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Domanda riconvenzionale: no all’obbligo della mediazione

Non è obbligatoria la mediazione se la domanda riconvenzionale verte su una materia per la quale la legge ne prevede l’applicazione 

Mediazione non obbligatoria per le domande riconvenzionali

Non è obbligatorio il procedimento di mediazione obbligatoria rispetto a una domanda riconvenzionale. Lo ha ribadito il Tribunale di Pavia nella sentenza n. 88/2023 (sotto allegata) resa al termine di un procedimento di ingiunzione poi evoluto in un altro procedimento.

La controversia sorge perchè un Circolo ricreativo, lamentando il mancato pagamento delle somme dovute per la gestione dei locali in uso per l’attività di somministrazione di cibo e bevande, ne ingiunge il pagamento con decreto alla titolare. Le somme richieste si riferiscono in particolare al periodo successivo alla cessata efficacia del contratto. 

Con atto di citazione l’ingiunta si oppone, facendo presente di avere regolarizzato la sua posizione di occupazione dei locali con l’Ente abilitato. Nell’opporsi la stessa fa presente che quanto richiesto nel decreto ingiuntivo non si può ricondurre a una locazione tra privati. Eccependo quindi la nullità del contratto di sub-locazione chiede la condanna dell’opposto al risarcimento del danno. Il convenuto nel costituirsi chiede l’autorizzazione alla chiamata in causa del terzo per essere manlevato dalle richieste avanzate in via riconvenzionale dall’opponente. 

Il procedimento, assai complesso anche in ragione dei soggetti e delle questioni giuridiche sollevate si svolge, dopo il mutamento del rito, nella forma del rito speciale di cui all’art. 447 bis c.p.c.

Sulle domande principali si svolge la mediazione obbligatoria, poiché oggetto del procedimento è la materia locatizia.

In relazione alle domande riconvenzionali il Tribunale ha modo di precisare che, nel rispetto dell’orientamento giurisprudenziale maggioritario, dopo le SU n. 19596/2020 non si ravvisa “l’obbligo di esperire la mediazione obbligatoria anche a seguito a della formulazione di una domanda riconvenzionale (alla quale va accostata anche la domanda cd trasversale, rivolta verso chi è già parte del giudizio), ciò sulla base di plurimi e convincenti argomenti di carattere testuale (“chi intende esercitare in giudizio un’azione”, vale a dire chi intende instaurare un giudizio), logico e di interpretazione restrittiva e costituzionalmente orientata, finendo altrimenti per rimanere frustrata – senza un reale beneficio, in termini di deflazione del contenzioso – l’economicità delle risorse e la ragionevole durata del processo. È fatta salva la possibilità per il giudice, tenuto conto della natura della controversia e delle circostanze del caso, di disporre la mediazione delegata, ai sensi dell’art. 5, co. 2 D.lgs n. 28/2010 s.m.i.”

Inoltre, precisa il Tribunale “neppure rientra in alcuna delle materie per le quali sarebbe prevista la mediazione obbligatoria ex art. 5, co. 1 bis D.lgs n. 28/2010 e s.mi., la domanda riconvenzionale trasversale di manleva avanzata dal terzo chiamato verso l’opponente.”

Mediazione e domanda riconvenzionale: una questione ancora aperta 

La questione dell’obbligatorietà della mediazione relativa alla domanda riconvenzionale è ancora controversa. Le posizioni sono molteplici, così come le motivazioni che ne sono alla base. 

Vediamo quindi le più significative.

Chi sostiene che la mediazione deve essere esperita se la domanda riconvenzionale verte su una delle materie per le quali il decreto n. 28/2010 ne prevede l’obbligatorietà ritiene che, applicando l’interpretazione opposta si finisce per discriminare il convenuto rispetto all’attore. 

Chi invece opta per la non applicabilità sostiene che la domanda riconvenzionale di fatto dà vita ad un’azione che non può considerarsi autonoma come quella avviata dall’attore. 

Occorre inoltre considerare che la mediazione è uno strumento nato per deflazionare il processo. Prevedere nel corso di un giudizio l’obbligatorietà della mediazione per ogni posizione in grado di ampliare l’ambito oggettivo del processo, contrasterebbe con la suddetta finalità. Il rischio è infatti di andare incontro a molteplici rinvii e a costi crescenti per le parti. 

Scarica Sentenza Tribunale di Pavia 23 01 2023

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