione delle parti al primo incontro di mediazione è da sempre molto dibattuto in giurisprudenza, poiché la mancata partecipazione alla mediazione senza giustificato motivo può avere conseguenze anche nel processo civile che si occupi della stessa controversia.

Per tale motivo è importante comprendere in quali casi l’assenza di una parte possa considerarsi giustificata.

Di un caso di questo genere si è occupato il Tribunale di Torino con sentenza n. 4368 del 10 novembre 2022, con cui ha accolto il ricorso di un consumatore, relativo all’annullamento di alcune fatture di un contratto telefonico, condannando, altresì, la compagnia telefonica al pagamento della somma di cui all’art. 8 comma 4-bis del d.lgs. 28/2010, prevista, appunto, a carico della parte che non partecipi al primo incontro di mediazione senza giustificato motivo.

Mediazione: sentenza Tribunale Torino n. 4368/2022

Nel corso del processo, la compagnia convenuta aveva provato a far dichiarare l’inammissibilità del ricorso proposto dall’utente. In particolare, secondo la ricostruzione della convenuta, il giudizio avrebbe dovuto essere dichiarato improcedibile, per il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria.

Al riguardo, giova ricordare che, in materia di contratti di utenza, la domanda giudiziale deve essere preceduta dall’esperimento del tentativo di risoluzione della controversia in sede di mediazione. L’avvio del procedimento di mediazione, cioè, si pone come condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Orbene, nel caso in esame, secondo la convenuta non poteva dirsi soddisfatta tale condizione, poiché l’organismo di mediazione cui si era rivolto il ricorrente non era accreditato per fornire tale servizio. Il giudice, però, respingeva questa tesi, accertando che l’organismo risultava regolarmente iscritto all’apposito registro ministeriale.

Questa breve premessa, ci porta al nocciolo della questione, per quanto qui interessa. Infatti, la compagnia convenuta, sulla base della propria tesi, non aveva partecipato neanche al primo incontro di mediazione. Il giudice, perciò, considerando invece regolarmente esperito il tentativo di mediazione, non poteva fare a meno di considerare assente ingiustificata al primo incontro di mediazione la compagnia convenuta, con le conseguenze processuali che vedremo.

Scarica Sentenza Tribunale di Torino 10 11 2022

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