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Inammissibile il ricorso in Cassazione se la procura è per la negoziazione assistita

Carente la procura ad litem per il ricorso in Cassazione se si riferisce solo alla negoziazione assistita, al giudizio di appello e alla fase esecutiva

Carenza di procura senza conferimento di poteri per il giudizio di Cassazione

Nell’ordinanza n. 36590/2022 (sotto allegata) gli Ermellini hanno modo di chiarire che, ai fini del ricorso in Cassazione, la procura speciale che il ricorrente conferisce al difensore non solo deve riportare una data posteriore a quella di pubblicazione della sentenza impugnata, ma dalla sua formulazione letterale deve emergere il conferimento dei poteri al legale in sede di Cassazione.

Nel caso di specie, gli Ermellini hanno ritenuto carente il conferimento della procura rilasciata in data anteriore alla pubblicazione della sentenza della Corte d’Appello impugnata e da cui emerge il solo conferimento di poteri per richiedere la negoziazione assistita, per il grado di appello e la fase esecutiva.

Queste le conclusioni della Cassazione al termine della vicenda che si va ad illustrare.

Contratto di leasing e mancata restituzione della vettura

Nell’ambito di una controversia intrapresa da un privato nei confronti di un istituto di credito il Tribunale competente nel giudizio di primo grado accoglie la domanda dell’attore riconoscendo allo stesso il diritto al risarcimento per un importo di 20.000,00 euro e interessi, ponendo le spese del grado di giudizio a carico della parte soccombente.

L’istituto di credito e il soggetto privato erano addivenuti a un contratto di leasing per l’acquisto di un’autovettura, a cui seguiva la denuncia della banca per il reato di appropriazione indebita e la segnalazione alla Centrale di allarme interbancario.

Decisione che veniva ribaltata in sede di appello, con conseguente condanna dell’attore a pagare le spese di entrambi i gradi del giudizio.

Per la Corte d’Appello, da quanto emerso dalla ricostruzione degli eventi in ordine cronologico, il contraente da marzo a giugno 2010 non aveva pagato i canoni di leasing e nonostante questo non aveva provveduto alla restituzione dell’auto alla società proprietaria, che quindi si era attivata per richiedere indietro il mezzo.

Alla luce di questo la Corte aveva ritenuto che la condotta della banca che aveva concesso l’autovettura in leasing, contrariamente a quanto ritenuto dall’attore, non fosse illegittima.

La decisione tuttavia veniva impugnata dal soccombente in sede di Cassazione ritenendo che la Corte d’Appello non avesse considerato ai fini del decidere che era stata propria la denuncia di furto presentata dall’istituto ad avergli impedito la restituzione della vettura richiesta dalla concedente.

Procura Cassazione carente: il giudizio si ripercuote sul difensore

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso del privato del tutto inammissibile, senza scendere nell’esame del motivo oggetto di ricorso per una questione legata alla procura che il ricorrente ha rilasciato al suo avvocato.

Gli Ermellini evidenziano nella motivazione che l’ammissibilità del ricorso in Cassazione è condizionata dal rispetto di diverse regole.

La prima riguarda la data di conferimento della procura al difensore, che deve risultare anteriore rispetto alla notificazione del ricorso in sede di legittimità e posteriore rispetto alla data della sentenza da impugnare. Requisito che nel caso di specie non è stato rispettato visto che la procura è stata rilasciata al difensore in data 6 novembre 2020 ossia molto prima rispetto alla data pubblicazione della sentenza impugnata.

In secondo luogo la Cassazione evidenzia la formulazione della procura all’Avvocato, che così recita: “per il proc. civ. n. 235/2018 R.G. pendente dinanzi la Corte di appello di Palermo (…) per richiedere la negoziazione assistita e per rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio ed in ogni stato e grado del medesimo, compresa la fase esecutiva (…).”

La lettera della procura rende il ricorso del tutto inammissibile per gli Ermellini perché dalla stessa non emerge il riconoscimento del potere al difensore di proporre il ricorso in Cassazione.

Per la Suprema Corte, nel caso di specie, non si può parlare di un caso d’invalidità o d’inefficacia sopravvenuta della procura ad litem. La stessa deve considerarsi del tutto assente. 

Detta carenza di procura impedisce che l’attività del difensore abbia ripercussioni sulla sfera giuridica del ricorrente.

Il legale quindi è l’unico responsabile dell’attività svolta e come tale è sullo stesso che grava la condanna alle spese del giudizio.

La procura non solo è stata conferita molto tempo prima rispetto alla pubblicazione della sentenza da impugnare, ma dal suo contenuto letterale emerge il conferimento dei poteri limitatamente al giudizio di appello, alla fase esecutiva e alla richiesta di negoziazione assistita.

Scarica la sentenza della Cassazione

 

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