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Decreto 23 luglio 2004, n. 222
“Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione nonchè di
tenuta del registro degli organismi di conciliazione di cui all’articolo 38 del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5”
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, recante definizione dei
procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonchè in materia
bancaria e creditizia, in attuazione dell’articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366 e, in
particolare, il comma 2, ove si dispone che «il Ministro della giustizia determina i criteri e le
modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 1, con regolamento da adottare ai sensi
dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto»; Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti
normativi nell’adunanza del 5 aprile 2004;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma
3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota prot. 1244/U-24/36-7 del 20 maggio 2004
ai sensi del predetto articolo;
ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «ministero»: il Ministero della giustizia;
b) «decreto»: il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
c) «registro»: il registro degli organismi costituiti da enti pubblici o privati, deputati a gestire i
tentativi di conciliazione a norma dell’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
d) «conciliazione»: il servizio reso da uno o più soggetti diversi dal giudice o dall’arbitro, in
condizioni d’imparzialità rispetto agli interessi in conflitto e avente lo scopo di dirimere una lite
già insorta o che può insorgere tra le parti, attraverso modalità che comunque ne favoriscono la
composizione autonoma;
e) «conciliatore»: le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la
prestazione del servizio di conciliazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere
giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
f) «organismo»: l’organizzazione di persone e mezzi che, anche in via non esclusiva, è
stabilmente destinata all’erogazione del servizio di conciliazione;
g) «ente pubblico»: la persona giuridica di diritto pubblico interno, comunitario, internazionale
o straniero;
h) «ente privato»: qualsiasi soggetto, diverso dalla persona fisica, di diritto privato;
i) «responsabile»: il responsabile della tenuta del registro nominato ai sensi dell’articolo 3 del
presente regolamento;
j) CCIAA: le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
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Art. 2.
Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina l’istituzione presso il Ministero del registro degli organismi
costituiti da enti pubblici o privati, deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma
dell’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
2. Il presente regolamento disciplina, altresì, i criteri e le modalità d’iscrizione nel medesimo
registro, con i relativi effetti, la formazione dell’elenco degli iscritti e la sua revisione
periodica, nonchè la sospensione e la cancellazione dal registro dei singoli organismi, con i
relativi effetti.
Art. 3.
Istituzione del registro
1. E’ istituito il registro degli organismi autorizzati alla gestione dei tentativi di conciliazione.
2. Il registro è tenuto presso il Ministero nell’ambito delle risorse umane e strumentali già
esistenti presso il Dipartimento per gli affari di giustizia; ne è responsabile il direttore generale
della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell’ambito della
direzione generale.
3. Per la tenuta del registro, il responsabile può avvalersi con compiti consultivi di un comitato
di tre giuristi esperti nella materia della risoluzione alternativa delle controversie (ADR),
designati dal Capo del Dipartimento per un periodo non superiore a due anni; ai componenti
del comitato non spettano compensi, nè rimborsi spese a qualsiasi titolo dovuti.
4. Il registro e’ articolato in modo da contenere almeno le seguenti annotazioni:
a) parte I: enti pubblici;
i. sezione A: elenco dei conciliatori;
b) parte II: enti privati;
i. sezione A: elenco dei conciliatori;
ii. sezione B: elenco dei soci, associati, dipendenti, amministratori, rappresentanti.
5. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati e può prevedere ulteriori integrazioni
delle annotazioni in conformità alle previsioni del presente regolamento.
6. La gestione del registro avviene con modalità informatiche che assicurino la possibilità di
rapida elaborazione di dati con finalità statistica e ispettiva o, comunque, connessa ai compiti di
tenuta di cui al presente regolamento.
7. Gli elenchi dei conciliatori sono pubblici; l’accesso alle altre annotazioni e’ regolato dalle
vigenti disposizioni di legge.
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Art. 4.
Criteri per l’iscrizione nel registro
1. Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi di conciliazione costituiti da enti pubblici
e privati o che costituiscono autonomi soggetti di diritto pubblico o di diritto privato.
2. Gli organismi di conciliazione costituiti, anche in forma associata dalle CCIAA sono iscritti su
semplice domanda.
3. Il responsabile verifica la professionalità e l’efficienza dei richiedenti diversi da quelli indicati
al comma 2 e, in particolare:
a) la forma giuridica dell’ente o dell’organismo, il suo grado di autonomia, nonchè la
compatibilità della sua attività con l’oggetto sociale o lo scopo associativo;
b) la consistenza dell’organizzazione di persone e mezzi, e il suo grado di adeguatezza, anche
sotto il profilo patrimoniale; l’istante, in ogni caso, deve produrre polizza assicurativa di
c) importo non inferiore a 500.000 euro per le conseguenze patrimoniali comunque derivanti
dallo svolgimento del servizio di conciliazione;
d) i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti,
non inferiori a quelli fissati a norma dell’articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
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e) la trasparenza amministrativa e contabile dell’ente, ivi compreso il rapporto giuridico ed
economico tra l’ente e i singoli conciliatori;
f) le garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio,
nonchè la conformità del regolamento di procedura di conciliazione alla legge e della tabella
delle indennità ai criteri stabiliti dal regolamento emanato a norma dell’articolo 39 del decreto;
g) il numero dei conciliatori, non inferiore a sette, che abbiano dichiarato la disponibilità a
svolgere le funzioni di conciliazione in via esclusiva per il richiedente;
h) la sede dell’organismo di conciliazione.
4. Il responsabile verifica in ogni caso:
a) i requisiti di qualificazione professionale dei conciliatori per i quali, ove non siano professori
universitari in discipline economiche o giuridiche, o professionisti iscritti ad albi professionali
nelle medesime materie con anzianità di iscrizione di almeno quindici anni, ovvero magistrati
in quiescenza, deve risultare provato il possesso di una specifica formazione acquisita tramite la
partecipazione a corsi di formazione tenuti da enti pubblici, università o enti privati accreditati
presso il responsabile in base ai criteri fissati a norma dell’articolo 10, comma 5;
b) il possesso, da parte dei conciliatori, dei seguenti requisiti di onorabilità :
1. non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva, anche
per contravvenzione;
2. non avere riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti, non
inferiore a sei mesi;
3. non essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
4. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
5. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento.
5. Qualora l’ente sia un’associazione tra professionisti o una società tra avvocati, all’organismo
devono essere destinati, anche in via non esclusiva, almeno due prestatori di lavoro
subordinato, con prevalenti compiti di segreteria, ai quali risulti applicato il trattamento
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retributivo e previdenziale previsto dal rispettivo contratto collettivo nazionale di lavoro; in
ogni altro caso, i compiti suddetti devono essere svolti da almeno due persone
nominativamente indicate con riferimento anche al tipo di trattamento giuridico ed economico
applicato.
6. I predetti compiti non possono essere svolti dalle persone indicate alle lettere c) ed f) del
comma 3.
Art. 5.
Procedimento
1. Il responsabile approva il modello della domanda e fissa le modalità di svolgimento delle
verifiche, con l’indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere
corredata; delle determinazioni relative e’ data adeguata pubblicità , anche attraverso il sito
internet del Ministero; alla domanda devono essere, in ogni caso, allegati il regolamento di
procedura e la tabella delle indennità redatta in conformità del regolamento emanato a norma
dell’articolo 39 del decreto; per gli enti privati, l’iscrizione nel registro comporta l’approvazione
delle tariffe.
2. Per gli enti pubblici non nazionali, si provvede in conformità al comma 1, sentito il Ministero
degli affari esteri.
3. La domanda e i relativi allegati, compilati secondo il modello predisposto, sono trasmessi al
Ministero, anche in via telematica, con modalità che assicurino la certezza dell’avvenuto
ricevimento.
4. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro novanta giorni a decorrere dalla data
di ricevimento della domanda; la richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati e’
ammessa per una sola volta e interrompe il predetto termine, che inizia nuovamente a decorrere
dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta.
5. Decorsi novanta giorni dal termine di cui al comma 4 senza che il responsabile abbia
provveduto, si procede comunque all’iscrizione.
6. Tutte le comunicazioni successive tra il Ministero e gli enti pubblici e privati si conformano
alle modalità previste dall’articolo 17 del decreto.
Art. 6.
Limiti individuali all’esercizio delle funzioni
1. Il richiedente e’ tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione l’elenco dei conciliatori che si
dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio, mediante distinte dichiarazioni,
debitamente sottoscritte dagli interessati.
2. Ferme le dichiarazioni di esclusività richieste a norma dell’articolo 4, comma 3, lettera f),
nessuno può dichiararsi disponibile a svolgere le funzioni di conciliazione per più di tre
organismi.
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3. La violazione degli obblighi inerenti le dichiarazioni previste dal presente articolo, commesse
da pubblici dipendenti o da professionisti iscritti ad albi professionali costituisce illecito
disciplinare sanzionabile ai sensi delle rispettive normative deontologiche; il responsabile e’
tenuto a informarne gli organi competenti.
Art. 7.
Regolamento di procedura
1. Il regolamento di procedura si ispira ai principi di informalità , rapidità e riservatezza ed ai
principi indicati nell’articolo 40 del decreto; e’, in ogni caso, vietata l’iniziativa officiosa del
procedimento.
2. Il regolamento contiene l’indicazione del luogo dove si svolge il procedimento di
conciliazione, che e’ derogabile soltanto su accordo delle parti per singoli atti; qualunque altra
disposizione del regolamento e’ derogabile per accordo delle parti; il regolamento assicura la
possibilità che il conciliatore designato, se le parti lo richiedono, concluda il procedimento con
una proposta a norma dell’articolo 40, comma 2, del decreto.
3. Il regolamento stabilisce le cause di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico; in ogni
caso, i giudici di pace, finche dura il loro mandato, non possono svolgere la conciliazione in
forme e modi diversi da quelli stabiliti dall’articolo 322 del codice di procedura civile.
4. Il regolamento deve, in ogni caso, prevedere che il procedimento di conciliazione possa avere
inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del conciliatore designato della dichiarazione di
imparzialità di cui all’articolo 15, comma 3, lettera a).
5. Le parti hanno, in ogni caso, diritto di accesso agli atti del relativo procedimento che il
responsabile, designato dall’ente o organismo, e’ obbligato a custodire in apposito fascicolo
debitamente registrato e numerato nell’ambito del registro di cui all’articolo 12; sono escluse
eventuali comunicazioni riservate al solo conciliatore, tali espressamente qualificate dalle parti;
i dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».
Art. 8.
Obblighi degli iscritti
1. L’ente o l’organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende
modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell’iscrizione.
2. Dell’esito positivo della conciliazione conclusa per il tramite dell’organismo di conciliazione
deve essere redatto apposito verbale da trasmettere senza ritardo al responsabile del registro il
quale, su istanza di parte, lo trasmette al presidente del tribunale ai fini dell’omologazione.
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Art. 9.
Effetti dell’iscrizione
1. Adottato il provvedimento di iscrizione nel registro e comunicato all’istante il numero
d’ordine attribuito nel registro all’ente o organismo, nè l’ente, l’organismo, nè il conciliatore
designato possono, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la prestazione richiesta.
2. Dalla data della comunicazione di cui al comma precedente, l’ente o organismo è tenuto, negli
atti, nella corrispondenza nonchè nelle forme di pubblicità consentite, a fare menzione del
numero d’ordine con la dicitura: «iscritto al n. … del registro degli organismi deputati a gestire
tentativi di conciliazione a norma dell’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5».
3. A far data dal secondo anno di iscrizione, entro il 31 marzo di ogni anno successivo, ogni ente
o organismo trasmette il rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero e
disponibili sul relativo sito internet.
Art. 10.
Sospensione e cancellazione dal registro
1. Al responsabile compete il potere di sospensione e, nei casi più gravi, di cancellazione dal
registro, secondo le norme che regolano il procedimento amministrativo, in presenza di notizie
o eventi che, qualora già conosciuti o accaduti, o comunque verificatisi successivamente, ne
avrebbero impedito l’iscrizione, ovvero in caso di violazione degli obblighi di comunicazione di
cui all’articolo 8.
2. E’ disposta la cancellazione degli enti e organismi che non abbiano svolto almeno cinque
procedimenti di conciliazione nel corso di un biennio.
3. La cancellazione d’ufficio preclude all’ente o all’organismo di ottenere una nuova iscrizione,
prima che sia decorso un triennio; i regolamenti di procedura disciplinano la sorte dei
procedimenti in corso al momento della cancellazione dell’ente o dell’organismo dal registro.
4. Spetta al responsabile, per le finalità di cui al comma 1, l’esercizio del potere di controllo,
anche mediante acquisizione di atti e notizie, che viene esercitato nei modi e nei tempi stabiliti
da circolari o atti amministrativi equipollenti, di cui viene curato il preventivo recapito, anche
soltanto per via telematica, ai singoli enti o organismi interessati.
5. Il responsabile stabilisce i requisiti di accreditamento dei soggetti abilitati a tenere i corsi di
formazione previsti dall’articolo 4, comma 3, lettera d); in via transitoria, e finchè non si sia
autonomamente determinata, il responsabile applica i criteri elaborati dall’Unione italiana delle
CCIAA per il corso di conciliazione di livello base, con una durata non inferiore a 32 ore di
lezione, di cui almeno 16 ore di pratica e 4 ore per la valutazione, per un numero massimo di 30
partecipanti.
6. Il responsabile può richiedere agli enti o organismi attestazioni omogenee di qualità , a far
data dal secondo anno successivo all’iscrizione nel medesimo.
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Art. 11.
Revisione del registro
1. La revisione del registro è disposta dal responsabile con cadenza triennale; degli esiti è
informato il procuratore generale della Corte suprema di cassazione, relativamente a quanto
previsto dall’articolo 42, comma 3 del decreto.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze riceve annualmente le informazioni specificamente
finalizzate al monitoraggio degli effetti fiscali di favore previsti per il verbale di conciliazione.
Art. 12.
Registro degli affari di conciliazione
1. Ciascun ente o organismo è tenuto a istituire un registro, anche informatico, degli affari di
conciliazione, con le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, i dati identificativi
delle parti, l’oggetto della controversia, il conciliatore designato, la durata del procedimento e il
relativo esito; il legale rappresentante dell’ente o dell’organismo deve presentare senza indugio
al responsabile, che ne faccia richiesta per ragioni attinenti all’esercizio dei poteri previsti dal
presente regolamento, i dati raccolti e i documenti conservati.
2. Ulteriori registri o annotazioni possono essere stabiliti con determinazione del responsabile,
previamente comunicate agli iscritti.
3. A norma dell’articolo 2961, primo comma, del codice civile è fatto obbligo all’ente od
organismo di conservare copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla
data di
esaurimento del mandato.
Art. 13.
Obblighi di comunicazione al responsabile
1. L’autorità ‘ giudiziaria incaricata dell’omologazione ai sensi dell’articolo 40, comma 8, del
decreto provvede alla segnalazione al responsabile di tutti i fatti e le notizie rilevanti ai fini
dell’esercizio dei poteri previsti nel presente regolamento.
2. L’autorità ‘ giudiziaria trasmette, in ogni caso, al responsabile copia dei provvedimenti di
diniego di omologazione dei verbali di conciliazione conclusi per il tramite degli organismi.
Art. 14.
Responsabilità del servizio di conciliazione
1. Il conciliatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione; della sua opera
risponde anche l’ente o l’organismo di appartenenza.
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Art. 15.
Obblighi del conciliatore e dei suoi ausiliari
1. Chiunque presti la propria opera o il proprio servizio nell’organismo di conciliazione è tenuto
all’obbligo di riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni dell’opera o del servizio.
2. Al conciliatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi,
direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti
alla
prestazione dell’opera o del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente
dalle parti.
3. Al conciliatore è fatto, altresì, obbligo di:
a) sottoscrivere per ciascun affare per il quale è designato una dichiarazione di imparzialità
secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonchè gli ulteriori
impegni eventualmente previsti dal medesimo regolamento;
b) informare immediatamente l’ente o l’organismo, ed eventualmente le parti dell’affare in
corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle
prestazioni conciliative e dei requisiti individuali richiesti ai fini dell’imparzialità dell’opera;
c) corrispondere immediatamente a ogni richiesta del responsabile in relazione alle previsioni
contenute nel presente regolamento.
4. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo determina il venire meno dei requisiti
di onorabilità di cui all’articolo 4, comma 4, lettere a) e b).
Art. 16.
Divieti conseguenti al servizio di conciliazione
1. Salvo quanto disposto dall’articolo 4, comma 3, lettera b), secondo periodo, l’ente o
l’organismo non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai conciliatori
che operano presso di sè o presso altri enti o organismi iscritti nel registro.
Art. 17.
Invarianza della spesa
1. Dall’attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato.
Art. 18.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra il vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
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Roma, 23 luglio 2004
Il Ministro della giustizia: Castelli
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 9, foglio n. 69
Decreto 23 luglio 2004, n. 222 – “Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione nonchè di tenuta del registro degli organismi di conciliazione di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5”.

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Gazzetta Ufficiale
sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori)
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