TRIBUNALE di BARI
Sezione Stralcio – Articolazione di Modugno
Il Giudice Unico,
visti gli atti, sciogliendo la riserva che precede
– osservato che alla stregua delle domande in atti e della disposta CTU è stato quantificato il valore dell’avviamento commerciale dell’azienda oggetto di compravendita fra le parti, e siffatto elemento può essere di ausilio fra le parti a valutare la validità del sottostante accordo negoziale illo tempore raggiunto, mentre il valore del bene immobile offerto in garanzia, piuttosto che rimetterlo ad un accertamento tecnico d’ufficio a mezzo di nuovo professionista (con costi e tempi ulteriori) potrebbe essere oggetto di approfondimento innanzi a Organismo di Mediazione che, vista la natura tecnica degli accertamenti integrativi, renderebbe opportuna la mediazione “delegata”, ai sensi dell’art. 5 co.2 d.lvo 28/10, disposizione applicabile anche ai procedimenti in corso alla data della sua introduzione avvenuta con l’art. 84 dl 69/13 in l. 98/13;
– valutato, infatti, che nell’espletamento di detta attività le parti potranno “prendere spunto dalle considerazioni fin qui appuntate al fine di individuare i temi della conciliazione in quanto idonee da un lato a sfrondare il thema decidendum oggetto del giudizio e dall’altro a fornire gli elementi tecnici per rideterminare eventuali competenze spettanti, in ossequio sia del generale potere di direzione del procedimento che l’art. 175 cpc riserva al Giudice per il più sollecito e leale svolgimento del processo (è l’AG a selezionare le questioni rilevanti per il processo in punto di allegazione, prova ed oggi -alla luce delle più recenti riforme- anche di sbocco alternativo della controversia) che degli obblighi collaborativi processualmente gravanti sulle stessa parti [1] [2] “;
P.Q.M.
Visto l’art. 5, comma 2 d.lgvo 28/10;
assegna alle parti gg. 15 dalla comunicazione del presente provvedimento per l’avvio della procedura di mediazione;
invita i difensori delle parti ad informare i loro assistiti delle presente ordinanza ai sensi dell’art.4, comma 3 d.lvo cit. e delle conseguenze processuali espressamente previste per il caso di mancata attivazione del procedimento dall’art. 5, co. 2 secondo periodo d.lvo cit., evidenziandosi sin d’ora che, in caso di mancato raggiungimento di accordo, si procederà a riconvocare il CTU, o nominarne altro con specializzazione adeguata, perché proceda a stimare l’immobile oggetto di garanzia.
Rinvia per il prosieguo all’udienza del XXX, riservando, in caso mancato raggiungimento dell’ accordo, di riconvocare il CTU o nominarne un nuovo conteggio secondo quanto evidenziato al punto che precede.
Si comunichi.
Modugno, 3.11.2015
Il Giudice, Dr.a Mirella Delia
[1] Vedi così in Tribunale di Bari, Sezione Stralcio – Articolazione di Altamura, dssa L. Fazio 26.02.2016.
[2] Vedi ad esempio artt. 88, 96 e 116, seconda parte cpc.