Efficacia esecutiva ed esecuzione dell’accordo di mediazione 

La riforma Cartabia ha introdotto nuove regole in materia di efficacia esecutiva ed esecuzione dell’accordo di mediazione 

Nuove regole per efficacia esecutiva ed esecuzione dell’accordo di mediazione 

Dal 28 febbraio 2023 sono in vigore le nuove regole sull’efficacia esecutiva e sull’esecuzione dell’accordo di mediazione, che può essere raggiunto al termine di un procedimento avviato presso una delle sedi di ADRcenter. 

La riforma è intervenuta sul testo dell’articolo 12 del decreto legislativo n. 28/2010, ha modificato i due commi preesistenti e ne ha introdotto uno ex novo.

L’elemento di novità più importante è rappresentato dalla previsione di regole e procedure diverse per far acquisire all’accordo di mediazione l’efficacia esecutiva necessaria per procedere all’esecuzione.

Efficacia esecutiva ed esecuzione

Fatta questa premessa, cosa si intende nello specifico per efficacia esecutiva e per esecuzione?

L’efficacia esecutiva è la caratteristica di un titolo giudiziale, come una sentenza o di un titolo stragiudiziale, come una scrittura privata, che permette al creditore di una certa prestazione di poterla ottenere in modo coattivo, avviando il processo esecutivo previsto e disciplinato dal codice di procedura civile. 

L’esecuzione, intesa in senso generale, è invece il complesso delle attività a cui ricorre il creditore per ottenere coattivamente l’adempimento della prestazione che gli è dovuta dal  debitore. 

In senso più specifico il codice di procedura civile prevede e disciplina diversi tipi di esecuzione:

  • l’esecuzione forzata, che può assumere la forma dell’espropriazione mobiliare, immobiliare, di beni indivisi, presso il debitore, presso terzi e contro il terzo proprietario;
  • l’esecuzione per consegna o rilascio;
  • l’esecuzione forzata di obblighi di fare e di non fare.

Efficacia esecutiva senza formalità se anche gli avvocati firmano l’accordo

Chiariti questi concetti, occorre passare all’analisi dell’articolo 12 che, come anticipato, prevede regole diverse per far acquisire efficacia esecutiva all’accordo di mediazione: 

  • Se alla mediazione partecipano le parti con l’assistenza dei loro avvocati e tutti  firmano l’accordo raggiunto (anche con firma digitale o elettronica qualificata se la mediazione si svolge in modalità telematica), il documento costituisce titolo esecutivo. Gli avvocati però devono anche attestare e certificare che l’accordo di mediazione raggiunto non violi l’ordine pubblico e le norme imperative. Adempiute queste formalità l’accordo deve essere trascritto per intero nel precetto, che è l’atto preliminare all’esecuzione destinato al debitore per dargli la possibilità di adempiere al suo obbligo, prima di avviare, con il pignoramento, l’esecuzione. A questo punto, una volta che il creditore ha provveduto a notificare il precetto riportante la trascrizione dell’accordo di mediazione, può procedere all’espropriazione forzata, all’esecuzione per consegna o rilascio, all’esecuzione degli obblighi di fare e di non fare e all’iscrizione dell’ipoteca giudiziale a garanzia del suo diritto di credito. 
  • Se l’accordo è stato raggiunto e firmato solo dalle parti, senza i loro avvocati, l’accordo raggiunto in mediazione, per acquisire efficacia esecutiva, deve essere omologato con decreto del Presidente del Tribunale, dopo averne controllato la regolarità formale e il rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico. Per le controversie transfrontaliere previste e disciplinate dall’articolo 2 della direttiva 2008/52/CE le regole sono le stesse, cambia solo la competenza territoriale per l’omologa. A emettere il decreto di omologa dell’accordo di conciliazione è infatti il Presidente del Tribunale nel cui circondario deve avere esecuzione l’accordo. 

L’omologa, come nel caso precedente, rende esecutivo l’accordo di mediazione, che può essere impiegato per avviare l’esecuzione forzata, quella in forma specifica e per iscrivere ipoteca giudiziale a garanzia del diritto di credito vantato.

Leggi anche ”L’accordo di mediazione come titolo esecutivo per l’esecuzione forzata”.

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