E’ legge la stabilizzazione del tentativo di mediazione come condizione di procedibilità

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Il Senato ha convertito defiitivamente in legge la manovra correttiva da 3,4 miliardi (cosidetta “Manovrina”). Tra i vari provvedimenti approvati spicca la norma che rende permanente la partecipazione al tentativo di mediazione in alcune materie civili e commerciali come condizione di procedibilità. Un intervento necessario per stabilizzare l’unico strumento stragiudiziale che negli ultimi anni ha reso possibile un taglio del contenzioso di oltre il 12% e che altrimenti sarebbe scaduto il 20 settembre prossimo.

Di seguito il provvedimento approvato:

Art. 11-ter. – (Mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali).- 1. Il terzo e il quarto periodo del comma 1-bis dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono sostituiti dal seguente: “A decorrere dall’anno 2018, il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall’applicazione delle disposizioni del presente comma”».

Alla luce del provvedimento approvato, il nuovo comma 1bis dell’art. 5 del Dlgs 28/10 è il seguente:

1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione. A decorrere dall’anno 2018, il Ministro della giustizia riferisce annualmente alle Camere sugli effetti prodotti e sui risultati conseguiti dall’applicazione delle disposizioni del presente comma. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

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