Scarica Sentenza Tribunale di Nuoro 28 08 2023
Il tribunale di Nuoro ribadisce l’improcedibilità della domanda giudiziale se non vi è simmetria con la domanda di mediazione, quanto meno nelle ragioni della pretesa
Simmetria domanda mediazione e domanda giudiziale
L’asimmetria tra il contenuto della domanda di mediazione e quello della domanda giudiziale, quanto meno nelle “ragioni della pretesa” è causa di improcedibilità del giudizio. Lo ha ribadito il tribunale di Nuoro nella sentenza n. 473/2023 avente ad oggetto l’impugnazione di una delibera condominiale.
La vicenda
Nella vicenda, una SRL chiedeva venisse dichiarata nulla la delibera assembleare adottata dal condominio, relativamente a due punti dell’ordine del giorno, oltre che la condanna del condominio a pagare le spese legali. Dal canto suo, il condominio, domandava al giudice di dichiarare l’improcedibilità delle avverse domande e di condannare parte attrice ex art. 96 c.p.c.
Improcedibilità per asimmetria mediazione
Il giudice di Nuoro dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale per violazione, in relazione al prodromico procedimento di mediazione, dell’art. 4 del Decreto Legislativo n. 28/2010. Invero, “tale articolo statuisce che, nella domanda di mediazione, devono essere indicate, fra l’altro, ‘le ragioni della pretesa’. Questa previsione è pressoché equivalente a quella dell’art. 125 cp.c., il quale fa riferimento alle ‘ragioni della domanda’”.
Per cui, prosegue il giudicante, “se ne inferisce che vi debba essere simmetria tra i fatti rappresentati in sede di mediazione e quanto esposto in sede processuale, che tale simmetria deve riguardare quantomeno le ragioni addotte dalla parte interessata e che, in caso contrario, deve essere dichiarata l’improcedibilità della domanda giudiziale”.
La ragione è semplice, osserva il tribunale: “se l’istanza di mediazione non ricalca la futura domanda di merito, la parte chiamata non viene posta nelle condizioni di conoscere la materia del contendere nonché di prendere adeguatamente posizione su di essa, con una sostanziale vanificazione della funzione deflativa dell’istituto”.
Nel caso di specie, nella domanda di mediazione (che può essere avviata presentando domanda anche presso una delle sedi di ADR Center) ci si limita a indicare soltanto “impugnazione delibera assembleare” e la data, con una evidente asimmetria rispetto all’esposizione di cui all’atto di citazione.
Per cui, la domanda è improcedibile.