Il Ministero della Giustizia ha risposto a dei quesiti sul corretto svolgimento dei corsi per mediatori, precisando che:
- il Ministero può effettuare controlli documentali, anche successivamente all’erogazione del corso, sulla tenuta dei registri, prove di esame e fatture emesse;
- è necessario che gli enti di formazione instaurino un rapporto contrattuale ed economico diretto con i partecipanti senza alcuna intermediazione;
- non è consentito a un ente non accreditato, cioè non iscritto nell’elenco degli enti di formazione, organizzare corsi per mediatori;
- i corsi sono ritenuti validi solo in presenza di formatori accreditati presso l’ente che eroga il corso;
- i corsi devono essere erogati almeno con due diversi docenti: uno per la parte teorica e una per quella pratica;
- nelle comunicazioni promozionali deve essere sempre ben chiaro che l’ente che eroga il corso è uno di quelli accreditati dal Ministero della giustizia, citando il numero di iscrizione e i formatori accreditati che svolgeranno le docenze;
- il responsabile scientifico deve attestare la completezza e l’adeguatezza dei percorsi formativi e di aggiornamento, come previsti e istituiti ai sensi dell’art. 18, lett. f) e g) del citato d.m. n. 180/2010.
Inoltre, si ribadisce che non sono validi i corsi erogati online prima di Marzo 2020 a seguito dell’emergenza sanitaria. Alla luce delle precisazioni del Ministero, i corsi erogati in assenza di tali requisiti potrebbero essere considerati nulli ai fini della formazione base e di aggiornamento dei mediatori.
Di seguito il testo completo dei chiarimenti del Ministero della Giustizia in tema di erogazione dei corsi per mediatori.
Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI E ALBI
Con istanza prot. … sono stati formulati dei quesiti, con specifico riferimento ad alcuni corsi base e di aggiornamento per mediatori ai sensi del d.m. n. 180/201O attualmente pubblicizzati in rete, in merito ai quali si riscontra quanto segue.
Se il corso di formazione base per mediatori può essere promosso, organizzato e fatturato ai partecipanti da una organizzazione non iscritta all’elenco degli enti di formazione, in cui un ente di formazione accreditato al Ministero della giustizia risulta solo tra i co-organizzatori.
Alla luce dei controlli documentali da parte del Ministero della giustizia, che possono avvenire anche successivamente all’erogazione del corso, e della responsabilità in capo all’ente di formazione accreditato (si pensi alla tenuta dei registri, alle prove di esame e alle fatture emesse), è necessario che gli enti di formazione instaurino un rapporto contrattuale ed economico diretto con i partecipanti senza alcuna intermediazione. Quindi non è consentito a un ente non accreditato, cioè non iscritto nell’elenco degli enti di formazione tenuto da questo Dicastero, organizzare corsi per mediatori ai sensi del d.m. n. 180/2010.
Se un ente di formazione accreditato può avvalersi di formatori accreditati presso enti di formazione diversi dal proprio.
Ai sensi dell’art.19 del d.m. n. 180/201O trovano applicazione nel procedimento di iscrizione all’elenco degli enti di formazione gli artt.5, 6, 8, 9, 10 e 12 dello stesso decreto, in quanto compatibili. In particolare, il riferimento all’art. 6 comporta che il richiedente l’iscrizione nell’elenco degli enti di formazione è tenuto ad allegare l’elenco dei formatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento del servizio; I’ art.18, comma secondo, lett. d), poi, prevede che sia indicato specificamente il numero dei formatori, non inferiore a cinque, che svolgono l’attività di formazione presso il richiedente. Pertanto, l’ente potrà avvalersi unicamente dei formatori inseriti nel proprio elenco interno e accreditati con provvedimento del Responsabile del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco degli enti di formazione.
Se il corso può prevedere la presenza di docenti non accreditati (ad esempio stranieri) e a quali condizioni (es. limite di tempo o in codocenza con un formatore accreditato dello stesso ente).
L’art.18, comma secondo, lett.d) del regolamento, prevede che gli enti di formazione debbano possedere un numero di formatori non inferiore a cinque. La norma non distingue all’interno del suddetto numero minimo fra quanto debbano essere formatori teorici e quanti formatori pratici. È evidente, comunque, che almeno uno dei formatori deve essere teorico ed almeno uno deve essere pratico; diversamente, l’ente non sarebbe idoneo a svolgere l’attività di formazione nella sua completezza; ciascun corso di formazione, quindi, deve vedere coinvolti almeno due diversi docenti: uno per la parte teorica e una per quella pratica. La presenza di docenti esterni non rileva ai fini del corretto svolgimento dei corsi, e del rilascio dei relativi attestati: i corsi sono ritenuti validi solo in presenza di formatori accreditati presso l’ente che eroga il corso.
Se il numero di iscrizione all’elenco degli enti di formazione, il nome del responsabile scientifico e dei docenti che saranno utilizzati devono essere sempre visibili nelle comunicazioni
Nelle comunicazioni promozionali deve essere sempre ben chiaro che l’ente che eroga il corso è uno di quelli accreditati dal Ministero della giustizia, citando il numero di iscrizione e i formatori accreditati che svolgeranno le docenze. Si fa presente che l’elenco dei formatori è pubblicato sul sito https.\\mediazione.giustizia.it, ed è disponibile alla consultazione da parte dell’utenza.
Infine, alla luce della responsabilità che il responsabile scientifico assume nell’ambito dell’ente di formazione, anche tenuto conto della sua attività di supervisione e controllo, lo stesso, ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. i) del d.m. n. 180/2010, deve attestare la completezza e l’adeguatezza dei percorsi formativi e di aggiornamento, come previsti e istituiti ai sensi dell’art. 18, lett. f) e g) del citato d.m. n. 180/2010.
Con riferimento all’istanza prot. …. , con cui sono stati chiesti chiarimenti in merito a un corso di alta formazione valido quale aggiornamento per mediatore civile e commerciale organizzato da una società non iscritta nell’elenco degli enti di formazione tenuto da questo Ministero della giustizia, si rappresenta che l’art. 4, comma 3, lettera b) del d.m. n. 180/2010 prevede che il Responsabile del registro degli organismi di mediazione verifichi, tra l’altro, il possesso, da parte dei mediatori, di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione per mediatori iscritti nell’apposito elenco tenuto dal Ministero della giustizia, in base all’articolo 18.
Pertanto, gli attestati rilasciati da un soggetto giuridico non iscritto nell’elenco degli enti di formazione per mediatori tenuto da questo Ministero, ai sensi degli art. 17 e 18 del d.m. n. l 80/201O, non saranno ritenuti validi da questa Direzione generale ai fini del compiuto aggiornamento biennale dei mediatori iscritti.
Cordiali saluti,
Roma, 11/06/2021
Il Magistrato Delegato
Cesare Russo
Scarica il pdf originale dei chiarimenti del Ministero della Giustizia sugli enti di formazione