Il termine di durata trimestrale della mediazione non è perentorio, se così fosse verrebbe meno la finalità deflattiva dell’istituto
Non è perentorio il termine trimestrale di durata della mediazione
Il termine di durata trimestrale del procedimento di mediazione obbligatoria non è perentorio. Questo quanto sancito dal Tribunale di Torino nella sentenza n. 709/2023 (sotto allegata) nell’ambito di un giudizio di impugnazione di una delibera assembleare condominiale. Alle parti deve essere data la possibilità, se necessario, di disporre di un termine più lungo di tre mesi per risolvere la controversia e per evitare di gravarle dei costi di iscrizione della causa.
Impugnazione delibera condominiale
La vicenda giudiziaria che porta il Tribunale di Torino a pronunciarsi nei termini suddetti ha inizio per iniziativa di una S.r.l nei confronti di un Condominio per chiedere la dichiarazione di nullità o l’annullamento di alcuni punti della delibera assembleare condominiale del 19.10.2020.
Il Condominio convenuto si oppone alla richiesta, ritenendo ormai intervenuta la decadenza ad impugnare la delibera in questione. Nell’opporsi richiama quanto sancito dagli articoli 5 e 6 del Decreto legislativo n. 28/2010 e dall’art. 1137 del Codice Civile.
Durata della mediazione e finalità deflattiva
Il Tribunale adito accoglie la domanda della S.r.l e dichiara illegittima la delibera assembleare assunta nel corso dell’assemblea del 19.10.2020 nei punti 2 e 3. L’autorità giudicante disattende inoltre le eccezioni con cui il Condominio ha richiesto l’improcedibilità della domanda per la durata eccessiva del procedimento di mediazione.
Il Tribunale richiama a tale proposito il contenuto dell’art. 5 del decreto legislativo n. 28/2010 il quale prevede che, dalla comunicazione ad altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli stessi effetti della domanda giudiziale.
Da tale data, la domanda di mediazione è di ostacolo alla decadenza per una sola volta e se il tentativo fallisce la domanda giudiziale va proposta nello stesso termine di decadenza, che decorre dal deposito del verbale (art. 11 dlgs n. 28/2010) presso l’Organismo di mediazione.
Nel caso di specie, il deposito del verbale risale al 29.07.2021. E’ tempestiva quindi la domanda giudiziale notificata a mezzo pec al Condominio il 28.09.2021, periodo in cui opera anche la sospensione del periodo feriale.
Per il Tribunale si deve tenere presente che l’art. 71 delle disp. att. del codice civile legittima la partecipazione dell’amministratore alla mediazione previa delibera assembleare con le maggioranze di cui all’art. 1136 c.c. e che, se i termini di comparizione davanti al mediatore non danno modo all’assemblea di autorizzare l’amministratore, il mediatore ha la possibilità, previa istanza del Condominio, di prorogare la prima comparizione delle parti davanti a sé.
Va considerato comunque, che nella specie, le proroghe che il mediatore ha concesso in sede di mediazione sono state richieste proprio dal Condominio. Per questa ragione il convenuto non può poi dolersi del fatto che la procedura è durata eccessivamente.
Il Tribunale non condivide inoltre quanto invocato dal Condominio, sempre in relazione alla durata del procedimento di mediazione.
L’autorità giudiziale ricorda infatti che il termine di durata trimestrale della mediazione non ha natura perentoria.
Tale caratteristica è espressamente esclusa dall’art. 71 delle disposizioni di attuazione al Codice civile e non è comunque coerente con la finalità deflattiva della mediazione.
Le parti non possono essere infatti gravate dal rispetto di un termine troppo ristretto per esperire la mediazione e dall’onere di iscrivere la causa a ruolo, magari mentre sono in corso le trattative che potrebbero condurre alla soluzione della controversia al di fuori della procedura giudiziale.