Formazione del magistrato per la mediazione

I maggiori poteri che la Riforma riconosce ai magistrati in materia di mediazione comportano nuovi obblighi formativi 

Mediazione e processo civile

La formazione del magistrato in materia di mediazione prevista dalla Riforma Cartabia nasce in ragione dell’ampliamento delle materie per le quali l’istituto è diventato condizione di procedibilità della domanda e come conseguenza degli accresciuti poteri che la riforma attribuisce al Giudice in relazione al procedimento di mediazione, che relativamente ad alcuni istituti risulta estremamente connesso al processo civile.

Giudizio e ordinanza di mediazione del magistrato

La Riforma Cartabia attraverso l’introduzione dell’art. 5 quater nel decreto legislativo n. 28/2010, che disciplina la mediazione civile e commerciale, riconosce infatti al magistrato il potere di disporre l’esperimento del procedimento di mediazione.  

Potere che il magistrato ha la possibilità di esercitare anche in sede di appello e fino al momento di precisazione delle conclusioni.  

Trattasi però di una decisione che il magistrato può adottare solo dopo avere valutato i seguenti e diversi aspetti della controversia:

  • la natura della lite;
  • lo stato dell’istruzione probatoria;
  • Il comportamento delle parti.

Si tratta di un potere che il magistrato dispone con ordinanza motivata e con la quale fissa anche la successiva udienza, dopo la scadenza del termine di cui all’art. 6 (tre mesi o sei, in caso di proroga) che rappresenta il termine massimo di durata della mediazione civile e commerciale.

La formazione specifica del magistrato sulla mediazione

Lo stretto collegamento che emerge nel testo della riforma tra gli istituti di risoluzione alternativa delle controversie e il processo civile rende necessaria una formazione specifica del magistrato, che il decreto attuativo ha concretizzato con l’introduzione dell’art. 5-quinquies, che si aggiunge agli articoli del dlgs n. 28/2010 e che è dedicato proprio alla formazione del magistrato.

La norma prevede che il magistrato debba provvedere alla cura della propria formazione in materia di mediazione, anche attraverso la frequentazione di seminari e corsi, la cui organizzazione viene rimessa alla Scuola Superiore della magistratura, anche avvalendosi delle strutture di formazione didattica decentrate presenti sul territorio nazionale.  

Il capo di ogni ufficio giudiziario ha inoltre il potere di promuovere, senza però nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti formativi a favore dei magistrati in materia di mediazione attraverso la promozione di progetti di collaborazione con le Università, gli enti di formazione, gli ordini degli avvocati, gli organismi di mediazione e gli enti e le associazioni professionali di categoria, nel rispetto delle singole autonomie, con lo scopo di promuovere la formazione sulla mediazione anche al fine di favorire un maggiore ricorso agli istituti di risoluzione alternativa della controversia.

Formazione del magistrato: valutazione e finalità statistiche

La frequentazione da parte del magistrato di corsi e seminari in materia di mediazione è oggetto di valutazione della professionalità ai sensi dell’art. 11 del dlgs n. 160/2006.

Professionalità che viene valutata sulla base di alcuni dati, come il numero e la qualità degli affari definiti con ordinanza di mediazione o accordi di natura conciliativa, considerati come indicatori dell’impegno, delle capacità, ma anche della laboriosità del magistrato.

L’impegno del magistrato rileva infine anche dal punto di vista statistico, in quanto le ordinanze con le quali il magistrato domanda alle parti di ricorrere alla mediazione e le controversie che vengono definite in sede di mediazione sono oggetto di specifica rilevazione.

 

 

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