(Mediatori e case manager di ADR Center al lavoro)
Nel rispetto delle regole emanante dal Governo in relazione all’emergenza sanitaria legata al Covid-19, l’attività in tutte le 31 sedi di ADR Center continua nelle modalità telematiche, e precisamente:
1. Deposito delle istanze. Le istanze di mediazione continueranno ad essere ricevute e protocollate regolarmente tramite il deposito online al sito www.adrcenter.it/deposita-istanza o all’indirizzo Pec della sede di ADR Center territorialmente competente: [nomecittà]@pec.adrcenter.com.
2. Mediazioni in videoconferenza. Secondo le modalità comunicate dai case manager, ADR Center metterà a disposizione senza alcun costo aggiuntivo una piattaforma di videoconferenza tramite cui gli avvocati e le parti potranno collegarsi con il mediatore e svolgere la sessione di mediazione nel pieno rispetto della normativa vigente e del regolamento di ADR Center. I verbali saranno firmati a distanza secondo le modalità indicate dal mediatore.
3. Richiesta di rinvio. Nel caso di impossibilità o mancato consenso a svolgere la sessione in videoconferenza, gli incontri di mediazione durante il periodo di emergenza saranno rinviati ad una data successiva.
Tutte le sedi e i mediatori di ADR Center continueranno a lavorare durante tale periodo di emergenza garantendo lo svolgimento delle procedure di mediazione principalmente tramite videoconferenza in cui gli avvocati e le parti potranno collegarsi da studio o casa.
Qui un tutorial che illustra passo dopo passo le novità introdotte dal Cura Italia e lo svolgimento delle mediazioni telematiche.
Per ogni informazione necessaria case manager e mediatori sono a disposizione per rispondere alle vostre richieste ai numeri telefonici o via mail delle sede di ADR Center reperibili su www.adrcenter.it
Leonardo D’Urso
Responsabile di ADR Center
2 commenti
Una istanza di mediazione depositata il 19 marzo 2020 prende stato da quel giorno o da quando terminerà la sospensione ?
Le controparti in questo periodo disospensione vengono comunque ‘avvisate’ del deposito? E’ chiaro invece che l’udienza verra fissata solo nei termini di rito ma a decorrere dalla data di fine della sospensione.
Per gli Organismi di Mediazione che continuano l’attività, l’istanza di mediazione viene protocollata il giorno del deposisto (nel suo caso il 19 marzo 2020), ma i termini decoranno dalla fine del periodo si sospensione. Nel frattempo, l’Orgsnismo può inviare la comunicazione alla controparte fissando una data di convocazione in una data successiva al termine del periodo di sospensione.