Il comma 20 dell’art. 83 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 dispone:
<<Per il periodo di cui al comma 1 (dal 9 marzo al 15 Aprile 2020) sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti.>>
Il testo della norma distingue la sospensione dei termini tra i procedimenti di mediazione che costituiscono o meno condizione di procedibilità e, nel primo caso, tra quelle depositate prima e dopo il 9 Marzo. Fermo restando la comprensibile scelta degli Organismi di Mediazione che hanno sospeso ogni attività, molti Organismi di Mediazione e mediatori stanno proseguendo l’attività in modalità telematica continuando a ricevere e protocollare le istanze di mediazione, gestendo con il consenso di tutte le parti e il mediatore le sessioni di mediazione in videoconferenza e comunicando alle parti i rinvii degli incontri di mediazione.
Alla luce di un testo della norma poco chiaro, dopo un confronto tra giuristi e operatori del settore la seguente interpretazione risulta essere la più condivisibile per gli Organismi di mediazione che continuano l’attività in smart-working:
Procedure di mediazione che non costituiscono condizione di procedibilità
Le istanze relative alle procedure di mediazione che non costituiscono condizione di procedibilità possono essere depositate via pec e i termini continuano a decorrere regolarmente. Inoltre, in queste tipologie di mediazione, fermo restando il divieto di incontri di persona, tutte le sessioni di mediazione possono proseguire in videoconferenza, con il consenso delle parti, ovvero rinviate.
Procedure di mediazione che costituiscono condizione di procedibilità depositate PRIMA del 9 Marzo
Le attività inerenti alle procedure di mediazione depositate prima del 9 marzo che costituiscono condizione di procedibilità (quindi nelle materie di cui al comma 1bis e le “delegate” del comma 2 dell’art. 5 del Dlgs 28/10) e i relativi termini sono sospesi fino al 16 Aprile 2020. I primi incontri o gli incontri successivi devono essere rinviati d’ufficio. Possono proseguire solo con il consenso di tutte le parti, da inserire in verbale, esclusivamente in videoconferenza. Conseguentemente, i verbali di mancata partecipazione non possono essere emessi.
Procedure di mediazione che costituiscono condizione di procedibilità depositate DOPO il 9 Marzo
Le istanze di mediazione possono essere depositate via pec e protocollate alla data di ricezione, ma i termini sono sospesi e decorrono a partire dal 16 Aprile 2020. Gli incontri saranno quindi fissati a partire da detta data. E’ opportuno che nelle lettere di convocazione inviate si specifichi il richiamo alle recenti norme ovvero che “l’incontro si terrà il ….. , alla luce delle limitazioni introdotte con DPCM n. 59 del 08.03.2020 e successivi, nonché ai sensi dell’art. 83, comma 20, del D.L. n. 18 del 17.3.2020”.
2 commenti
Volevo porre la domanda durante i corsi on line, ma è troppo articolata e vi seguo dal cell! Mi permetto di formularla qui, sperando di non annoiarvi. Quando la parte chiamata non solo non si presenta all’incontro, ma prima dell’incontro invia una lettera con la quale afferma che non interverrà e, magari, ne spiega anche i motivi, non potrebbe il responsabile dell’Organismo attestare l’impossibilità di comporre la lite, evitando l’incontro e quindi lo spostamento dell’Avvocato, della Parte, del Mediatore e l’impegno di tempo e spazio con i relativi costi?
I motivi che ostano alla soluzione prospettata sono:
1) qualsiasi comunicazione al di fuori del procedimento (mancata adesione formale e contestuale versamento delle spese di avvio) non può essere presa in considerazione per una evidente irregolarità; in pratica, per usare un termine generico, la parte che non partecipa è contumace e basta;
2) il mediatore non può conoscere da chi perviene la comunicazione e, ovviamente, non può prendere in considerazioni le motivazioni di mancata partecipazione, anzi non può allegarle al verbale nè portarle a conoscenza dell’altra parte;
3) perchè vi osta una precisa disposizione del Ministero