La mediazione civile e commerciale è uno strumento di risoluzione delle controversie aventi ad oggetto i diritti disponibili e non quelli indisponibili
L’articolo 2 del decreto legislativo n. 28/2010 è molto chiaro nel definire quali sono le controversie oggetto della procedura di mediazione. Il comma 1 di questa norma stabilisce infatti che “Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del presente decreto.” La peculiarità e la comprensione della natura disponibile dei diritti sui quali verte la controversia non è una questione di poco conto. Il nostro ordinamento infatti, in contrapposizione ai diritti disponibili, prevede quelli indisponibili, soggetti a regole del tutto peculiari. Proviamo quindi ad analizzare le due tipologie di diritti evidenziandone le differenze, al fine di comprendere al meglio le ragioni per le quali il legislatore ha escluso la procedura di mediazione nel caso in cui la controversia verta su diritti indisponibili.
Come si intuisce già dal termine impiegato i diritti disponibili sono quelli di cui il titolare può disporre. Si tratta in sostanza di quei diritti che possono essere oggetto di un contratto come quello di vendita o di comodato o di un negozio giuridico come la rinuncia (es: rinuncia dell’erede all’eredità). I diritti disponibili in genere hanno un contenuto patrimoniale, che li rende valutabili da un punto di vista economico. Il diritto di proprietà che un soggetto vanta su un bene, sia esso mobile (un’auto) o immobile (abitazione) è un esempio tipico di diritto disponibile di contenuto patrimoniale. Nei diritti disponibili però rientrano anche i diritti di credito, di cui il titolare può disporre attraverso istituti giuridico quali la cessione, la rimessione (rinuncia) e la riduzione.
I diritti indisponibili, come dice la parola stessa, non sono nella disponibilità del suo titolare, che quindi non può farne oggetto di un negozio giuridico o di un’azione. Le ragioni dell’indisponibilità sono legate all’importanza che l’ordinamento riconosce a questi diritti.
I diritti indisponibili possono avere un contenuto personale o patrimoniale. L’esempio più tipico di diritto indisponibile avente contenuto personale è il diritto al nome, così come il diritto a ricevere assistenza morale e materiale dal coniuge o il diritto dei figli a ricevere un’educazione e un’istruzione che li preparino al mondo e alla vita.
Ci sono però dei diritti indisponibili che hanno contenuto patrimoniale, anche se sono strettamente legati alla persona che ne beneficia. Si tratta del diritto agli alimenti che la legge riconosce solo a certi soggetti in base al rapporto di parentela che lega il beneficiario al soggetto che li deve erogare, così come il diritto alla retribuzione, riconosciuta in ragione della prestazione lavorativa prestata o il diritto alle ferie, per consentire al lavoratore di recuperare le energie fisiche e psicologiche. Sono parimenti indisponibili i diritti fondamentali della persona tutelati dalla Costituzione come il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, il diritto al voto, la libertà di professare una confessione religiosa, il diritto alla salute, ecc…
Contrariamente a quanto accade per i diritti disponibili il titolare di un diritto indisponibile non può compiere un’azione giuridica o stipulare un negozio giuridico. Qualora, contravvenendo a questa regola, il titolare di un diritto indisponibile stipuli una transazione avente per oggetto tale diritto, il negozio è nullo. L’art. 1966 c.c dispone infatti che: “Per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite. La transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti.”
Leggi anche: “Se la controversia verte su diritti disponibili ed indisponibili, il giudice può disporre la mediazione per i soli diritti negoziabili“
N.1
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