Il tribunale di Siena ha stabilito che il comportamento della parte che non si era presentata in mediazione costituisca frode alla legge, perché posta volontariamente in violazione di una norma imperativa, posta a tutela del giusto processo, e che lo scopo di eludere l’obbligatorietà della mediazione fosse stato efficacemente perseguito dalle parti attrici opponenti, in contrasto con detta norma imperativa.
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Tribunale di Siena