Dalla relazione del Ministero sullo stato della giustizia anno 2012 si riportano a seguire alcuni stralci inerenti l’istituto della mediazione.
<<Del pari importante appare l’avvio di una riflessione sul tema della mediazione. La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma sulla mediazione civile obbligatoria dovrebbe essere colta come occasione per ridisegnare la disciplina valutandone l’ambito oggettivo e apportando possibili migliorie, ad esempio rivisitando le materie in cui la mediazione è più efficace ed opportuna, ma anche per individuare incentivi idonei a favorirla, quando utile. L’analisi dell’esperienza maturata durante l’operatività della legge può rappresentare una guida importante. Anche in questo ambito sono state formulate proposte da cui prendere le mosse per un futuro intervento.>>
La relazione continua con una disanima dei risultati raggiunti dall’istituto della mediazione obbligatoria: <<Prima dell’intervento della Corte Costituzionale, che con la sentenza 24 ottobre-6 dicembre 2012, n. 272, ha accolto la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tar Lazio, con l’ordinanza di rinvio del 12 aprile 2011, riguardo in particolare all’obbligatorietà del procedimento di mediazione civile, si erano registrati, in un’ottica deflattiva, risultati tendenzialmente positivi. Infatti, in base ad una delle ultime rilevazioni, nel periodo compreso tra il 21.3.2011 ed il 31.3.2012 gli affari iscritti presso gli organismi di mediazione abilitati risultavano pari a 91.690. Il flusso verosimilmente sarebbe sensibilmente aumentato, dal momento che le materie del risarcimento da circolazione stradale e quella delle liti di condominio sono state inserite solo dal 21.3.2012. Difatti dopo il pur breve lasso di tempo di operatività dell’estensione dell’istituto alle predette materie, le iscrizioni di “condominio” sono passate da 94 (nel febbraio 2012) a 1.079 (a giugno dello stesso anno); analogamente, le iscrizioni per il risarcimento danni da circolazione stradale sono passate da 115 (a febbraio 2012) a 7.315 (giugno dello stesso anno).
Per i tentativi di mediazione cui ha aderito la controparte, il risultato appariva particolarmente confortante, dal momento che almeno nella metà dei casi si giungeva all’accordo. Il dato tuttavia aveva un valore relativo, poiché i due terzi dei tentativi di mediazione non vedevano già allora la partecipazione della controparte, cosicché lo strumento realizzava i suoi effetti per il solo 35% degli affari previsti.
Pertanto, il pur breve tempo di applicazione dell’istituto dimostra che se vi è partecipazione al tentativo di mediazione, la sua percentuale di riuscita è alta e quindi, quanto più si sensibilizzerà l’adesione al meccanismo della mediazione, tanto più si accrescerà l’effetto deflattivo sui carichi di lavoro della giustizia civile. In quest’ottica, l’intervento normativo che dovrà tenere conto della sentenza della Consulta, avrà come punto di riferimento il ruolo del giudice nella possibilità di delegare l’accesso alla mediazione, nella quale uno degli effetti favorevoli per le parti è indubbiamente il risparmio delle spese processuali.
Sulla base di queste premesse, l’Ufficio Legislativo è stato incaricato di svolgere un’attività di studio e di approfondimento per la predisposizione di una proposta normativa che restituisca alla mediazione il ruolo deflattivo del contenzioso civile.>>
Nella relazione si parla anche di importanti tavoli di lavoro organizzati da diverse articolazioni ministeriali anche in tema di mediazione a cui il personale ispettivo avrebbe partecipato ai fini di aggiornamento e studio. Nel settore “Revisori contabili”, l’anno 2012 ha visto l’entrata in vigore del D.lgs 27 gennaio 2010, n. 39 di attuazione della direttiva 2006/43/CE, che ha disposto il trasferimento delle competenze a suo tempo attribuite al Ministero della giustizia in capo al Ministero dell’Economia e delle Finanze; nel settore “Organismi di conciliazione”, intensa è stata l’attività diretta all’iscrizione, previa verifica della sussistenza dei necessari requisiti, dei vari organismi di mediazione e di formazione nei relativi elenchi.
Intensa è stata anche nel 2012 l’attività diretta all’iscrizione, previa verifica della sussistenza dei necessari requisiti, dei vari organismi di mediazione e di formazione nei relativi elenchi. Sono stati iscritti, alla data del 18 dicembre 2012, n. 845 nuovi organismi.
Allo stato, pertanto, il numero complessivo degli organismi di mediazione è n. 969. Sono, stati confermati, secondo quanto previsto dalla disciplina transitoria di cui all’art.20 del d.m. 180/2010, n. 17 organismi di mediazione già iscritti, per cui restano n. 124 conferme. Sono stati cancellati dal registro degli organismi di mediazione n. 6 organismi e sono stati adottati, infine, n. 7 provvedimenti di rigetto. Sono stati iscritti,
alla data del 18 dicembre 2012, n. 215 nuovi enti di formazione.
Preme evidenziare, poi, che un impatto significativo sull’attività d’ufficio è rappresentato dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 272 del 24 ottobre/6 dicembre 2012 che ha dichiarato l’incostituzionalità per eccesso di delega dell’art. 5 del d.lgs. 28/2010 e degli altri articoli consequenziali. Si è, in particolar modo, in attesa di verificare se la pubblicazione della suddetta pronuncia e, in particolare, la declaratoria di illegittimità costituzionale del
d.lgs. 28/2010 nella parte in cui disponeva l’obbligatorietà del tentativo di mediazione per una serie elevata di controversie ha un effetto di contrazione delle domande di
iscrizione degli organismi di mediazione e degli enti di formazione, costituendo la forma di mediazione obbligatoria certamente il fattore che ha spinto alla creazione e formazione di un numero elevato di organismi di mediazione ed enti di formazione. I pochi giorni trascorsi non consentono, allo stato, di fare una precisa stima.
Particolare attenzione si è prestata al progetto di predisposizione del Libro Verde :<<In data 18 ottobre 2012 il Direttore Generale ha istituito un tavolo di lavoro per la predisposizione di un Libro Verde. All’esito dei lavori il gruppo ha sottoposto all’approvazione del Direttore Generale il Libro Verde, con il quale si invitano gli interessati a esprimere le loro opinioni sulle tematiche enucleate nel contesto della determinazione e definizione dei principali profili diretti alla definizione degli standards di qualità del servizio di mediazione gestito dagli organismi accreditati ai sensi del d.lgs. 28/2010 e D.M. 180/2010, come modificato dal D.M. 145/2011. Invero, volendo la Direzione Generale della Giustizia Civile adeguatamente attivare una corretta attività di vigilanza che contempli non solo la verifica della regolarità formale della sussistenza dei requisiti imposti per l’ottenimento dell’accreditamento, ma anche una compiuta verifica delle modalità concrete di gestione del servizio di mediazione, ha ritenuto necessario procedere alla redazione di un Manuale di Qualità nel quale riportare in modo specifico gli standards di qualità necessari che ciascun organismo di mediazione deve possedere ai fini della valutazione da parte di questa amministrazione della idoneità del servizio reso.
Il suddetto Manuale, dunque, ha una triplice funzione:
a) costituire il parametro di riferimento per gli organismi di mediazione per potere orientare il servizio reso secondo livelli necessari di qualità;
b) consentire una più agevole attività ispettiva, da compiersi di fatto secondo le linee indicate ed ivi descritte;
c) costituire un più facile strumento di conoscenza, per gli organismi di mediazione, delle violazioni che questa amministrazione ritiene di dovere indicare e del differente peso delle violazioni anche ai fini dell’intervento sanzionatori.”
Maggiori informazioni sul sito del Ministero della giustizia
1 commento
Mi trovo anche io nella necessità di procedere con l’ istituto della mediazione; tanto e vero che dopo aver studiato la legge istitutiva avevo preso contatto contatto con un organismo autorizzato per conoscere i preliminari. Ero fermamente deciso a procedere, ma il caso ha voluto che il giorno prima sono venuto a conoscenza dealla pronuncia della corte costituzionale n.272 in data 24 ottobre 2012, conseguentemente mi sono bloccato. Il problema di tipo condominiale, resta irrisolto.
Mi chiedo nella mia pur semplice ingenuità, se nella rielaborazione della legge , per dare un concreto snellimento alle molteplici questioni condominiali, il giudice non possa avvalersi della consulenza di tecnici altamente specializzati in materia , fare propria il risultato della consulenza ottenuta con spirito di mediazione, farle propria ed emettere sentenza definitiva.