La risposta dell’Agenzia delle Entrate sulla natura del termine di durata della mediazione per poter usufruire dell’esenzione tributaria
Da quando è entrato in vigore il decreto legislativo n. 28/2010 la mediazione è stata pensata e voluta come un procedimento stragiudiziale in grado di risolvere in poco tempo la controversia insorta in materia civile e commerciale.
L’attuale formulazione dell’articolo 6 del decreto suddetto e dedicato proprio alla durata della mediazione, al comma 1 così recita “Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, prorogabile di ulteriori tre mesi dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza con accordo scritto delle parti.”
Il termine suddetto di tre mesi, in base alla regola contenuta nel comma 2 dello stesso articolo 6, “decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi dell’articolo 5, comma 2, ovvero ai sensi dell’articolo 5-quater, comma 1, non è soggetto a sospensione feriale.” Se poi il giudizio pende le parti comunicano al giudice la proroga del termine di tre mesi previsto dal primo comma. Questa quindi la durata del procedimento di mediazione.
Il dato sulla durata della mediazione appare chiaro, non fosse per i dubbi che negli anni sono sorti sulla natura di detto termine, ossia se lo stesso debba considerarsi ordinatorio o perentorio. La questione non è di poco conto, in quanto:
Questione sulla quale si è espressa anche l’Agenzia delle Entrate. Vediamo in che modo.
Con una nota del 24 maggio 2016 la Camera di Commercio di Sondrio si rivolgeva all’Agenzia delle Entrate chiedendole un parere sulla natura del termine di durata della mediazione per sapere se fosse applicabile l’esenzione tributaria nei procedimenti di mediazione conclusi oltre il termine di durata di tre mesi.
Nella risposta del 04.11.2016 n. 0044227, l’Agenzia delle Entrate prima di tutto richiama il contenuto dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 28/2010, che prevede la durata di tre mesi della mediazione decorrente dal deposito della domanda. Dopo questa premessa, nel rispondere al quesito, precisa che ai fini dell’esenzione tributaria “rileva la definizione della mediazione ed il riconoscimento della sua validità, anche nell’ipotesi che la stessa si concluda oltre il termine (non perentorio) stabilito dal suddetto articolo 6.”
Per approfondire leggi anche: “I termini e la durata della mediazione civile dopo la riforma”
N.1
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