Scarica Sentenza Corte di Appello di Palermo N.1494-2025

La sopravvivenza dell’art. 5 ter nel D.lgs n. 28/2010 sana la mediazione attivata dall’amministratore senza la preventiva delibera assembleare del condominio

Sopravvenienza art. 5 ter D.lgs n. 28/2010: efficacia sanante attivazione mediazione L’introduzione, in pendenza d’appello, dell’art. 5-ter del D.Lgs. 28/2010 ha effetto sanante. La nuova norma legittima l’amministratore condominiale ad attivare e partecipare alla mediazione senza la previa delibera assembleare, ora richiesta solo per l’eventuale accordo di conciliazione. La sopravvenienza normativa rende quindi la condotta pregressa dell’amministratore (ritenuta illegittima dal primo giudice ex art. 71-quater previgente) pienamente valida. In ossequio ai principi di economia processuale, la condizione di procedibilità deve quindi considerarsi avverata, superando l’improcedibilità dichiarata in primo grado. Lo ha sancito la Corte di Appello di Palermo nella sentenza n. 1494/2025.

Opposizione a decreto ingiuntivo
Un Condominio ottiene un decreto ingiuntivo nei confronti di una condomina per il mancato pagamento di quote condominiali relative al periodo 2013-2016, a fronte di una delibera assembleare del 19 giugno 2017. La condomina propone opposizione al decreto ingiuntivo. Il Tribunale di Palermo istruisce la causa in via documentale, dichiara il giudizio improcedibile e revoca il decreto ingiuntivo. Il motivo di questa decisione risiede nel mancato rispetto dell’obbligo di mediazione previsto dall’art. 71-quater disp. att. c.p.c. nella sua formulazione allora vigente. Il Tribunale, richiamando l’orientamento della Cassazione (Ord. n. 10846/2020), rileva che l’amministratore del Condominio aveva presentato l’istanza di mediazione e partecipato alla procedura (anche quella introdotta dalla condomina) senza la previa delibera assembleare richiesta dalla norma. Secondo l’interpretazione giurisprudenziale dell’epoca, infatti, l’amministratore, pur legittimato a riscuotere le quote, non poteva validamente partecipare alla mediazione (che implicava il potere di disporre dei diritti sostanziali), senza un mandato specifico dell’assemblea assunto con le maggioranze qualificate (art. 1136, co. 2, c.c.). Questa mancanza preclude pertanto la “giuridica possibilità” dell’accordo, determinando l’improcedibilità del giudizio e la revoca del decreto ingiuntivo.

Appello e sopravvenienza dell’art. 5-ter D.Lgs. 28/2010
Il Condominio appella la decisione il 18 novembre 2022 e la condomina si costituisce in giudizio, proponendo appello incidentale. L’argomento più significativo e decisivo introdotto dal Condominio riguarda la sopravvenienza normativa del D.Lgs. n. 149/2022 (Riforma Cartabia) che ha introdotto l’art. 5-ter nel D.Lgs. n. 28/2010 e modificato l’art. 71-quater disp. att. c.c. La Corte d’Appello, pur confermando l’interpretazione del Tribunale in merito alla disciplina previgente (che richiedeva la delibera preventiva per la partecipazione), accoglie l’appello incidentale del Condominio proprio in virtù della sopravvenienza dell’art. 5-ter D.Lgs. n. 28/2010. La Corte nella sua decisione evidenzia, infatti, che:

  • il nuovo art. 71-quater disp. att. c.c. rinvia ora all’art. 5-ter D.Lgs. n. 28/2010;
  • il nuovo art. 5-ter stabilisce che l’amministratore del condominio è legittimato ad attivare, aderire e partecipare al procedimento di mediazione senza la previa delibera assembleare;
  • l’approvazione con delibera assembleare (con le maggioranze ex art. 1136 c.c.) è riservata esclusivamente al verbale contenente l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore.

La Corte esclude che l’art. 5-ter sia una norma di interpretazione autentica, ritiene tuttavia che la condotta tenuta dall’amministratore (partecipazione senza delibera) debba ritenersi pienamente legittima alla luce della normativa sopravvenuta, che mira a semplificare e agevolare la mediazione condominiale. Per evitare un “paradosso”, ossia dichiarare improcedibile il giudizio per una condotta ora legittima e costringere le parti a reiterare una procedura che l’amministratore potrebbe rifare allo stesso modo, ma anche in ossequio ai principi di concentrazione e ragionevole durata del processo, la condizione di procedibilità deve considerarsi verificata. La ratio è assimilabile a quella che consente la sanatoria in corso di causa per i vizi di rappresentanza (art. 182 c.p.c.), riconoscendo l’attività svolta da un soggetto che, per effetto della norma sopravvenuta, è dotato delle necessarie prerogative. In virtù dell’accoglimento dell’eccezione di procedibilità per l’effetto sanante della sopravvenienza normativa, la Corte d’Appello rigetta quindi l’opposizione della condomina al decreto ingiuntivo.

Leggi anche: Mediazione in condominio: l’amministratore non ha bisogno di autorizzazione

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Amministratore di condominio: ampi poteri in mediazione

La Corte d’Appello di Palermo, con la sentenza n. 1494/2025, ha stabilito che l’introduzione dell’art. 5-ter del D.Lgs. 28/2010 ha effetto sanante sulla mediazione attivata dall’amministratore senza delibera assembleare. Tale norma legittima l’amministratore a partecipare alla procedura, riservando l’approvazione assembleare solo all’eventuale accordo. Pertanto, l’improcedibilità dichiarata in primo grado viene superata in ossequio all’economia processuale, rendendo valida la condotta pregressa dell’amministratore.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 17/10/2025
Curia: Corte d'Appello di Palermo
Giudice: Giuseppe Lupo, Onofrio Maria Laudadio
Argomento/i: Art. 5 ter nel D.lgs n. 28/2010
Materia/e: Condominio

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La sopravvivenza dell’art. 5 ter nel D.lgs n. 28/2010 sana la mediazione attivata dall’amministratore senza la preventiva delibera assembleare del condominio

Sopravvenienza art. 5 ter D.lgs n. 28/2010: efficacia sanante attivazione mediazione L’introduzione, in pendenza d’appello, dell’art. 5-ter del D.Lgs. 28/2010 ha effetto sanante. La nuova norma legittima l’amministratore condominiale ad attivare e partecipare alla mediazione senza la previa delibera assembleare, ora richiesta solo per l’eventuale accordo di conciliazione. La sopravvenienza normativa rende quindi la condotta pregressa dell’amministratore (ritenuta illegittima dal primo giudice ex art. 71-quater previgente) pienamente valida. In ossequio ai principi di economia processuale, la condizione di procedibilità deve quindi considerarsi avverata, superando l’improcedibilità dichiarata in primo grado. Lo ha sancito la Corte di Appello di Palermo nella sentenza n. 1494/2025.

Opposizione a decreto ingiuntivo
Un Condominio ottiene un decreto ingiuntivo nei confronti di una condomina per il mancato pagamento di quote condominiali relative al periodo 2013-2016, a fronte di una delibera assembleare del 19 giugno 2017. La condomina propone opposizione al decreto ingiuntivo. Il Tribunale di Palermo istruisce la causa in via documentale, dichiara il giudizio improcedibile e revoca il decreto ingiuntivo. Il motivo di questa decisione risiede nel mancato rispetto dell’obbligo di mediazione previsto dall’art. 71-quater disp. att. c.p.c. nella sua formulazione allora vigente. Il Tribunale, richiamando l’orientamento della Cassazione (Ord. n. 10846/2020), rileva che l’amministratore del Condominio aveva presentato l’istanza di mediazione e partecipato alla procedura (anche quella introdotta dalla condomina) senza la previa delibera assembleare richiesta dalla norma. Secondo l’interpretazione giurisprudenziale dell’epoca, infatti, l’amministratore, pur legittimato a riscuotere le quote, non poteva validamente partecipare alla mediazione (che implicava il potere di disporre dei diritti sostanziali), senza un mandato specifico dell’assemblea assunto con le maggioranze qualificate (art. 1136, co. 2, c.c.). Questa mancanza preclude pertanto la “giuridica possibilità” dell’accordo, determinando l’improcedibilità del giudizio e la revoca del decreto ingiuntivo.

Appello e sopravvenienza dell’art. 5-ter D.Lgs. 28/2010
Il Condominio appella la decisione il 18 novembre 2022 e la condomina si costituisce in giudizio, proponendo appello incidentale. L’argomento più significativo e decisivo introdotto dal Condominio riguarda la sopravvenienza normativa del D.Lgs. n. 149/2022 (Riforma Cartabia) che ha introdotto l’art. 5-ter nel D.Lgs. n. 28/2010 e modificato l’art. 71-quater disp. att. c.c. La Corte d’Appello, pur confermando l’interpretazione del Tribunale in merito alla disciplina previgente (che richiedeva la delibera preventiva per la partecipazione), accoglie l’appello incidentale del Condominio proprio in virtù della sopravvenienza dell’art. 5-ter D.Lgs. n. 28/2010. La Corte nella sua decisione evidenzia, infatti, che:

  • il nuovo art. 71-quater disp. att. c.c. rinvia ora all’art. 5-ter D.Lgs. n. 28/2010;
  • il nuovo art. 5-ter stabilisce che l’amministratore del condominio è legittimato ad attivare, aderire e partecipare al procedimento di mediazione senza la previa delibera assembleare;
  • l’approvazione con delibera assembleare (con le maggioranze ex art. 1136 c.c.) è riservata esclusivamente al verbale contenente l’accordo di conciliazione o la proposta conciliativa del mediatore.

La Corte esclude che l’art. 5-ter sia una norma di interpretazione autentica, ritiene tuttavia che la condotta tenuta dall’amministratore (partecipazione senza delibera) debba ritenersi pienamente legittima alla luce della normativa sopravvenuta, che mira a semplificare e agevolare la mediazione condominiale. Per evitare un “paradosso”, ossia dichiarare improcedibile il giudizio per una condotta ora legittima e costringere le parti a reiterare una procedura che l’amministratore potrebbe rifare allo stesso modo, ma anche in ossequio ai principi di concentrazione e ragionevole durata del processo, la condizione di procedibilità deve considerarsi verificata. La ratio è assimilabile a quella che consente la sanatoria in corso di causa per i vizi di rappresentanza (art. 182 c.p.c.), riconoscendo l’attività svolta da un soggetto che, per effetto della norma sopravvenuta, è dotato delle necessarie prerogative. In virtù dell’accoglimento dell’eccezione di procedibilità per l’effetto sanante della sopravvenienza normativa, la Corte d’Appello rigetta quindi l’opposizione della condomina al decreto ingiuntivo.

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