In mediazione si possono conciliare le azioni a tutela dell’eredità che il codice civile prevede a tutela dei successori
La materia delle successioni ereditarie è una di quelle che l’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010 sottopone alla mediazione obbligatoria, che rappresenta pertanto condizione di procedibilità per la domanda in giudizio.
La materia successoria è molto complessa e non è infrequente che sorgano controversie tra coloro che ritengono di poter vantare dei diritti sui beni del defunto.
La legge per fortuna prevede diverse azioni affinché i beni del de cuius vengano assegnati effettivamente a chi ne ha diritto per la legge o per testamento, nel pieno rispetto delle ultime volontà del testatore.
Non resta quindi che vedere quali sono le principali azioni previste a tutela dei successori e in quali casi possono essere attivate.
L’articolo 533 c.c. prevede e disciplina l’azione di petizione con la quale l’erede chiede che venga riconosciuta la sua qualità nei confronti di coloro che posseggono i beni ereditari a titolo di erede o senza titolo. L’azione non si prescrive, quindi non è soggetta a un termine, occorre tuttavia considerare che se qualcuno possiede beni che spetterebbero all’erede, se questo non agisce per tempo, il possessore potrà chiedere che venga accertata l’acquisizione da parte sua del bene per usucapione, in presenza dei requisiti che la legge richiede affinché si realizzi questa forma di acquisto.
La legge consente di disporre per testamento dei propri averi, ci sono però dei soggetti, ossia i legittimari, che hanno diritto a una quota predeterminata del patrimonio ereditario, che non può essere lesa dalla volontà del testatore. Si tratta dei “legittimari” ossia quei soggetti che hanno un legame particolarmente stretto con il de cuius: il coniuge, i figli (anche adottivi), gli ascendenti e che per questo vengono tutelati in modo particolare dalla legge.
Le quote che la legge riserva a questi soggetti varia a seconda di chi sopravvive al de cuius, se sopravvive ad esempio solo il coniuge, questi avrà diritto a una certa quota del patrimonio, se con il coniuge concorrono i figli la quota prevista in favore del primo sarà inferiore.
Quando il de cuius fa testamento non può quindi disporre dei suoi beni in favore di soggetti diversi dai legittimari in una misura tale da ledere le quote di questi ultimi.
Per questo la legge riconosce il diritto di avviare un’azione che consente loro di reintegrare la loro quota attraverso la riduzione delle quote degli eredi legittimi, di coloro ai quali il testatore abbia fatto delle donazioni e di coloro infine ai quali il testatore abbia lasciato più di quanto la legge consenta. Questa azione è soggetta al termine di prescrizione di 10 anni che decorrono dall’apertura della successione.
Quando il de cuius abbia disposto del suo patrimonio per testamento, non è detto che le sue volontà possano essere rispettare a scatola chiusa. Come abbiamo appena visto, se con una o più disposizioni testamentarie lo stesso abbia leso i diritti che la legge riconosce ai legittimari questi possono impugnare il testamento per far valere le loro ragioni.
Il testamento però è anche un atto sottoposto a precise regole e procedure, che variano in base alla tipologia del testamento; qualora queste regole non siano state rispettate i soggetti interessati possono impugnare il testamento per farne valere la nullità o per chiedere che lo stesso venga annullato, in base ovviamente al vizio di forma o di sostanza rilevato.
I casi più noti in cui il testamento viene impugnato riguardano la falsità del testamento, che si verifica quando il documento non è redatto dal testatore effettivo e il testamento redatto in presenza di un vizio della volontà del testatore, indotto a redigerlo perché sottoposto a violenza o dolo.
I termini per impugnare il testamento non sono sempre gli stessi. Per i casi più gravi di nullità del testamento, redatto ad esempio in violazione del divieto di patti successori, non vi è un termine di prescrizione da rispettare, quando invece il testamento è affetto da vizi di forma meno gravi rispetto a quelli che ne determinano la nullità, allora il termine dell’azione è di 5 anni, che decorre dal giorno in cui è stata data esecuzione elle disposizioni testamentarie.
Un’altra azione che può essere esperita da ogni erede è quella di divisione ereditaria, che serve per sciogliere la comunione ereditaria, che si realizza quando l’eredità viene acquisita da più persone.
Con la divisione ogni erede acquista la proprietà esclusiva del bene con effetto retroattivo (ossia come se lo stesso fosse proprietario in via esclusiva fin dalla nascita) e nel contempo cessano i suoi diritti sugli altri beni.
Leggi anche l’articolo correlato “La mediazione nelle divisioni ereditarie e nello scioglimento delle comunioni. L’esperienza di un mediatore esperto”
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