In un recente caso trattato in Florida, durante un’udienza preliminare, il giudice ha ordinato che le parti tentassero la conciliazione, a seguito dell’ammissione da parte del convenuto di essere debitore della somma in contesa.
Nel corso della conciliazione, il terzo neutrale scoprì, esaminando il contratto concluso dalle parti, che il convenuto si era obbligato a pagare interessi ad un tasso del 29,5% annuo nel caso di ritardo nei pagamenti. Il conciliatore era consapevole che il tasso ordinario era dell’8% annuo, ma il convenuto affermava di poter pagare fino a $ 110 al mese. A fronte di tale dichiarazione, l’attore senza indugio accettò l’offerta.
A questo punto sono sorti alcuni interrogativi:
a) il conciliatore avrebbe dovuto domandare al convenuto se era consapevole che il pagamento mensile concordato non avrebbe coperto gli interessi che si stavano accumulando, e che pertanto egli avrebbe potuto essere costretto a pagare il prestito per tutta la vita?
b) il conciliatore avrebbe dovuto domandare al convenuto se era consapevole che, in caso di giudizio, l’interesse si sarebbe potuto ridurre dal 29,5% all’8%?
c) posto che un conciliatore non dovrebbe dare suggerimenti, avrebbe potuto egli formulare una domanda in maniera da suggerire o dare informazioni ad una o ad entrambe le parti coinvolte?
Secondo il Comitato Etico di Conciliazione della Florida, una domanda formulata dal conciliatore in termini analoghi a quelli prospettati nel punto a) potrebbe costituire una violazione etica del principi di conciliazione. Il ruolo del conciliatore è quello di identificare le questioni, ridurre gli ostacoli alla comunicazione e massimizzare le alternative per aiutare le parti a raggiungere un accordo volontario. Nel fare questo, tuttavia, il conciliatore deve rimanere imparziale ed astenersi dall’offrire consigli di tipo legale. Nel punto a), invece, il conciliatore avrebbe chiesto a una delle parti di verificare se fosse a conoscenza di un’informazione inesatta.
Anche formulando la domanda sub b), a parere del Comitato, il conciliatore avrebbe violato i propri doveri. Anche se si trattava solo di una domanda, era costruita in modo tale da consigliare al convenuto alcune opzioni legali: un ruolo che si addice ad un avvocato, ma che risulta inappropriato per il conciliatore.
Con riferimento al punto c), il Comitato ha infine ritenuto che sarebbe stato inopportuno per il conciliatore dare suggerimenti di tipo legale nel corso della conciliazione, in qualsiasi forma fosse stata fatta, di dichiarazione o di domanda.
Il conciliatore, nel corso della sua attività , dovrebbe quindi ottenere le informazioni di cui necessita, formulando le proprie domande alle parti in modo più generico. Il Comitato, dunque, ha ritenuto che il conciliatore avrebbe potuto ottenere la stessa informazione con le seguenti domande: “C’è interesse ad avere un giudizio? Siete entrambi consapevoli“?
Queste due domande avrebbero permesso alle parti di dare informazioni utili al conciliatore e di ricevere reciprocamente informazioni preziose, senza che il conciliatore si fosse esposto fornendo direttamente il medesimo tipo di informazione.