La domanda di mediazione deve avere un contenuto minimo ai sensi dell’art. 4, comma 2 del dlgs n. 28/2010
Domanda di mediazione: avvio della procedura
La domanda di mediazione è l’atto con cui un soggetto avvia la mediazione in modo volontario, tranne nelle ipotesi in cui la procedura deve essere avviata per legge o per volontà del giudice. L’articolo 4 del decreto legislativo n. 28/2010, dedicato proprio all’avvio della mediazione, prescrivere che la domanda di mediazione relativa alle controversie civili e commerciali che vertono su diritti disponibili, deve essere depositata presso l’organismo di mediazione territorialmente competente, che si trova nel luogo in cui è sito il tribunale che sarebbe competente territorialmente se la questione fosse proposta in giudizio.
Disciplina della domanda di mediazione
La domanda di mediazione non viene disciplinata nel dettaglio dal decreto legislativo n. 28/2010. L’articolo 3 di detto testo normativo si limita a enunciare che “Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a particolari formalità”.
Il tutto perfettamente in linea con la disposizione dell’articolo 8 comma 3, che così sancisce:
“Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell’organismo di mediazione …”.
Dal punto di vista formale, si evince quindi che la domanda non deve essere redatta con formule sacramentali particolari. Occorre infatti ricordare che la mediazione è una procedura stragiudiziale che non necessita dei formalismi tipici dei processi.
Come si scrive la domanda di mediazione?
Alla luce della scarsa normativa disponibile sulla domanda di mediazione si può concludere che la stessa non deve rispettare una forma particolare. Detto questo occorre ricordare che la mediazione è una procedura volontariamente deformalizzata, per cui la domanda per avviarla può essere redatta utilizzando semplicemente i moduli prestampati che gli organismi mettono a disposizione anche sul proprio sito web e che possono essere scaricati e compilati in autonomia e con facilità. C’è da dire che i moduli di domanda lasciano spesso poco spazio per la descrizione dei fatti sui quali le parti controvertono. In questo caso nulla impedisce di illustrare in modo più dettagliato i fatti della controversia in una memoria da allegare poi alla domanda.
Contenuto minimo della domanda di mediazione
Il fatto che domanda di mediazione non debba essere redatta con forme particolari, non significa che la legge non preveda regole per la sua redazione. L’articolo 4 del decreto legislativo n. 28/2010 stabilisce infatti il contenuto minimo della domanda di mediazione.
Il comma 2 di questa norma sancisce infatti che “La domanda di mediazione deve indicare:
L’indicazione delle parti e dell’organismo di mediazione non sembrano sollevare particolari problematiche. Le parti dovranno essere identificate con il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, l’indirizzo di residenza (o la sede se si tratta di una persona giuridica) e i contatti (telefono, e-mail, Pec), utili anche ai fini della procedura. Dubbi maggiori possono insorgere nel momento in cui viene richiesto di indicare nella domanda l’oggetto e le ragioni della pretesa. Occorre però ricordare nuovamente che la mediazione non è un processo per cui anche queste informazioni potranno essere indicate in modo semplificato. Per quanto riguarda l’oggetto ad esempio, se la materia della controversia rientra tra quelle soggette alla mediazione obbligatoria elencate nell’articolo 5, sarà sufficiente indicare ad esempio “successione ereditaria” o “contratto bancario”. Stesse conclusioni se la mediazione è volontaria. Se la lite è insorta in relazione a un contratto particolare si potrà indicare semplicemente “inadempimento del contratto …”. Per quanto riguarda le ragioni della domanda occorre indicare i fatti che supportano la richiesta. Non occorre dettagliare, è sufficiente fornire una descrizione lineare. Si può scrivere ad esempio: “l’immobile è occupato da più di vent’anni dal soggetto X, che negli anni non ha provveduto ad effettuare le necessarie opere di conservazione e a pagare gli oneri fiscali legati alla proprietà. L’erede, che fino ad oggi ignorava questa situazione, intende chiedere la restituzione del bene perché ereditato in virtù di successione ….”. Poiché la domanda di mediazione non è un atto giudiziario, non occorre neppure indicare le ragioni giuridiche a supporto delle proprie richieste, richiamare o produrre giurisprudenza a supporto, ecc. Il contenuto della domanda di mediazione richiede una maggiore attenzione nella redazione se la procedura è obbligatoria o demandata dal giudice. In questi casi una descrizione più dettagliata e un’esposizione più chiara possono essere utili soprattutto a causa dell’intreccio della mediazione con il processo civile.
Leggi anche: – Domanda giudiziale e di mediazione devono essere “simmetriche”
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