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E’ legge la riforma in materia di responsabilità sanitaria. Rafforzato il tentativo obbligatorio di conciliazione

Redazione MondoADR

E’ stata approvata definitivamente alla Camera la riforma della responsabilità sanitaria – nota come “Riforma Gelli”  dal nome del suo relatore – in cui viene confermata come condizione di procedibilità l’esperimento della procedura mediazione in alternativa ad una consulenza tecnica preventiva.

L’articolo 8 della nuova legge prevede che chi intende esercitare un’azione giudiziaria in materia di resposnabilità sanitaria abbia due alternative prima di rivolgersi al giudice:

1)  espletare una consulenza tecnica preventiva ai sensi dell’art. 696 bis del cpc, ovvero;

2) depositare una istanza di mediazione presso un organismo di mediazione accreditato dal Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 5 comma 1bis del D.lgs. 28/10.

Il ricorso ad una delle due opzioni costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. Tra le due alternative, è di tutta evidenza la convenienza economica del ricorso ad un organismo di mediazione rispetto all’espletamento di una consulenza tecnica preventiva.

Di seguito si riporta l’art. 8 della legge: “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”

ART. 8.
(Tentativo obbligatorio di conciliazione)

1. Chi intende esercitare un’azione innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria è tenuto preliminarmente a proporre ricorso ai sensi dell’articolo 696-bis del codice di procedura civile dinanzi al giudice competente.

2. La presentazione del ricorso di cui al comma 1 costituisce condizione di procedibilità della domanda di risarcimento. È fatta salva la possibilità di esperire in alternativa il procedimento di mediazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. In tali casi non trova invece applicazione l’articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice, ove rilevi che il procedimento di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dinanzi a sé dell’istanza di consulenza tecnica in via preventiva ovvero di completamento del procedimento.

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