Divisione in mediazione: no all’azione art. 2932 c.c.

La mancata riproduzione in forma pubblica dell’accordo di divisione ereditaria non consente di ottenere una sentenza ai sensi dell’art. 2932 c.c.

Divisione ereditaria in mediazione e azione art. 2932 c.c.

In caso di accordo raggiunto in sede di mediazione per la divisione dei beni ereditati dalla defunta madre e per la successiva formalizzazione dello stesso nella forma dell’atto pubblico, se una delle parti non si presenta all’incontro per procedere a questa formalità, l’altra non può ottenere, ai sensi dell’art. 2932 c.c. una sentenza che tenga luogo del mancato consenso.

L’accordo perfezionatosi in sede di mediazione ha già prodotto il suo effetto definitivo perché le parti non si sono limitate a prendere accordi sulla formalizzazione dello stesso davanti al notaio, ma hanno provveduto alla assegnazione dei beni ereditari divisi.

Questo il sunto dell’interessante quanto complessa vicenda che il Tribunale di Verbania ha risolto con la sentenza n. 1489/2022 (sotto allegata). 

Divisione ereditaria in mediazione

La causa che viene portata all’attenzione del Tribunale di Verbania riguarda la divisione di beni immobili facenti parte dell’eredità della defunta madre tra le due figlie, che hanno sottoscritto un accordo di mediazione con cui hanno diviso le proprietà del genitore defunto. 

Accordo di mediazione con cui le parti hanno provveduto alla divisione dei beni ereditari, accordandosi anche per la redazione notarile di un atto negoziale autonomo, da stipulare nel termine di 30 giorni dall’accordo di conciliazione, stante la previsione del compimento di uno degli atti di cui all’art. 2643 c.c., che disciplina la trascrizione degli atti. Incontro notarile a cui però una delle parti non si è presentata con conseguente “possibilità” della controparte di domandare al giudice l’emissione di una pronuncia in grado di tenere luogo al contratto non concluso ai sensi dell’art. 2932 c.c.

Norma che, lo si ricorda, dispone che: “Se colui che è obbligato a concludere un contratto non adempie, l’altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, può ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso. Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non può essere accolta, se la parte che l’ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile.”

Divisione non riprodotta in forma pubblica: non esperibile art. 2932 c.c.

Proprio in virtù di detto accordo una delle figlie si rivolge quindi all’Autorità giudiziaria per chiedere, nel rispetto degli accordi, che il giudice proceda ai sensi dell’art. 2932 c.c.

La sorella convenuta in giudizio però si oppone a tutte le richieste dell’altra perché, a suo dire non sussistono le condizioni per esperire l’azione art. 2932 c.c. stante il mancato esperimento dell’accordo di mediazione di cui all’art. 5 comma 1 D.lgs. n. 28/2010 e il mancato rispetto dell’accordo di mediazione.

Il giudice rileva prima di tutto che l’eccezione di improcedibilità della domanda sollevata e relativa al mancato esperimento della mediazione è tardiva, non essendo stata eccepita in sede di prima udienza.

Per quanto riguarda invece la qualificazione giuridica della domanda avanzata da parte attrice in relazione all’art. 2932 c.c. rileva, invece, che la stessa si è limitata a richiamare detta norma, ma non ha dedotto l’esistenza, nell’atto di citazione, di un preliminare di divisione.

La stessa ha infatti definito la conciliazione raggiunta in sede di mediazione come “accordo divisionale” di natura definitiva, qualificazione corretta visto che le parti in sede di mediazione non si sono accordate solo per procedere a un successivo incontro notarile, ma hanno assegnato in quella sede alcuni dei beni ereditari, fatto salvo poi l’impegno di riprodurre il tutto nella forma dell’atto pubblico.

L’azione di cui all’art. 2932 c.c. per il Tribunale è, quindi, inammissibile perché l’inadempimento di una parte di riprodurre l’accordo di divisione in forma pubblica non consente alla parte avversa di ottenere una sentenza costitutiva in grado di tenere luogo del mancato consenso. L’accordo, già perfezionatosi, ha già prodotto il suo effetto definitivo.

Trib-Verbania-1489-2022

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