Scarica Sentenza CNF 15 12 2022
Il Consiglio Nazionale Forense chiarisce che la sanzione disciplinare rileva senza limiti temporali, salvo espressa deroga normativa
Avvocato-mediatore e sanzioni disciplinari
L’avvocato censurato non può fare il mediatore. Né il passare del tempo (nella specie dieci anni) può rilevare a tal fine, in quanto le sanzioni disciplinari rilevano senza limiti temporali, salvo espressa deroga normativa. Lo ha chiarito il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 153/2023.
Nella vicenda, un legale indirizzava al COA di Milano una richiesta di revisione della sanzione della censura, inflittagli oltre dieci anni prima (e poi confermata dal CNF e in Cassazione), chiedendone la commutazione nella più mite sanzione dell’avvertimento, in quanto seppur risalente nel tempo, la censura era ostativa rispetto all’assunzione della qualifica di mediatore.
A tal fine, invocava l’applicabilità del nuovo codice deontologico che prevede la possibilità di atttenuare la sanzione della censura, lamentando “l’irragionevole disparità di trattamento tra gli effetti preclusivi della censura rispetto all’acquisizione della qualifica di mediatore ed altre situazioni quali – ad esempio – la disciplina della riabilitazione penale o di altri casi (non meglio specificati) di cancellazione degli effetti civili delle sanzioni disciplinari”.
L’Ordine rigettava la sua richiesta ribadendo la definitività della sentenza e l’avvocato ricorreva al Consiglio Nazionale Forense.
Il ricorso
Nel ricorso, il legale sosteneva non fosse condivisibile quanto affermato dall’Ordine di Milano secondo cui una sanzione in favor rei intervenuta successivamente non possa trovare applicazione retroattiva, poiché, a suo dire, “il principio di adeguamento in melius deve prevalere”. Lamentava, altresì, mancanza di motivazione nella reiezione dell’istanza in merito alla non ritenuta applicabilità del principio espresso dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 63/2019 sull’efficacia nel tempo delle sanzioni disciplinari e il principio del favor rei in relazione a una norma successivamente intervenuta.
Sanzione disciplinare senza limiti temporali
Per il CNF però il ricorso è inammissibile su vari fronti, in quanto mira a modificare una sanzione pacificamente divenuta definitiva all’esito di rigetto del ricorso per cassazione precedentemente proposto, e “anche ammesso che l’Organo disciplinare possa incidere su una sanzione definitiva solo nei casi previsti dalla normativa vigente, segnatamente dall’ art. 55 della Legge 247/2012, ove ricorrano gli specifici e gravi presupposti ivi declinati”, questi ultimi non ricorrono nel caso di specie.
Da qui la declaratoria di inammissibilità.
Tuttavia, osserva il Consiglio come “l’Organo disciplinare esorbiterebbe dalle sue funzioni, in assenza di una facoltà espressa prevista dalla legge, ove determinasse limitazioni anche temporali all’efficacia di una sanzione per cui non è prevista una durata o un termine di efficacia, peraltro al sol fine di incidere in un ambito, quello dell’accesso alla qualifica di mediatore, completamente estraneo alla funzione disciplinare”.
Per cui, conclude il CNF, “solo un intervento del legislatore sulla specifica norma ostativa potrà mitigare le preclusioni diuturne conseguenti alla formulazione attuale dell’art. 4 comma terzo lett. c del d.m. 180/2010“.