sabato, Aprile 1, 2023

Il portale di riferimento sulla risoluzione alternativa delle controversie

Nr. 1 - Registro organismi di mediazione Ministero della Giustizia

Home Giurisprudenza Il giudice dispone l’esperimento della mediazione a seguito del rifiuto della sua proposta conciliativa

Il giudice dispone l’esperimento della mediazione a seguito del rifiuto della sua proposta conciliativa

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g.
…/2013
Oggi
11 novembre 2013
alle ore 10.55 innanzi al g.i. sono comparsi:
personalmente l’attore … con l’avv. .. in sost. avv. ..;
personalmente il convenuto …, presente anche quale socio illimitatamente responsabile dalla snc .., con l’avv. …
E’ altresì presente ai fini della pratica forense la dr. …
Il g.i. tenta la conciliazione della lite, suggerendo alle parti la definizione della stessa con versamento da parte del convenuto dell’importo omnicomprensivo di euro 15.000,00 che si avvicina alla metà dell’importo richiesto da controparte.
Il convenuto dichiara di essere disponibile a chiudere la lite con tale versamento da parte sua, l’attore dichiara che tale soluzione non è per lui accettabile.
Il Giudice
visto l’art.5 secondo comma del dlgs n.28/2010 nell’attuale sopravvenuta formulazione;
valutata la natura della lite, i rapporti familiari tra le parti e il comportamento delle stesse anche
all’odierna udienza;
ritenutane in base a tali elementi l’utilità;
dispone l’esperimento del procedimento di mediazione, assegnando alle parti il termine di quindici
giorni per dare inizio alla mediazione e fissando per la prosecuzione del giudizio l’udienza del25marzo 2014 ore 11.20, riservato ogni altro provvedimento.
Il Giudice
Elena Riva Crugnola