Nel Regno Unito, l’attore vittorioso viene penalizzato per condotta irragionevole antecedente il giudizio
Ringrazio sentitamente gli organizzatori, per l’invito a questa originale iniziativa, e tutti i presenti che avranno la pazienza di ascoltare questo mio intervento, anch’esso originale, a suo modo, quanto meno per la forma in cui vi giunge. A chi vi sta leggendo queste brevi note va ovviamente un duplice ringraziamento, assieme alle mie scuse per l’incombenza “affibbiata”.
Da studioso del diritto nordamericano sarei tentato di dire la mia sui “danni punitivi” negli USA, ossia nel paese che di certo ne fa la più ampia e spesso spettacolare applicazione. Non voglio tuttavia sovrappormi ai colleghi che ne hanno già parlato o stanno per farlo. Mi limito allora solamente a segnalarvi – non vedendolo menzionato nel programma in mio possesso – il recente caso Anderson contro General Motors, conclusosi con la condanna della casa produttrice di automobili ad un risarcimento di 4,9 miliardi di dollari (qualcosa come 9.800 miliardi di lire!), di cui 4,775 miliardi per danni punitivi, in favore di una famiglia rimasta vittima di ustioni a causa di un incidente stradale dovuto alla cattiva progettazione di un veicolo della GM. Questa sentenza, la più pesante emessa negli USA nel 1999, è discussa in un articolo apparso qualche giorno fa sul National Law Journal, una copia del quale gli interessati possono ottenere dagli organizzatori.
Parlerò, invece, di una sentenza inglese del 11 giugno 1999, MARS contro TEKNOWLEDGE, ove, in applicazione delle nuove Norme di Procedura Civile di quel paese (Civil Procedure Rules, meglio note come CPR), l’attore risultato vittorioso è stato “penalizzato” principalmente per la propria condotta preprocessuale, ritenuta irragionevole dalla corte. L’articolo 44.3 delle CPR stabilisce infatti che, nel determinare l’allocazione delle spese processuali, il giudice deve tenere conto di diversi fattori, tra cui la condotta delle parti precedente e successiva all’inizio del processo.
I fatti sono i seguenti. La società MARS, attrice, progetta e costruisce meccanismi per distributori automatici che accettano e cambiano monete. TEKNOWLEDGE, convenuta, è una società che opera nello stesso settore di MARS. MARS inventa un nuovo, sofisticato sensore che permette ai meccanismi di accettazione e cambio delle monete di rilevare, e quindi rifiutare, le monete false. TEKNOWLEDGE, attraverso il procedimento cosiddetto di reverse engineering, riesce a riprodurre il sensore di MARS, che quindi la cita in giudizio per violazione dei propri diritti di proprietà industriale (copyright infringement) e della segretezza (breach of confidence).
Nel merito, il giudice inglese accoglie interamente le ragioni di MARS circa la violazione del copyright, mentre respinge la domanda basata sulla violazione della segretezza. MARS, in quanto parte vittoriosa, chiede allora alla corte di ingiungere a TEKNOWLEDGE il pagamento di circa 550.000 sterline come ristoro delle spese processuali sostenute. La corte, senza contestare l’ammontare delle spese processuali reclamate da MARS, riconosce il rimborso di sole 120.000 sterline – ossia di solo un quinto, circa – per via della condotta irragionevole tenuta da MARS, prima e durante il processo.
Esaminando le motivazioni della decisione in ordine alle spese processuali, così pesante per la parte attrice e vincitrice, colpisce la grande attenzione con cui il giudice inglese ha valutato il comportamento preprocessuale delle parti, e dell’attore in particolare, sin dal profilarsi della controversia.
In primo luogo, infatti, la corte ha ritenuto scorretto che MARS, nella lunga e dettagliata lettera indirizzata alla controparte, ove per la prima volta rivendicava le proprie ragioni, avesse minacciato di intraprendere anche un’azione penale e di citare in giudizio personalmente i vertici di TEKNOWLEDGE, ben sapendo che la legge non consentiva di fare nè l’una nè l’altra cosa. Il giudice inglese, inoltre, ha censurato la pretesa di MARS secondo cui TEKNOWLEDGE avrebbe dovuto rispondere alla propria lettera entro tre soli giorni, non essendovi alcuna giustificazione plausibile per fissare un tempo di risposta così breve. Ma non è tutto. La corte ha infatti giudicato negativamente il tentativo di MARS, peraltro fallito, di inviare un proprio consulente per un’ispezione presso gli stabilimenti di TEKNOWLEDGE, facendo credere alla controparte che si trattasse di un consulente indipendente. Infine, MARS non ha mai concretamente risposto alla richiesta di TEKNOWLEDGE di organizzare un incontro informale per tentare di risolvere la lite transattivamente. E su quest’ultimo aspetto, ossia il non aver MARS risposto alla proposta di TEKNOWLEDGE di avere un incontro per esplorare le possibilità di una soluzione stragiudiziale della controversia, la corte ha insistito molto, specie per via della maggior potenza economica di MARS rispetto a TEKNOWLEDGE, che tentava invece di negoziare una soluzione amichevole.
Per completezza, corre debito aggiungere che la decisione della corte inglese in merito alle spese ha preso in considerazione anche la condotta delle parti durante il processo, non solo per quella antecedente ad esso. In particolare, il giudice inglese ha contestato a MARS di aver speso una somma eccezionalmente alta per dimostrare il proprio copyright, senza aver dato alla controparte alcuna notizia che i costi di causa sarebbero stati molto più elevati del normale. Secondo la corte inglese, infatti, chi resiste in giudizio alle pretese altrui sa che, in caso di soccombenza, dovrà affrontare un costo non determinabile con certezza a priori, ma comunque oscillante fra un minimo ed un massimo facilmente prevedibili. Nel caso in parola, MARS aveva però speso una somma di denaro straordinariamente alta per dimostrare il proprio diritto. La corte, senza contestare l’effettiva entità di tali spese, ha quindi sostenuto che MARS, una volta venuta a conoscenza dell’entità di tali spese, avrebbe dovuto comunicare a TEKNOWLEDGE il prima possibile che la causa avrebbe avuto un costo così alto, in modo tale che TEKNOWLEDGE potesse compiutamente ponderare la convenienza di resistere in giudizio alla domanda attorea. Infine, va inoltre detto che il giudice inglese ha censurato la condotta processuale di MARS per via della totale “superfluità ” della domanda relativa alla violazione della segretezza, dato che MARS poteva ottenere, come ha poi ottenuto, la totale soddisfazione dei propri diritti con la sola azione a difesa del copyright. Insomma, l’azione per violazione della segretezza non doveva essere esperita affatto.
Tornando, conclusivamente, al comportamento preprocessuale di MARS, debbo aggiungere come non sia assolutamente casuale l’importanza attribuita dalla corte inglese al rifiuto dell’attore di esperire il tentativo di risoluzione stragiudiziale della controversia richiesto privatamente dal convenuto. Se da un lato, infatti, il rifiuto di partecipare ad un simile incontro non è, al momento, oggetto di un esplicita sanzione, dall’altro lato va detto che il favor per le procedure di risoluzione alternativa delle controversie, nell’ordinamento inglese, è oramai codificato nelle stesse CPR, dopo la recente novella. Il punto (e) dell’articolo 1.4, rubricato “Doveri e funzioni della corte nella gestione della causa”, stabilisce infatti che: “(il giudice deve) incoraggiare le parti ad usare procedure alternative di risoluzione delle controversie nel caso in cui appaia che tali procedure possano essere più appropriate, e deve altresì facilitarne l’uso”.
E qui il discorso si complica, potendosi obiettare, con le stesse CPR alla mano, che alle parti spetta il dovere di “aiutare le corti” a svolgere i loro compiti (articolo 1.3), non già quello di sostituirsi ad esse, ad esempio, per quanto concerne la decisione di ricorrere a forme o procedure stragiudiziali di risoluzione delle liti.
Per non annoiare tutti i presenti, e soprattutto il paziente lettore, preferisco allora, per così dire “transattivamente”, accontentarmi di formulare una semplice e generica conclusione su questa vicenda, che credo possa trovare molti di noi d’accordo. Il caso MARS richiama la nostra attenzione su alcuni comportamenti preprocessuali che, in quell’ordinamento, influiscono sulla determinazione delle spese processuali. Ve ne sono ovviamente altri, come ad esempio la circostanza che una specifica offerta transattiva sia stata fatta o meno, ed in caso positivo l’ammontare della stessa rispetto all’esito del processo. In ogni caso, mi sembra fuori di dubbio che le parti di una possibile controversia, dopo le CPR e la sentenza MARS, dovranno cominciare a rivolgersi all’avvocato prima che la disputa “maturi” completamente ed il processo inizi, pena la possibilità di andare incontro a pesanti sanzioni processuali, anche in caso di vittoria nel merito. Più in generale, e ben al di là della possibilità di evitare sanzioni processuali, mi permetto di rilevare come l’anticipazione del coinvolgimento del legale possa consentire la gestione più efficiente della singola vertenza, a beneficio delle parti e dell’intero sistema giustizia.
Grazie a tutti dell’attenzione.
Giuseppe De Palo
Ringrazio la collega Jill Janney, dello studio legale Freshfields di Londra, per avermi segnalato il caso di cui tratterò e per il tempo speso con me a discuterlo. Ringrazio inoltre il dott. Andrea Morroni, del foro di Ancona, che ha curato una prima stesura di questo testo.