Per il tribunale di Roma, la procura speciale rilasciata all’avvocato dalla parte assistita per partecipare in sua sostituzione alla mediazione non può essere da lui autenticata
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Procura speciale mediazione
Il legale che sostituisce il proprio assistito in mediazione non può autenticare la procura speciale. È quanto emerge dalla sentenza n. 10276/2023 del tribunale di Roma che torna sul tema dell’importanza della presenza delle parti in mediazione richiamando la giurisprudenza della Cassazione sul punto.
La vicenda
La vicenda decisa dal giudice capitolino origina da un atto di citazione di un ex amministratore di condominio che, vistosi revocato improvvisamente durante un’assemblea straordinaria, contestava la decisione assunta oltre all’illegittimità della delibera per il mancato raggiungimento del quorum deliberativo. Chiedeva pertanto la declaratoria di nullità o annullabilità della delibera impugnata, con condanna al risarcimento del danno subito.
Il condominio si costituiva eccependo l’improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, attesa la mancata presenza personale dell’attore e la difformità tra oggetto, ragioni e parti dell’istanza di mediazione e quelli del giudizio.
Sull’avanzata eccezione, la causa veniva trattenuta in decisione.
Presenza delle parti in mediazione
Il tribunale, innanzitutto, riportandosi alla giurisprudenza della Suprema Corte, ribadisce la necessità, nel procedimento di mediazione obbligatoria, della comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, quale condizione di procedibilità nelle materie indicate dall’art. 5, comma 1 bis, Dlgs. 28/2010, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste. (cfr. Cass. n. 8473/2019).
Nello specifico, in tale pronuncia, aggiunge il giudice romano, “la Cassazione ha chiarito che l’onere della parte che intenda agire in giudizio, o che avendo agito si sia vista opporre il mancato preventivo esperimento della mediazione e sia stata rimessa davanti al mediatore dal giudice, di dar corso alla mediazione obbligatoria possa ritenersi adempiuto con l’avvio della procedura di mediazione e con la comparizione al primo incontro davanti al mediatore, all’esito del quale, ricevute dal mediatore le necessarie informazioni in merito alla funzione e alle modalità di svolgimento della mediazione, può liberamente manifestare un suo parere negativo sulla possibilità di proseguire la procedura stessa”.
E’ quindi richiesta, prosegue la pronuncia, “l’attivazione del procedimento di mediazione, la scelta del mediatore, la convocazione della controparte ed è altresì richiesta la comparizione personale davanti al mediatore e la partecipazione al primo incontro; peraltro, con procura speciale sostanziale, è possibile validamente delegare un terzo alla partecipazione alle attività di mediazione, e quindi anche il difensore in quanto però munito di apposita procura sostanziale”.
Autentica procura speciale
Su tale ultimo punto, in particolare, rammenta il giudicante, “la Suprema Corte rileva come, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore”.
In altri termini, “la parte che non partecipa personalmente alla mediazione può farsi sostituire dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questi una procura sostanziale che non rientra nei poteri di autentica dell’avvocato, neppure se il potere è conferito allo stesso professionista”.
Nella vicenda, per la parte istante era presente il proprio avvocato e la procura speciale per la procedura di mediazione rilasciata dall’attore risultava autenticata in calce dal medesimo difensore.
Per cui, alla luce delle considerazioni che precedono e dei precedenti giurisprudenziali citati, il giudice dichiara l’eccezione di improcedibilità del giudizio.