Scarica Ordinanza della Corte di Cassazione n. 5474-2025

Mediazione obbligatoria in appello: il giudice non è obbligato sa disposta se nessuno ha eccepito o rilevato l’improcedibilità in primo grado

Mediazione in appello
L’ordinanza n. 5474/2025 della Corte di Cassazione fa chiarezza su due aspetti cruciali del diritto successorio e processuale civile: la distinzione tra denuncia di successione e accettazione dell’eredità e obbligatorietà della mediazione nel giudizio d’appello. Su quest’ultimo punto la Cassazione fornisce un’importante precisazione, chiarendo che, in mancanza di tempestiva eccezione o rilievo in primo grado dell’improcedibilità, la disposizione della mediazione in appello rientra nella discrezionalità del giudice.

La denuncia di successione non configura accettazione di eredità
La vicenda trae origine dall’azione di una creditrice finalizzata ad accertare l’avvenuta accettazione tacita dell’eredità da parte della figlia dei suoi debitori defunti per poter proseguire l’esecuzione immobiliare su un bene appartenuto ai genitori e garantire la continuità delle trascrizioni. Il Tribunale e la Corte d’Appello accolgono la domanda della creditrice, ritenendo insufficiente la trascrizione della sola denuncia di successione ai fini della continuità. La ricorrente però contesta la decisione in Cassazione, la quale, nel rigettare questa tesi, ribadisce che la sola apertura della successione non determina l’automatico trasferimento dell’eredità agli eredi chiamati. L’acquisto dell’eredità è subordinato all’accettazione del chiamato e la denuncia di successione non è idonea ad esprimere la volontà di accettare l’eredità.

Mancata disposizione della mediazione in appello
Un ulteriore motivo di ricorso riguarda invece la mancata disposizione della mediazione da parte del giudice d’appello. L’articolo 5 del decreto legislativo 28/2010 include infatti le controversie in materia di successioni ereditarie tra quelle per le quali il tentativo di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Mediazione obbligatoria in appello: sceglie il giudice
La Cassazione su questo aspetto chiarisce che, in tema di mediazione obbligatoria, l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado. Nel giudizio d’appello però non funziona nello stesso modo. Se infatti l’improcedibilità non è stata eccepita o rilevata tempestivamente in primo grado, il giudice d’appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, nemmeno nelle materie indicate dall’articolo 5. L’esperimento della mediazione in appello diviene condizione di procedibilità solo se disposto discrezionalmente dal giudice ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 5. Nel caso in esame, non è risultato che l’improcedibilità sia stata eccepita o rilevata in primo grado. Per questo la Corte di Cassazione ha ritenuto che il giudice d’appello non avesse l’obbligo di disporre la mediazione.

Leggi anche: Improcedibilità non eccepita in primo grado: in appello il giudice “può” disporre la mediazione

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Accettazione eredità e limiti della mediazione obbligatoria in appello

L’ordinanza n. 5474/2025 della Cassazione stabilisce che la sola denuncia di successione non costituisce accettazione dell’eredità, poiché non esprime la volontà del chiamato di acquisire il patrimonio. Parallelamente, la Corte chiarisce che la mediazione obbligatoria in appello non è un dovere del giudice se l’improcedibilità non è stata eccepita o rilevata d’ufficio in primo grado; in tale scenario, la disposizione del tentativo di conciliazione rientra nella discrezionalità dell’organo giudicante.
Autore: Redazione MondoADR
Data sentenza: 23/01/2025
Curia: Corte di Cassazione
Giudice: Lorenzo Orilia, Mauro Mocci
Argomento/i: Eredità
Materia/e: Mediazione obbligatoria

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Mediazione obbligatoria in appello: il giudice non è obbligato sa disposta se nessuno ha eccepito o rilevato l’improcedibilità in primo grado

Mediazione in appello
L’ordinanza n. 5474/2025 della Corte di Cassazione fa chiarezza su due aspetti cruciali del diritto successorio e processuale civile: la distinzione tra denuncia di successione e accettazione dell’eredità e obbligatorietà della mediazione nel giudizio d’appello. Su quest’ultimo punto la Cassazione fornisce un’importante precisazione, chiarendo che, in mancanza di tempestiva eccezione o rilievo in primo grado dell’improcedibilità, la disposizione della mediazione in appello rientra nella discrezionalità del giudice.

La denuncia di successione non configura accettazione di eredità
La vicenda trae origine dall’azione di una creditrice finalizzata ad accertare l’avvenuta accettazione tacita dell’eredità da parte della figlia dei suoi debitori defunti per poter proseguire l’esecuzione immobiliare su un bene appartenuto ai genitori e garantire la continuità delle trascrizioni. Il Tribunale e la Corte d’Appello accolgono la domanda della creditrice, ritenendo insufficiente la trascrizione della sola denuncia di successione ai fini della continuità. La ricorrente però contesta la decisione in Cassazione, la quale, nel rigettare questa tesi, ribadisce che la sola apertura della successione non determina l’automatico trasferimento dell’eredità agli eredi chiamati. L’acquisto dell’eredità è subordinato all’accettazione del chiamato e la denuncia di successione non è idonea ad esprimere la volontà di accettare l’eredità.

Mancata disposizione della mediazione in appello
Un ulteriore motivo di ricorso riguarda invece la mancata disposizione della mediazione da parte del giudice d’appello. L’articolo 5 del decreto legislativo 28/2010 include infatti le controversie in materia di successioni ereditarie tra quelle per le quali il tentativo di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Mediazione obbligatoria in appello: sceglie il giudice
La Cassazione su questo aspetto chiarisce che, in tema di mediazione obbligatoria, l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado. Nel giudizio d’appello però non funziona nello stesso modo. Se infatti l’improcedibilità non è stata eccepita o rilevata tempestivamente in primo grado, il giudice d’appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, nemmeno nelle materie indicate dall’articolo 5. L’esperimento della mediazione in appello diviene condizione di procedibilità solo se disposto discrezionalmente dal giudice ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 5. Nel caso in esame, non è risultato che l’improcedibilità sia stata eccepita o rilevata in primo grado. Per questo la Corte di Cassazione ha ritenuto che il giudice d’appello non avesse l’obbligo di disporre la mediazione.

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