Esecuzione per consegna e rilascio dell’accordo di mediazione

L’esecuzione per consegna dei beni mobili e il rilascio di beni immobili è uno dei modi previsti per eseguire l’accordo di mediazione

Esecuzione dell’accordo di mediazione per consegna e rilascio
L’esecuzione per consegna e rilascio è una delle modalità che l’articolo 12 del decreto legislativo n. 28/2010 contempla per dare esecuzione all’accordo di mediazione. L’accordo a cui dare esecuzione può essere quello sottoscritto dalle parti e dai difensori e quello omologato dal presidente del Tribunale, anche nel caso in cui ponga fine a una controversia transfrontaliere. Vediamo quindi come funziona questa particolare forma di esecuzione dell’accordo di mediazione, che rientra nelle forme di esecuzione in forma specifica.

Esecuzione per consegna e rilascio: in quali casi?
L’esecuzione in forma specifica, pur essendo tradizionalmente associata alla tutela dei diritti reali, trova applicazione anche in relazione a diritti di credito, diritti personali di godimento e diritti possessori. La sua operatività è tuttavia condizionata dalla persistenza del diritto violato. La stessa è infatti esclusa quando la violazione ha determinato l’estinzione del diritto originario. 

Consegna e rilascio: differenze
L’esecuzione forzata per consegna o rilascio è un procedimento che varia a seconda della natura del bene (mobile o immobile) e che mira a trasferire il possesso materiale del bene dal debitore al creditore, come previsto dall’articolo 2930 c.c. A seconda che si tratti di beni mobili o immobili, l’esecuzione forzata per consegna o rilascio si svolge con modalità differenti, ma lo scopo è sempre quello di far sì che il diritto reale del creditore si traduca in un effettivo potere di fatto sul bene.

Il precetto per consegna o rilascio
L’esecuzione dell’accordo di mediazione per consegna o rilascio richiede che il precetto con cui si avvia l’esecuzione non si limiti a contenere le indicazioni previste dall’articolo 480 c.p.c. Questo atto deve contenere infatti anche la descrizione sommaria dei beni. Se poi il titolo esecutivo, ossia l’accordo di mediazione, contiene anche il termine di consegna del bene o del suo rilascio, allora nell’intimazione deve essere indicato questo termine.

Consegna del bene
Trascorso il termine indicato nell’atto di precetto l’ufficiale giudiziario, con il titolo esecutivo e l’atto di precetto, si deve recare nel luogo in cui si trovano i beni del debitore, li deve ricercare e consegnare al creditore che ne ha fatto istanza o alla persona che questo ha designato a riceverli. Se le cose da consegnare sono state assoggettate a pignoramento, le stesse non potranno essere consegnate.

Rilascio dell’immobile
L’esecuzione per rilascio, diversamente da quella per consegna, riguarda i beni immobili. Questa esecuzione ha inizio quando l’ufficiale giudiziario notifica al debitore almeno 10 giorni prima, che lo stesso deve rilasciare l’immobile, indicando nella comunicazione il giorno e l’ora in cui procederà. Nel giorno e nell’ora indicate nell’avviso notificato l’ufficiale si recherà nell’immobile da rilasciare debitamente munito del titolo esecutivo, ossia dell’accordo di mediazione e del precetto e ammetterà il creditore che ne ha fatto istanza nel possesso dell’immobile, provvedendo anche alla consegna delle chiavi. Se occorre, l’ufficiale giudiziario potrà avvalersi della forza pubblica per ottenere il rilascio.

Beni mobili estranei all’esecuzione
Può accadere che l’esecuzione per rilascio dell’immobile non si estenda anche ai beni mobili in esso contenuti, come arredi, elettrodomestici, documenti, ecc… In questo caso l’ufficiale giudiziario dovrà intimare al soggetto a cui appartengono di portarli via dall’immobile, assegnando un termine per provvedere. Se il soggetto interessato non è presente l’UG procederà a comunicarglielo tramite notifica. Le cose non asportate nel termine potranno essere vendute, trasportate, poste sotto custodia, distrutte o smaltite a seconda dei casi previsti dall’art. 609 c.p.c

Rinuncia all’esecuzione
L’esecuzione per consegna dei beni mobili o per il rilascio di beni immobili infine si estingue se la parte che l’ha richiesta e avviata vi rinuncia con un atto che deve notificare al debitore e che deve consegnare all’ufficiale giudiziario incaricato.

Leggi anche: Efficacia esecutiva ed esecuzione dell’accordo di mediazione 

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