
Il Giudice di Pace dispone come condizione di procedibilità della domanda la partecipazione di entrambe le parti davanti al mediatore
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MONZA
SEZIONE 01 via Borgazzi, 27
Procedimento numero: 8157/2014 Rito Ordinario
Altri contratti tipici ed obbligazioni non rientranti nelle altre materie
Giudice: RAVENNA DEBORA
Parti nel procedimento:
- Ricorrente principale X
- Attore secondario Q
- Resistente principale Y
Il GDP a scioglimento della riserva che precede, lette le istanze delle parti e gli atti, esaminati i documenti, così provvede: non sospende l’esecuzione provvisoria in quanto non si ravvisano i “gravi motivi” richiesti dall’art. 649 c.p.c., la somma escussa , infatti è molto modesta. Letto l’art.5 comma 2 del D.lvo n° 28/2010, valutata la natura della causa – che verte in tema di mancato pagamento di spese straordinarie per il figlio della coppia – rilevato che dall’esame degli atti e dei documenti emerge una situazione di grave conflittualità tra i genitori, conflittualità che può solo aumentare se non si interviene tempestivamente con una procedura stragiudiziale, invita le parti a procedere alla mediazione. Precisa che la mediazione disposta dal giudice è condizione di procedibilità della domanda. Precisa altresì che, perché sia soddisfatta la condizione di procedibilità è necessario che le parti si presentino personalmente avanti al mediatore, assistite dai propri legali, e che partecipino all’incontro di mediazione e non solamente a una sessione informativa.
Per Questo Motivo:
dispone della mediazione ex art 5 comma 2° D.lvo 28/2010, assegna il termine di 15 giorni alle parti per depositare la domanda di mediazione avanti ad un Organismo di Monza,
FISSA
L’udienza al 27/05/2015 ore 9:45 all’esito della procedure di mediazione.
Si comunichi
Monza, 28/1/2015
GDP
Ravenna