Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5
Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione
finanziaria, nonchè in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’articolo 12
della legge 3 ottobre 2001, n. 366
(G.U. 22 gennaio 2003, n. 17, Suppl. Ord.)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente delega al Governo per l’emanazione di
uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle società di
capitali e cooperative, la disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società
commerciali, nonchè nuove norme sulla procedura per la definizione dei procedimenti
nelle materie di cui all’articolo 12 della legge di delega;
Visto in particolare l’articolo 12 della citata legge 3 ottobre 2001, n. 366, concernente i
procedimenti in materia di diritto societario e i procedimenti nelle materie disciplinate dal
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, approvato con
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e dal testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1
° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30
settembre 2002;
Visto il parere del Parlamento a norma dell’articolo 1, comma 4, della legge 3 ottobre
2001, n. 366;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 gennaio
2003;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministro delle attività produttive;
Emana il seguente decreto legislativo:
Titolo I
NUOVE NORME DI PROCEDURA
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Si osservano le disposizioni del presente decreto legislativo in tutte le controversie,
incluse quelle connesse a norma degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 del codice di
procedura civile, relative a:
a) rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti le società di fatto, l’accertamento, la
costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario, le azioni di
responsabilità da chiunque promosse contro gli organi amministrativi e di controllo, i
liquidatori e i direttori generali delle società , delle mutue assicuratrici e delle società
cooperative, nonchè contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni
derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che
ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi danneggiati1.
b) trasferimento delle partecipazioni sociali, nonchè ogni altro negozio avente ad oggetto
le partecipazioni sociali o i diritti inerenti;
c) patti parasociali, anche diversi da quelli disciplinati dall’articolo 2341-bis del codice
civile, e accordi di collaborazione di cui all’articolo 2341-bis, ultimo comma, del codice
civile;
1 Lettera modificata dall’art. 4, comma 1, lett.a), n. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
d) rapporti in materia di intermediazione mobiliare da chiunque gestita, servizi e contratti di
investimento, ivi compresi i servizi accessori, fondi di investimento, gestione collettiva del
risparmio e gestione accentrata di strumenti finanziari, vendita di prodotti finanziari, ivi
compresa la cartolarizzazione dei crediti, offerte pubbliche di acquisto e di scambio,
contratti di borsa2;
e) materie di cui al decreto legislativo 1
° settembre 1993, n. 385, quando la relativa
controversia è promossa da una banca nei confronti di altra banca ovvero da o contro
associazioni rappresentative di consumatori o camere di commercio;
f) credito per le opere pubbliche.
2. Restano ferme tutte le norme sulla giurisdizione. Spettano esclusivamente alla corte
d’appello tutte le controversie di cui agli articoli 145 decreto legislativo 1
° settembre 1993,
n. 385, e 195 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Salvo che nelle controversie di cui al comma 1, lettera e), il tribunale giudica in
composizione collegiale. Nelle azioni promosse da o contro associazioni rappresentative
dei consumatori e dalle camere di commercio il tribunale giudica a norma del capo I del
titolo II del presente decreto in composizione collegiale anche se relative alle materie di cui
al comma 1, lettera e)3.
4. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le
disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili.
5. Quando rileva che una causa relativa ad uno dei rapporti di cui al comma 1 è stata
proposta in forme diverse da quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone con
ordinanza il mutamento di rito e la cancellazione della causa dal ruolo; dalla
comunicazione dell’ordinanza decorrono, se emessa a seguito dell’udienza di prima
comparizione, i termini di cui all’articolo 6 ovvero, in ogni altro caso, i termini di cui
all’articolo 7; restano ferme le decadenze già maturate.
Titolo II
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE DAVANTI AL TRIBUNALE
Capo I
DEL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO DAVANTI AL
TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Art. 2.
Contenuto dell’atto di citazione
1. La domanda si propone al tribunale mediante citazione contenente4:
a) le indicazioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 163 del codice di procedura
civile;
b) l’indicazione del numero di fax o dell’indirizzo di posta elettronica presso cui il difensore
dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento;
c) la fissazione di termine al convenuto, non inferiore a sessanta giorni dalla notificazione
della citazione, per la notifica al difensore dell’attore della comparsa di risposta. In difetto
di fissazione da parte dell’attore, o in caso di insufficienza, il termine è di sessanta giorni.
2. Tutti i termini del procedimento possono essere ridotti alla metà con provvedimento reso
a norma dell’articolo 163-bis, comma 2, del codice di procedura civile5.
2 Lettera modificata da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 9 settembre 2003, n. 209.
3 Comma modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 9 settembre 2003, n. 209, e
successivamente dall’art.4, comma 1, lett.a), n. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
4 Alinea modificato da errata corrige pubblicata nella G.U. 9 settembre 2003, n. 209.
5 Comma aggiunto dall’art. 4, comma 1, lett.b), D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
3. I termini sono ridotti alla metà nel caso di opposizione a norma dell’articolo 645 del
codice di procedura civile. Ciascuna delle parti, al momento della costituzione, ovvero
successivamente, può chiedere con ricorso che sia designato il magistrato per l’adozione,
previa convocazione delle parti, dei provvedimenti di cui agli articoli 648 e 649 del codice
di procedura civile6.
Art. 3.
Costituzione dell’attore
1. L’attore, entro dieci giorni dalla notificazione della citazione, deve costituirsi in giudizio a
mezzo di procuratore, depositando in cancelleria la nota d’iscrizione a ruolo e il fascicolo
contenente l’originale o la copia della citazione, la procura e i documenti offerti in
comunicazione. Il cancelliere forma il fascicolo d’ufficio, in esso inserendo tutti gli atti e
documenti successivamente depositati dalle parti; analogamente provvede nel caso di cui
all’articolo 13, comma 17.
2. Se la citazione è notificata a più persone, la costituzione dell’attore deve avvenire entro
dieci giorni dall’ultima notificazione. In tale caso il termine di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera c), è prolungato, per ciascun convenuto, fino al sessantesimo giorno successivo
all’iscrizione a ruolo.
Art. 4.
Comparsa di risposta
1. Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo
posizione sui fatti posti dall’altra parte a fondamento della domanda, indicare i mezzi di
prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione a pena di decadenza,
deve proporre le domande riconvenzionali dipendenti dal titolo dedotto in giudizio
dall’attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione e dichiarare
di voler chiamare in causa i terzi ai quali ritiene comune la causa o dai quali pretende di
essere garantito precisandone le ragioni, deve formulare le conclusioni. Nella stessa
comparsa il convenuto deve indicare il numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica
presso cui il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel
corso del procedimento8.
2. Nella comparsa di risposta il convenuto, fermo quanto disposto nell’articolo 8, comma 2,
lettera c), fissa all’attore un termine non inferiore a trenta giorni dalla notificazione della
stessa comparsa per eventuale replica. In caso di omessa o insufficiente indicazione, il
termine è di trenta giorni. Nel caso di pluralità di convenuti, anche a seguito di chiamata in
causa, il termine fissato all’attore per la replica non può eccedere i sessanta giorni;
l’inosservanza di tale termine può essere eccepita anche dagli altri convenuti.
3. Se dichiara di voler chiamare in causa terzi, il convenuto deve notificare loro l’atto di
citazione a norma dell’articolo 2.
Art. 5.
Forme e termini della costituzione del convenuto
1. Il convenuto deve costituirsi a mezzo di procuratore depositando in cancelleria, entro 10
giorni dalla notifica della comparsa di risposta, ovvero del termine di cui all’articolo 3,
comma 2, il fascicolo contenente l’originale ovvero la copia della comparsa di risposta
notificata all’attore, la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in
comunicazione9.
6 Comma aggiunto dall’art. 4, comma 1, lett.b), D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
7 Comma modificato dall’art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
8 Comma modificato dall’art. 4, comma 1, lett.d), D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
9 Comma modificato dall’art. 4, comma 1, lett.e), D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
2. In assenza di documenti da depositare, di domande riconvenzionali o di chiamata di
terzi, il convenuto che abbia tempestivamente notificato la comparsa di risposta può
costituirsi entro dieci giorni dalla notificazione dell’istanza di fissazione dell’udienza a cui
abbia provveduto altra parte.
Art. 6.
Memoria di replica dell’attore
1. Nel termine fissatogli a norma dell’articolo 4, comma 2, l’attore può replicare con
memoria notificata al convenuto e depositata in cancelleria, nonchè depositare nuovi
documenti.
2. Nella memoria di replica l’attore può:
a) precisare o modificare le domande e le conclusioni già proposte;
b) a pena di decadenza proporre nuove domande ed eccezioni che siano conseguenza
della domanda riconvenzionale o delle difese proposte dal convenuto10;
c) a pena di decadenza dichiarare che intende chiamare un terzo ai sensi dell’articolo 106
del codice di procedura civile, se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto11;
d) depositare nuovi documenti in cancelleria, ovvero formulare nuove richieste istruttorie.
3. L’attore, nella memoria di replica, deve fissare al convenuto un termine non inferiore a
venti giorni per ulteriore memoria difensiva. Il termine è di trenta giorni se l’attore ha
proposto nuove domande.
4. Nel caso della dichiarazione di cui al comma 2, lettera c), l’attore notifica al terzo l’atto di
citazione ai sensi dell’articolo 2.
Art. 7.
Repliche ulteriori
1. Il convenuto, se non ritiene di notificare istanza di fissazione di udienza, può notificare,
nel termine fissatogli a norma dell’articolo precedente o, in mancanza, nel termine di trenta
giorni, una seconda memoria difensiva, contenente l’eventuale indicazione di nuovi
documenti e di richieste istruttorie, la fissazione di un termine, non inferiore a venti giorni
dalla notificazione, per una ulteriore replica, nonchè, a pena di decadenza, le eccezioni
non rilevabili d’ufficio che siano conseguenza delle nuove domande ed eccezioni proposte
dall’attore a norma del secondo comma dell’articolo precedente12
2. L’attore, se non ritiene di notificare istanza di fissazione di udienza, può notificare al
convenuto una ulteriore replica a norma dell’articolo 6, comma 2; in tale caso, il convenuto
può notificare una memoria di controreplica nel termine, non inferiore a venti giorni,
assegnatogli o, in mancanza, nel termine di sedici giorni dalla notificazione13.
3. L’attore, finchè non ha notificato l’istanza di fissazione di udienza ed in alternativa alla
sua proposizione, può notificare ulteriore memoria alle altre parti, nel termine perentorio di
venti giorni dalla ricezione della memoria di controreplica del convenuto. Lo stesso potere
spetta alle altre parti nei successivi venti giorni. Alle medesime condizioni è ammesso lo
scambio di ulteriori memorie tra le parti, finchè non è decorso il termine massimo di ottanta
giorni dalla notifica della memoria di controreplica di cui al comma 214.
Art. 8.
Istanza di fissazione di udienza15
10 Lettera modificata dall’art. 4, comma 1, lett.f), D.L.gs. 6 febbraio 2004, n. 37.
11 Lettera modificata dall’art. 4, comma 1, lett.f), D.L.gs. 6 febbraio 2004, n. 37.
12 Comma modificato dall’art. 4, comma 1, lett.g), n. 1, 2, 3, 4, D.L.gs. 6 febbraio 2004, n. 37.
13 Comma modificato dall’art. 4, comma 1, lett.g), n. 5, D.L.gs. 6 febbraio 2004, n. 37.
14 Comma modificato dall’art. 4, comma 1, lett.g), n. 6, D.L.gs.6 febbraio 2004, n. 37.
15 Testo precedente le modifiche apportate dalla L.R. 6 febbraio 2004, n. 37.
1. L’attore può notificare alle altre parti istanza di fissazione di udienza, entro sedici
giorni16
:
a) dalla data di notifica della comparsa di risposta del convenuto cui non intende replicare,
ovvero dalla scadenza del termine di costituzione dello stesso;
b) in caso di chiamata di terzo da parte del convenuto, dalla data di notifica della
comparsa di risposta del terzo chiamato ovvero dalla scadenza del termine di costituzione
dello stesso;
c) dalla data della notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale non intende
replicare.
2. Il convenuto può notificare alle altre parti istanza di fissazione di udienza, entro sedici
giorni17
:
a) se ha proposto domanda riconvenzionale ovvero sollevato eccezioni non rilevabili
d’ufficio, dalla data di notifica della memoria di replica dell’attore ovvero dalla scadenza del
relativo termine;
b) se ha chiamato in causa terzi, dalla data di notifica della comparsa di risposta del terzo
chiamato ovvero dalla scadenza del termine di costituzione dello stesso;
c) al di fuori dei casi precedenti, dalla data della propria costituzione in giudizio, ovvero
dalla data della notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale non intende
replicare.
3. Il terzo chiamato può notificare alle altre parti istanza di fissazione di udienza, entro
sedici giorni18
:
a) se ha proposto domanda riconvenzionale ovvero ha sollevato eccezioni non rilevabili
d’ufficio, dalla data di notifica della memoria di replica dell’attore o del convenuto ovvero
dalla scadenza del relativo termine19;
b) al di fuori del caso precedente, dalla data della propria costituzione in giudizio, ovvero
dalla data della notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale non intende
replicare.
4. La mancata notifica dell’istanza di fissazione di udienza nei quindici giorni successivi
alla scadenza del termine per il deposito della memoria di controreplica del convenuto di
cui all’articolo 7, comma 2, ovvero dalla scadenza del termine massimo di cui all’articolo 7,
comma 3, determina l’estinzione del processo rilevabile anche d’ufficio. Il rilievo d’ufficio è
precluso se l’udienza si è comunque svolta con la partecipazione di almeno una parte; in
tal caso l’estinzione deve comunque essere eccepita, a pena di decadenza, entro la
stessa udienza.
5. L’istanza di fissazione presentata fuori dei casi stabiliti dal presente articolo è dichiarata
inammissibile, su richiesta della parte interessata depositata in cancelleria nel termine
perentorio di dieci giorni dalla notifica dell’istanza, dal presidente che, sentite le parti,
provvede con ordinanza non impugnabile; con lo stesso provvedimento, il presidente
assegna il termine per lo svolgimento delle ulteriori attività eventualmente necessarie20.
Art. 9.
Contenuto dell’istanza di fissazione di udienza e termine per il deposito in cancelleria
1. L’istanza di fissazione dell’udienza deve sempre contenere le conclusioni, di rito e di
merito, con esclusione di ogni modificazione delle domande, nonchè la definitiva
formulazione delle istanze istruttorie già proposte. In mancanza, si intendono formulate le
conclusioni di cui al primo atto difensivo dell’istante.
16 Alinea modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 9 settembre 2003, n. 209.
17 Alinea modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 9 settembre 2003, n. 209.
18 Alinea modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 9 settembre 2003, n. 209.
19 Lettera modificata da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 9 settembre 2003, n. 209.
20 Comma modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 9 settembre 2003, n. 209.
2. Nell’istanza di fissazione dell’udienza o nella nota di precisazione delle conclusioni di cui
all’articolo 10, comma 1, ciascuna parte può indicare le condizioni alle quali sarebbe
disposta a conciliare la lite. Questa indicazione non pregiudica in alcun modo la decisione
della causa.
3. La parte è tenuta al deposito in cancelleria dell’istanza di fissazione di udienza nel
termine perentorio di dieci giorni dall’ultima notificazione. Se l’istanza è fatta
congiuntamente, ciascuna delle parti può provvedere al deposito.
Art. 10.
Effetti della notificazione dell’istanza di fissazione di udienza
1. A seguito della notificazione dell’istanza di fissazione di udienza, le altre parti devono,
nei dieci giorni successivi, depositare in cancelleria una nota contenente la definitiva
formulazione delle istanze istruttorie e delle conclusioni di rito e di merito già proposte,
esclusa ogni loro modificazione. In mancanza, si intendono formulate le istanze e le
conclusioni di cui al primo atto difensivo.
2. Salvo quanto disposto dall’articolo 12, comma 8, e dall’articolo 13, comma 3, a seguito
della notificazione dell’istanza di fissazione di udienza tutte le parti decadono dal potere di
proporre nuove eccezioni, di precisare o modificare domande o eccezioni già proposte,
nonchè di formulare ulteriori istanze istruttorie e depositare nuovi documenti. La
decadenza può essere dichiarata soltanto su eccezione della parte interessata, da
proporsi nella prima istanza o difesa successiva a norma dell’articolo 157 del codice di
procedura civile21.
Art. 11.
Istanza congiunta di fissazione di udienza
1. Le parti possono presentare istanza congiunta di fissazione dell’udienza. Se intendono
ottenere la decisione di questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, ovvero relative
alla integrità del contraddittorio, alla partecipazione di terzi al processo, o all’ammissibilità
delle prove, in ogni caso devono precisare integralmente le rispettive conclusioni.
2. Il tribunale provvede con ordinanza non impugnabile in ogni caso in cui, decidendo le
questioni di cui al comma 1, non definisce il giudizio. Il provvedimento sulla competenza è
impugnabile ai sensi degli articoli 42 e seguenti del codice di procedura civile22.
3. Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, l’attore
deve notificare alle altre parti memoria di replica o, se già era stata notificata, di ulteriore
replica; si applicano, rispettivamente, gli articoli 6 e 7. In caso di provvedimento che
conferma la competenza del tribunale adito, il termine decorre dalla sua comunicazione23.
Art. 12
Designazione del giudice relatore e decreto di fissazione dell’udienza
1. Decorsi dieci giorni dal deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza, il cancelliere,
presenta senza indugio al presidente il fascicolo d’ufficio contenente tutti gli atti e
documenti depositati dalle parti24.
2. Il presidente, entro il secondo giorno successivo alla presentazione del fascicolo,
designa il giudice relatore. Questi, entro cinquanta giorni dalla designazione, sottoscrive e
deposita in cancelleria il decreto di fissazione dell’udienza, da comunicare alle parti
21 Comma modificato dall’art. 4, comma 1, lett.i), D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
22 Comma modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 9 settembre 2003, n. 209.
23 Comma modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 9 settembre 2003, n. 209, e
successivamente dall’art. 4, comma 1, lett.l), D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
24 Comma modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 9 settembre 2003, n. 209.
costituite. Per comprovate ragioni, il presidente può prorogare il termine a norma
dell’articolo 154 del codice di procedura civile25.
3. Il decreto deve contenere:
a) la fissazione dell’udienza collegiale che deve tenersi non prima di dieci e non oltre
trenta giorni dalla comunicazione del decreto stesso;
b) l’ammissione di mezzi istruttori disponibili d’ufficio o dei mezzi di prova richiesti dalle
parti, nonchè la succinta esposizione delle ragioni di inammissibilità o irrilevanza delle
istanze istruttorie;
c) l’indicazione delle questioni, di rito e di merito, rilevabili d’ufficio;
d) l’invito alle parti, ove appaia opportuno, a comparire personalmente all’udienza per
l’interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione, nonchè, ove taluna di esse abbia
dichiarato le condizioni alle quali sia disposta a conciliare, l’invito alle altre parti a prendere
all’udienza esplicita posizione sulle stesse;
e) l’invito alle parti a depositare, almeno cinque giorni prima dell’udienza, memorie
conclusionali, anche indicando le questioni bisognose di trattazione;
f) il deferimento del giuramento suppletorio a norma dell’articolo 13, comma 2.
4. Il giudice relatore dichiara l’interruzione del processo con ordinanza non impugnabile se
l’evento interruttivo, avveratosi nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di
procuratore, è stato notificato alle altre parti entro il termine perentorio di giorni novanta
dall’evento stesso. Nei casi in cui l’interruzione opera di diritto, a norma del codice di
procedura civile, il giudice la dichiara con effetto dal momento del verificarsi dell’evento
interruttivo.
5. Ove l’eccezione di estinzione proposta da una parte appaia fondata e nei casi previsti
dagli articoli 8, comma 4, e 13, comma 1, il giudice relatore, convocate le parti costituite,
dichiara l’estinzione del processo con ordinanza, reclamabile nel termine di dieci giorni
dalla comunicazione. Il collegio provvede a norma dell’articolo 308, secondo comma, del
codice di procedura civile.
6. Con il decreto, ove sussista l’esigenza di regolarizzazione ai sensi dell’articolo 182 del
codice di procedura civile, il giudice assegna un termine non inferiore a trenta giorni e non
superiore a sessanta per i necessari adempimenti e fissa l’udienza di discussione entro i
successivi trenta giorni.
7. Con il decreto che dichiara la nullità della notificazione della citazione al convenuto, se
questi non si è costituito, il giudice fissa all’attore un termine perentorio non superiore a
sessanta giorni per la rinnovazione.
8. Con il decreto, se sussiste l’esigenza di integrare il contraddittorio a norma degli articoli
102 e 107 del codice di procedura civile, il giudice fissa un termine non inferiore a trenta
giorni per provvedere alla notificazione ai litisconsorti e ai terzi di tutti gli scritti difensivi già
scambiati; concede ai litisconsorti e ai terzi un termine non inferiore a quaranta giorni e
non superiore a sessanta per costituirsi mediante deposito di memoria notificata alle altre
parti, anche non costituite, e ulteriori trenta giorni alle parti originarie per l’eventuale
replica. L’udienza davanti al collegio è fissata entro i successivi trenta giorni con decreto
emesso a norma del presente articolo, ma il presidente può, su istanza dei litisconsorzi o
dei terzi, concedere loro un termine non superiore a sessanta giorni per controreplicare,
fissando l’udienza entro i successivi trenta giorni.
Art. 13.
Contumacia dell’attore e del convenuto; rilevabilità dell’inammissibilità di allegazioni,
istanze, istruttorie e produzioni documentali.
1. Se l’attore non si costituisce nel termine di cui all’articolo 3, il convenuto, costituendosi
nel termine a lui assegnato a norma dell’articolo 5, comma 1, può, nella comparsa di
25 Comma modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 9 settembre 2003, n. 209.
risposta, eccepire l’estinzione del processo e depositare istanza di fissazione dell’udienza;
altrimenti, procede a norma dell’articolo 4, comma 2.
2. Se il convenuto non notifica la comparsa di risposta nel termine stabilito a norma
dell’articolo 2, comma 1, lettera c), ovvero dell’articolo 3, comma 2, l’attore,
tempestivamente costituitosi, può notificare al convenuto una nuova memoria a norma
dell’articolo 6, previa notifica istanza di fissazione dell’udienza; in quest’ultimo caso i fatti
affermati dall’attore, anche quando il convenuto abbia tardivamente notificato la comparsa
di costituzione, si intendono non contestati e il tribunale decide sulla domanda in base alla
concludenza di questa; se lo ritiene opportuno, il giudice deferisce all’attore giuramento
suppletorio26.
3. Se nessuna delle parti si sia costituita nel termine rispettivamente assegnato, l’istanza di
fissazione dell’udienza può essere sempre proposta dalla parte che si sia costituita,
mediante deposito in cancelleria, unitamente ai propri scritti difensivi e ai documenti offerti
in comunicazione. Dell’avvenuto deposito dell’istanza deve essere data notizia mediante
atto notificato alle altre parti, le quali possono costituirsi nei dieci giorni successivi,
depositando i propri scritti difensivi, i documenti offerti in comunicazione e la nota
contenente la formulazione delle rispettive conclusioni. Nei confronti della parte che non si
costituisce, si applica, rispettivamente, il comma 1 o 2.
4. Fermo quanto disposto dai commi 1, 2 e 3, l’inosservanza dei termini previsti dagli
articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7,articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 9 e 10, nonchè le decadenze, sono rilevabili
soltanto su eccezione della parte che vi abbia interesse da proporsi nella prima istanza o
difesa successiva, a norma dell’articolo 157 del codice di procedura civile27.
5. Nel decreto di fissazione dell’udienza il giudice, valutata ogni circostanza, può rimettere
in termini la parte che da irregolarità procedimentali abbia risentito pregiudizio nel suo
diritto di difesa. Rimane ferma l’inammissibilità , purchè eccepita, delle eccezioni non
rilevabili d’ufficio, delle allegazioni, delle istanze istruttorie proposte, nonchè dei documenti
depositati dal convenuto dopo la seconda memoria difensiva ovvero dall’attore dopo la
memoria successiva alla proposizione della domanda riconvenzionale.
Art. 14.
Interventi autonomi
1. Salvo che sia effettuato per l’integrazione necessaria del contraddittorio, ovvero a
norma dell’articolo 107 del codice di procedura civile, l’intervento di terzi a norma
dell’articolo 105, comma primo, del codice di procedura civile non può aver luogo oltre il
termine previsto per la notifica da parte del convenuto della comparsa di risposta.
2. Il terzo deve costituirsi a norma dell’articolo 5, comma 1, fissando alle altre parti un
termine per la replica non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni dalla
notificazione della comparsa di intervento.
3. Ciascuna delle parti originarie, con propria memoria, può proporre istanza di fissazione
dell’udienza affinchè venga decisa la questione di ammissibilità dell’intervento, con
ordinanza reclamabile nelle forme dell’articolo 669-terdecies del codice di procedura civile
e nel termine perentorio di dieci giorni dalla sua comunicazione; ovvero può fissare un
termine, non inferiore a trenta giorni, al terzo intervenuto perchè questi provveda alla
notificazione di una sua memoria; in quest’ultimo caso il terzo, se non procede alla notifica
dell’istanza di fissazione dell’udienza, con la propria memoria fissa alle altre parti un
termine non inferiore a venti giorni e non superiore a sessanta per una ulteriore replica.
Art. 15.
26 Comma modificato dall’art. 4, comma 1, lett.m), n. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
27 Comma sostituito dall’art. 4, comma 1, lett.m), n. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
Intervento adesivo dipendente
1. Colui che, avendovi interesse, vuole sostenere le ragioni di alcuna delle parti, può
intervenire fino al deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza, ma non può compiere atti
che, al momento dell’intervento, non sono più consentiti alle parti originarie. Tuttavia, se il
terzo deduce il dolo o la collusione delle parti in suo danno, il giudice, ove ritenga fondata
la deduzione, lo rimette in termini provvedendo a norma dell’articolo 13, comma 5.
2. In ogni caso, il terzo intervenuto a norma del presente articolo è legittimato
all’impugnazione della sentenza.
3. Per intervenire, il terzo deve costituirsi in giudizio depositando in cancelleria una
comparsa notificata alle altre parti, con i documenti che offre in comunicazione.
Art. 16.
Udienza di discussione della causa
1. Se nessuna delle parti costituite compare all’udienza, il tribunale ordina la cancellazione
della causa dal ruolo28.
2. Quando nel decreto è contenuto l’invito alle parti a comparire di persona, il presidente le
interroga liberamente ed esperisce, se la natura della causa lo consente, il tentativo di
conciliazione, eventualmente proponendo soluzioni di equa composizione della
controversia. Nel relativo verbale è dato comunque atto delle posizioni assunte dalle parti.
Ove il tentativo non abbia esito positivo, il tribunale può tenerne conto ai fini della
distribuzione delle spese di lite, anche ponendole, in tutto o in parte, a carico della parte
formalmente vittoriosa che non è comparsa o che ha rifiutato ragionevoli proposte
conciliative. Se il tentativo riesce, il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo
anche per la consegna di cose mobili o il rilascio di immobili, nonchè per l’esecuzione di
obblighi di fare e non fare29.
3. Se la lite non viene conciliata, i difensori delle parti illustrano le rispettive conclusioni. Il
presidente dirige la discussione e può consentire brevi repliche30.
4. Esaurita la discussione, il tribunale conferma o revoca, in tutto o in parte, il decreto con
ordinanza, quindi procede, eventualmente delegandola al relatore, all’assunzione dei
mezzi di prova ritenuti necessari, fissando in tale caso una nuova udienza di discussione
nei trenta giorni successivi all’assunzione. Analogamente provvede se dispone consulenza
tecnica, ispezione o altri mezzi di prova disponibili d’ufficio. Altrimenti, decide la causa in
camera di consiglio con sentenza, anche a norma dell’articolo 187, secondo e terzo
comma, del codice di procedura civile31.
5. La decisione è emessa a norma dell’articolo 281-sexies del codice di procedura civile. In
caso di particolare complessità della controversia, il tribunale dispone con ordinanza, di cui
dà lettura in udienza, che la sentenza sia depositata nei trenta giorni successivi alla
chiusura della discussione orale. La sentenza può essere sempre motivata in forma
abbreviata, mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e la
concisa esposizione delle ragioni di diritto, anche in riferimento a precedenti conformi32.
6. Quando rileva che una causa promossa nelle forme di cui al presente decreto riguarda
un rapporto diverso da quelli previsti dall’articolo 1, il Tribunale, se è competente, dispone
con ordinanza il cambiamento del rito, designa il giudice istruttore e fissa l’udienza di
28 Comma modificato da errata corrige pubblicata nella G.U. 9 settembre 2003, n. 209.
29 Comma modificato da errata corrige e da avviso di rettifica pubblicati nella G.U. 9 settembre 2003, n.
209.
30 Comma modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 9 settembre 2003, n. 209.
31 Comma modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 9 settembre 2003, n. 209.
32 Comma modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 9 settembre 2003, n. 209.
trattazione; altrimenti rimette la causa con ordinanza al giudice competente, fissando un
termine perentorio non superiore a novanta giorni per il deposito del ricorso in
riassunzione. Restano ferme le decadenze già maturate33.
Art. 17.
Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento
1. Tutte le notificazioni e comunicazioni alle parti costituite possono essere fatte, oltre che
a norma degli articoli 136 e seguenti del codice di procedura civile:
a) con trasmissione dell’atto a mezzo fax;
b) con trasmissione dell’atto per posta elettronica;
c) con scambio diretto tra difensori attestato da sottoscrizione per ricevuta sull’originale,
apposta anche da parte di collaboratore o addetto allo studio del difensore.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti i procedimenti previsti dal presente
decreto e le trasmissioni di atti ai sensi del comma 1, lettere a) e b), devono essere
effettuate nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione
e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi.
Capo II
DEL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO DAVANTI AL
TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Art. 18.
Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al collegio34
1. Le disposizioni di cui al capo I si applicano, in quanto compatibili, al procedimento di
cognizione davanti al tribunale in composizione monocratica35.
2. Il magistrato al quale è affidata la trattazione del procedimento è designato dal
presidente del tribunale a norma dell’articolo 1236.
Capo III
DEL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE
Art. 19.
Ambito di applicazione. Procedimento
1. Fatta eccezione per le azioni di responsabilità da chiunque proposte, le controversie di
cui all’articolo 1 che abbiano ad oggetto il pagamento di una somma di danaro, anche se
non liquida, ovvero la consegna di cosa mobile determinata, possono essere proposte, in
alternativa alle forme di cui agli articoli 2 e seguenti, con ricorso da depositarsi nella
cancelleria del tribunale competente, in composizione monocratica.
2. Il giudice designato fissa a non oltre sessanta giorni la data di comparizione delle parti,
assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci
giorni prima dell’udienza; il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve
essere notificato al convenuto almeno trenta giorni prima della data di udienza37.
2-bis. Al termine dell’udienza il giudice, ove ritenga sussistenti i fatti costitutivi della
domanda e manifestamente infondata la contestazione del convenuto, pronuncia
ordinanza immediatamente esecutiva di condanna e dispone sulle spese ai sensi degli
33 Comma modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 9 settembre 2003, n. 209.
34 Rubrica modificata da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 9 settembre 2003, n. 209.
35 Comma modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 9 settembre 2003, n. 209.
36 Comma modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 9 settembre 2003, n. 209.
37 Comma sostituito dall’art. 4, comma 1, lett.n), n. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile. L’ordinanza costituisce titolo per
l’iscrizione di ipoteca giudiziale38.
3. Il giudice, se ritiene che l’oggetto della causa o le difese svolte dal convenuto richiedano
una cognizione non sommaria, ovvero in ogni altro caso in cui no dispone a norma del
comma 2-bis, assegna all’attore i termini di cui all’articolo 639.
4. Avverso l’ordinanza di condanna può essere proposta esclusivamente impugnazione
davanti alla corte di appello nelle forme di cui all’articolo 20.
5. All’ordinanza non impugnata non conseguono gli effetti di cui all’articolo 2909 del codice
civile.
Capo IV
DEL PROCEDIMENTO IN GRADO DI APPELLO
Art. 20.
Forma dell’appello
1. L’appello si propone con atto di citazione, notificato a norma degli articoli 325 e seguenti
del codice di procedura civile, e deve contenere, a pena di inammissibilità , specifiche
censure nei confronti della sentenza impugnata.
2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 341 e seguenti del codice di procedura
civile.
3. Se l’appellante non si costituisce in termini, l’appello è dichiarato improcedibile, su
istanza dell’appellato che si sia tempestivamente costituito.
4. L’appello è dichiarato inammissibile se le parti hanno convenuto, con atto scritto anche
anteriore alla sentenza, che questa sia impugnabile soltanto ai sensi dell’articolo 360 del
codice di procedura civile.
Art. 21.
Interventi in appello
1. Fermo quanto disposto dall’articolo 344 del codice di procedura civile, nel giudizio in
grado di appello è ammesso altresì l’intervento dei terzi che hanno interesse a sostenere
le ragioni di alcuna delle parti.
Art. 22.
Inattività delle parti
1. Se nessuna delle parti compare all’udienza, la corte d’appello ordina la cancellazione
della causa dal ruolo.
Titolo III
DEL PROCEDIMENTO CAUTELARE
Art. 23.
Provvedimenti cautelari anteriori alla causa
1. Nelle controversie di cui al presente decreto, ai provvedimenti d’urgenza e agli altri
provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della decisione di merito non si
applica l’articolo 669-octies del codice di procedura civile, ed essi non perdono la loro
efficacia se la causa non viene iniziata.
2. Il magistrato designato provvede, in ogni caso, sulle spese del procedimento a norma
degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile40.
38 Comma inserito dall’art. 4, comma 1, lett.n), n. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
39 Comma modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 9 settembre 2003, n. 209, e
successivamente dall’art. 4, comma 1, lett.n), n. 3, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
40 Comma modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 9 settembre 2003, n. 209.
3. Quando il giudizio di merito non sia iniziato, la revoca e la modifica dell’ordinanza di
accoglimento, esaurita l’eventuale fase di reclamo, possono essere sempre richieste al
giudice che ha provveduto sull’istanza cautelare. La revoca e la modifica sono concesse
soltanto se si verificano mutamenti nelle circostanze. Possono altresì essere concesse
sulla base di circostanze anteriori di cui è acquisita conoscenza successivamente al
provvedimento cautelare. In tale caso, l’istante deve fornire la prova del momento in cui ne
è venuto a conoscenza.
4. Quando il giudizio di merito sia iniziato, si applicano gli articoli 669-novies, terzo
comma, e 669-decies del codice di procedura civile. L’estinzione del giudizio di merito non
determina l’inefficacia della misura cautelare di cui al comma 141.
5. Contro tutti i provvedimenti in materia cautelare è dato reclamo a norma dell’articolo
669-terdecies del codice di procedura civile da proporsi nel termine perentorio di dieci
giorni dalla comunicazione del provvedimento. Le circostanze e i motivi sopravvenuti al
momento della proposizione del reclamo debbono essere proposti, nel rispetto del
principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il tribunale può sempre assumere
informazioni e acquisire nuovi documenti. Non è consentita la rimessione al primo
giudice42.
6. In nessun caso l’autorità del provvedimento cautelare è invocabile in un diverso
processo.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della sezione I del capo III del titolo I
del libro IV del codice di procedura civile.
Art. 24.
Provvedimenti cautelari in corso di causa e giudizio abbreviato
1. La domanda cautelare in corso di causa si propone con ricorso depositato nella
cancelleria del giudice già designato a norma dell’art. 12 comma 2, ovvero dell’articolo 18,
comma 2; altrimenti, il presidente designa senza indugio il magistrato al quale è affidata la
trattazione del procedimento43.
2. Il giudice designato, se la domanda cautelare è proposta anteriormente al decreto di cui
all’articolo 12, con lo stesso decreto che fissa l’udienza di comparizione delle parti davanti
a sè, le invita a depositare i documenti che ritiene rilevanti anche in relazione alla
decisione della causa a norma dei commi 4 e seguenti. Può anche fissare termini per il
deposito di documenti, memorie e repliche.
3. Il giudice designato procede a norma dell’articolo 669-sexies del codice di procedura
civile. In ogni caso, l’estinzione del giudizio di merito non determina l’inefficacia dei
provvedimenti d’urgenza o degli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare
provvisoriamente gli effetti della decisione di merito.
4. All’udienza di comparizione, il giudice designato, se ritiene che la causa sia matura per
la decisione di merito senza bisogno di ulteriore assunzione di mezzi di prova ovvero che il
giudizio sia comunque in condizione di essere definito, ne dà comunicazione alle parti
presenti e le invita a precisare le rispettive conclusioni di rito e di merito; nella stessa
udienza pronuncia sentenza, al termine della discussione.
5. Quando la decisione della causa è attribuita al tribunale in composizione collegiale, il
giudice designato fissa l’udienza di discussione, nei successivi trenta giorni, davanti al
collegio.
6. La sentenza è pronunciata a norma dell’articolo 281-sexies del codice di procedura
civile ovvero, se la complessità della causa impedisca o renda difficoltosa la contestuale
redazione della motivazione, dando lettura del dispositivo in udienza. In tale caso la
41 Comma modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 9 settembre 2003, n. 209.
42 Comma modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 9 settembre 2003, n. 209.
43 Comma modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 9 settembre 2003, n. 209.
motivazione deve essere depositata nei successivi quindici giorni.
7. Quando la discussione viene rinviata, il giudice può sempre adottare le misure cautelari
idonee ad assicurare gli effetti della decisione di merito.
8. L’istanza di sospensione proposta a norma dell’articolo 2378 del codice civile è
disciplinata dalle disposizioni di cui al presente articolo. La società , ricevuta la notifica
dell’istanza di sospensione, ne dà notizia agli amministratori e ai sindaci.
Titolo IV
DEL PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 25.
Forma dell’atto introduttivo e giudice competente
1. L’istanza si propone con ricorso, da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo
dove la società ha la sede legale44.
2. Nei casi di partecipazione necessaria del pubblico ministero, copia del ricorso deve
essere depositata presso l’ufficio di quest’ultimo.
3. Se il provvedimento richiesto deve essere emesso nei confronti di più parti, si applicano
gli articoli 82, comma secondo, 83 e 84 del codice di procedura civile e il Tribunale
provvede in composizione collegiale.
Art. 26.
Forma ed efficacia del provvedimento
1. Il giudice provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo entro venti giorni
dal deposito del ricorso ovvero, se è stata fissata, dall’udienza.
2. Il provvedimento di rigetto preclude la riproposizione dell’istanza che non sia fondata su
nuovi presupposti di fatto.
3. Il provvedimento di accoglimento, in presenza di nuove circostanze e previa audizione
delle parti, può essere revocato o modificato dallo stesso giudice che lo ha emesso, su
ricorso della parte interessata o del pubblico ministero.
4. Restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori
alla conoscenza della modifica o della revoca.
Art. 27.
Reclamo
1. Salvo che non sia diversamente disposto, il decreto, anche di modifica o revoca, è
reclamabile dal soggetto interessato nel termine perentorio di dieci giorni dalla
comunicazione del provvedimento.
2. Se il provvedimento reclamato è stato emesso dal giudice singolo, il reclamo si propone
con ricorso all’organo collegiale dello stesso tribunale, il quale provvede in camera di
consiglio. Del collegio non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento
reclamato. Se il provvedimento è stato emesso dal tribunale in composizione collegiale, il
reclamo si propone alla corte d’appello, che pronuncia anch’essa in camera di consiglio45.
3. Il collegio, convocate le parti e assunte anche d’ufficio le informazioni ritenute
necessarie, provvede con decreto motivato non impugnabile, con il quale conferma,
modifica o revoca il provvedimento.
44 Comma modificato da errata corrige pubblicata nella G.U. 9 settembre 2003, n. 209.
45 Comma modificato da errata corrige pubblicata nella G.U. 9 settembre 2003, n. 209.
4. Il reclamo non sospende l’esecuzione del provvedimento; tuttavia il presidente del
collegio, in presenza di gravi motivi, può disporne la sospensione con decreto motivato.
Capo II
DEL PROCEDIMENTO
Sezione I
DEL PROCEDIMENTO IN CONFRONTO DI UNA PARTE SOLA
Art. 28.
Fissazione dell’udienza per l’audizione della parte
1. Il presidente designa, senza indugio, il magistrato incaricato della decisione; questi, ove
ne ravvisi l’opportunità , fissa udienza per l’audizione dell’istante46.
2. Nei dieci giorni successivi al deposito del ricorso presso la segreteria del pubblico
ministero, questi può depositare osservazioni nella cancelleria del giudice adito e
richiedere la fissazione di udienza in camera di consiglio.
3. Nel corso dell’udienza il giudice assume le informazioni ritenute necessarie e può
invitare l’istante a depositare ulteriori documenti e a fornire chiarimenti, nonchè a notificare
l’istanza ad altri soggetti interessati indicati dal giudice.
Art. 29.
Ambito di applicazione
1. Le norme della presente sezione si applicano alle istanze di cui agli articoli 2343, primo
comma, 23472343-bis, secondo comma, 2417, secondo comma, 2436, quarto comma,
2437-ter, sesto comma, 2468 2501-sexies, terzo comma, e 2545-undecies, secondo
comma, del codice civile. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, ai casi analoghi
previsti dal codice civile e dalle leggi speciali47.
Sezione II
DEL PROCEDIMENTO IN CONFRONTO DI PIà™ PARTI
Art. 30.
Fissazione dell’udienza e notificazione alle parti resistenti
1. Il presidente del collegio nomina senza indugio il giudice incaricato della relazione e
fissa con decreto l’udienza per l’audizione delle parti in camera di consiglio, il termine per
la notifica del ricorso e del decreto ai soggetti nei cui confronti il provvedimento è richiesto,
nonchè il termine per la costituzione di questi ultimi. Entro lo stesso termine, il pubblico
ministero può depositare osservazioni scritte.
2. All’udienza il collegio assume, anche d’ufficio, le informazioni ritenute necessarie,
eventualmente delegando uno dei componenti del collegio.
Art. 31.
Pronuncia con decreto
1. In caso di eccezionale e motivata urgenza il presidente provvede sull’istanza con
decreto; in tale caso fissa, con lo stesso decreto, entro i quindici giorni successivi,
l’udienza per la comparizione delle parti, il termine per la notifica del ricorso e del
decreto, nonchè il termine per la costituzione delle parti.
2. All’udienza il collegio con decreto motivato conferma, modifica o revoca il
provvedimento emesso ai sensi del comma 148.
46 Comma modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 9 settembre 2003, n. 209.
47 Comma modificato dall’art. 4, comma 1, lett.o), D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
48 Comma modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 9 settembre 2003, n. 209.
Art. 32.
Prosecuzione del procedimento nelle forme del rito ordinario
1. Ciascuna parte può, fino alla conclusione delle udienze di cui agli articoli 30 o 31,
chiedere che sia decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale, della quale
il giudice deve conoscere ai fini della definizione del procedimento49.
2. Proposta la domanda di accertamento incidentale, il giudice provvede in ogni caso sul
ricorso con decreto motivato, disponendo altresì la prosecuzione del procedimento nelle
forme degli articoli 2 e seguenti con ordinanza nella quale fissa all’istante il termine
perentorio per la notificazione alle altre parti dell’atto di citazione.
3. Nel corso del giudizio promosso a norma del comma 2, il decreto può essere modificato
o revocato. In caso di estinzione, esso conserva la sua efficacia.
4. L’accertamento di cui al comma 1 può essere chiesto anche quando la legge prevede
che, a seguito dell’approvazione o dell’autorizzazione giudiziale di un atto, spetti, nel caso
l’atto stesso sia dichiarato illegittimo nel giudizio ordinario di cognizione, soltanto il
risarcimento del danno; in tale caso, non si applica il primo periodo del comma 3.
Art. 33.
Ambito di applicazione
1. Le norme della presente sezione si applicano alle istanze di cui agli articoli 2275 2367,
secondo comma, 2400, secondo comma, 2409, 2437-quater, ultimo comma, 2445,
quarto comma, 2446, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2482, terzo
comma, 2482-bis, quarto comma, 2485, secondo comma, 2487, secondo e quarto
comma, 2487-ter, secondo comma, 2500-novies, secondo comma, 2503, secondo
comma, 2545-quinquiesdecies del codice civile e 223-quater, secondo comma, delle
disposizioni di attuazione del codice civile. Si applicano inoltre, in quanto compatibili, ai
casi analoghi previsti dal codice civile e dalle leggi speciali50.
Titolo V
DELL’ARBITRATO
Art. 34.
Oggetto ed effetti di clausole compromissorie statutarie
1. Gli atti costitutivi delle società , ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio a norma dell’articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante
clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le
controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti
disponibili relativi al rapporto sociale.
2. La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in
ogni caso, a pena di nullità , il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla
società . Ove il soggetto designato non provveda, la nomina è richiesta al presidente
del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale51.
3. La clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di
socio è oggetto della controversia.
49 Comma modificato dall’art. 4, comma 1, lett.p, D.Lgs.6 febbraio 2004, n. 37.
50 Comma modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 9 settembre 2003, n. 209, e
successivamente dall’art. 4, comma 1, lett.q), D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
51 Comma modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 9 settembre 2003, n. 209.
4. Gli atti costitutivi possono prevedere che la clausola abbia ad oggetto controversie
promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti e, in tale caso,
essa, a seguito dell’accettazione dell’incarico, è vincolante per costoro.
5. Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la
legge preveda l’intervento obbligatorio del pubblico ministero.
6. Le modifiche dell’atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie,
devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale
sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare
il diritto di recesso.
Art. 35.
Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale
1. La domanda di arbitrato proposta dalla società o in suo confronto è depositata presso il
registro delle imprese ed è accessibile ai soci.
2. Nel procedimento arbitrale promosso a seguito della clausola compromissoria di cui
all’articolo 34, l’intervento di terzi a norma dell’articolo 105 del codice di procedura civile
nonchè l’intervento di altri soci a norma degli articoli 106 e 107 dello stesso codice è
ammesso fino alla prima udienza di trattazione. Si applica l’articolo 820, comma secondo,
del codice di procedura civile52.
3. Nel procedimento arbitrale non si applica l’articolo 819, primo comma, del codice di
procedura civile; tuttavia il lodo è sempre impugnabile, anche in deroga a quanto previsto
per l’arbitrato internazionale dall’articolo 838 del codice di procedura civile, a norma degli
articoli 829, primo comma, e 831 dello stesso codice.
4. Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la società .
5. La devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso
alla tutela cautelare a norma dell’articolo 669-quinquies del codice di procedura civile, ma
se la clausola compromissoria consente la devoluzione in arbitrato di controversie aventi
ad oggetto la validità di delibere assembleari agli arbitri compete sempre il potere di
disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell’efficacia della delibera.
5-bis. I dispositivi dell’ordinanza di sospensione e del lodo che decide sull’impugnazione
devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese53.
Art. 36.
Decisione secondo diritto
1. Anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equità
ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo
impugnabile anche a norma dell’articolo 829, secondo comma, del codice di procedura
civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero
quando l’oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari.
2. La presente disposizione si applica anche al lodo emesso in un arbitrato internazionale.
Art. 37.
Risoluzione di contrasti sulla gestione di società
1. Gli atti costitutivi delle società a responsabilità limitata e delle società di persone
possono anche contenere clausole con le quali si deferiscono ad uno o più terzi i contrasti
tra coloro che hanno il potere di amministrazione in ordine alle decisioni da adottare nella
gestione della società .
52 Comma modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 9 settembre 2003, n. 209.
53 Comma aggiunto dall’art. 4, comma 1, lett.d), D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
2. Gli atti costitutivi possono prevedere che la decisione sia reclamabile davanti ad un
collegio, nei termini e con le modalità dagli stessi stabilite54.
3. Gli atti costitutivi possono altresì prevedere che il soggetto o il collegio chiamato a
dirimere i contrasti di cui ai commi 1 e 2 può dare indicazioni vincolanti anche sulle
questioni collegate con quelle espressamente deferitegli.
4. La decisione resa ai sensi del presente articolo è impugnabile a norma dell’articolo
1349, comma secondo, del codice civile.
Titolo VI
DELLA CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE
Art. 38.
Organismi di conciliazione
1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a
costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire un tentativo di
conciliazione delle controversie nelle materie di cui all’articolo 1 del presente decreto.
Tali organismi debbono essere iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero
della giustizia.
2. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al
comma 1, con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate altresì la formazione dell’elenco e la sua
revisione, l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti. Le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno costituito organismi di
conciliazione ai sensi dell’articolo 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, hanno diritto ad
ottenere l’iscrizione di tali organismi nel registro.
3. L’organismo di conciliazione, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro,
deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e comunica
successivamente le eventuali variazioni. Al regolamento debbono essere allegate le
tabelle delle indennità spettanti agli organismi di conciliazione costituiti da enti privati,
proposte per l’approvazione a norma dell’articolo 39.
Art. 39.
Imposte e spese. Esenzione fiscale
1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di conciliazione sono
esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
2. Il verbale di conciliazione è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di
venticinquemila euro.
3. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono stabiliti l’ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli
organismi di conciliazione costituiti da enti pubblici e il criterio di calcolo, nonchè i criteri
per l’approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagli organismi costituiti da enti
privati.
4. L’ammontare dell’indennità può essere rideterminato ogni tre anni in relazione alla
variazione, accertata dall’Istituto nazionale di statistica, dell’indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nel triennio precedente.
5. Le tabelle delle indennità , determinate a norma del presente articolo, debbono essere
allegate al regolamento di procedura.
54 Comma modificato dall’art. 4, comma 1, lett.s), D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
Art. 40.
Procedimento di conciliazione
1. I regolamenti di procedura debbono prevedere la riservatezza del procedimento e
modalità di nomina del conciliatore che ne garantiscano l’imparzialità e l’idoneità al corretto
e sollecito espletamento dell’incarico.
2. Se entrambe le parti lo richiedono, il procedimento di conciliazione, ove non sia
raggiunto l’accordo, si conclude con una proposta del conciliatore rispetto alla quale
ciascuna delle parti, se la conciliazione non ha luogo, indica la propria definitiva posizione
ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare. Di tali posizioni il conciliatore dà atto
in apposito verbale di fallita conciliazione, del quale viene rilasciata copia alle parti che la
richiedano. Il conciliatore dà altresì atto, con apposito verbale, della mancata adesione di
una parte all’esperimento del tentativo di conciliazione55.
3. Le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento non possono essere
utilizzate, salvo quanto previsto dal comma 5, nel giudizio promosso a seguito
dell’insuccesso del tentativo di conciliazione, nè possono essere oggetto di prova
testimoniale.
4. Dal momento della comunicazione alle altre parti con mezzo idoneo a dimostrare
l’avvenuta ricezione, l’istanza di conciliazione proposta agli organismi istituiti a norma
dell’articolo 38 produce sulla prescrizione i medesimi effetti della domanda giudiziale. La
decadenza è impedita, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere
proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal deposito del verbale di
cui al comma 2 presso la segreteria dell’organismo di conciliazione.
5. La mancata comparizione di una delle parti e le posizioni assunte dinanzi al conciliatore
sono valutate dal giudice nell’eventuale successivo giudizio ai fini della decisione sulle
spese processuali, anche ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura civile. Il giudice,
valutando comparativamente le posizioni assunte dalle parti e il contenuto della sentenza
che definisce il processo dinanzi a lui, può escludere, in tutto o in parte, la ripetizione delle
spese sostenute dal vincitore che ha rifiutato la conciliazione, e può anche condannarlo, in
tutto o in parte, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente.
6. Qualora il contratto ovvero lo statuto della società prevedano una clausola di
conciliazione e il tentativo non risulti esperito, il giudice, su istanza della parte interessata
proposta nella prima difesa, dispone la sospensione del procedimento pendente davanti a
lui fissando un termine di durata compresa tra trenta e sessanta giorni per il deposito
dell’istanza di conciliazione davanti ad un organismo di conciliazione ovvero quello
indicato dal contratto o dallo statuto. Il processo può essere riassunto dalla parte
interessata se l’istanza di conciliazione non è depositata nel termine fissato. Se il
tentativo non riesce, all’atto di riassunzione è allegato il verbale di cui al comma 2. In ogni
caso, la causa di sospensione si intende cessata, a norma dell’articolo 297, primo comma,
del codice di procedura civile, decorsi sei mesi dal provvedimento di sospensione.
7. Nel verbale conclusivo del procedimento debbono essere indicati gli estremi
dell’iscrizione dell’organismo di conciliazione nel registro di cui all’articolo 38.
8. Se la conciliazione riesce è redatto separato processo verbale, sottoscritto dalle parti e
dal conciliatore. Il verbale, previo accertamento della regolarità formale, è omologato con
decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo di
conciliazione, e costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in
forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale56.
Titolo VII
55 Comma modificato dall’art. 4, comma 1, lett.t), D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.
56 Comma modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 9 settembre 2003, n. 209.
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 41.
Disciplina transitoria
1. Ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti; si applica comunque l’articolo 24 alle domande cautelari
proposte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Alle modifiche deliberate, a norma degli articoli 223-bis e 223-duodecies delle
disposizioni di attuazione del codice civile, per adeguare le clausole compromissorie
preesistenti alle disposizioni inderogabili del presente decreto legislativo non si applica
l’articolo 34, comma 657.
Art. 42.
Disposizioni finali
1. Il Ministero della giustizia approva uno o più modelli, anche telematici, per la rilevazione
degli elementi necessari alla periodica elaborazione del dato statistico concernente la
durata media dei singoli procedimenti giurisdizionali di cui al presente decreto legislativo.
Dei suddetti modelli sono provvisti gli uffici di cancelleria dei tribunali, delle corti d’appello e
della Corte Suprema di Cassazione58.
2. Il presidente del tribunale, il Presidente della corte d’appello e il Primo Presidente della
Corte Suprema di Cassazione curano che, secondo le indicazioni contenute dal decreto
ministeriale di approvazione dei modelli di raccolta dei dati, questi ultimi siano
tempestivamente comunicati al Ministero della giustizia. Il Ministero della giustizia ne
garantisce la più ampia conoscibilità , anche in forme disaggregate e comparative, e
informa annualmente il Ministero dell’economia e delle finanze59.
3. Nell’intervento del procuratore generale della Repubblica nel corso delle assemblee
generali, tenute a norma dell’articolo 93, primo comma, n. 1), del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, è offerta specificamente notizia dei dati in questione60.
Art. 43.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 1
° gennaio 2004. Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
57 Comma modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 9 settembre 2003, n. 209.
58 Comma modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 9 settembre 2003, n. 209.
59 Comma modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 9 settembre 2003, n. 209.
60 Comma modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 9 settembre 2003, n. 209.
Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 “Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonchè in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366” (come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 6 febbraio 2004, n. 37

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Gazzetta Ufficiale
sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori)
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