Il 3 ottobre il Governo ha trasmesso al Parlamento due schemi di decreti legislativi di attuazione della legge-delega n. 366 del 2001 sulla riforma del diritto societario.
Il primo schema (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione degli articoli da 2 a 10 della delega) è stato assegnato alla Camera, alle Commissioni riunite Giustizia e Finanze, al Senato, alla Commissione Giustizia. Il secondo schema (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria nonchè in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’articolo 12 della delega) è stato assegnato: alla Commissione Giustizia, tanto alla Camera quanto al Senato.
Il termine per l’espressione dei pareri delle Commissioni scade il 6 dicembre prossimo.
Nello specifico, il secondo decreto legislativo stabilisce fra l’altro regole in materia di Arbitrato e di Conciliazione delle controversie ricadenti nel suo ambito di applicazione: rapporti societari; trasferimento delle partecipazioni sociali; patti parasociali; rapporti in materia di intermediazione mobiliare; talune materie di cui al Testo Unico bancario; credito alle opere pubbliche.
Il procedimento conciliativo, in particolare, è diretto ad attuare il criterio direttivo contenuto nell’articolo l2, comma 4, della legge-delega: “Prevedere forme di conciliazione delle controversie civili in materia societaria anche dinanzi ad organismi istituiti da enti privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza e che siano iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia”.
L’attuale schema normativo si presenta sostanzialmente coerente con l’impostazione di fondo della proposta di legge On. Cola n. 2463, attualmente all\’esame dell\’apposito Comitato ristretto della Commissione Giustizia della Camera dei deputati che procederà prossimamente ad una serie di audizioni sul tema, volta a promuovere ed incentivare in linea generale il ricorso alla conciliazione stragiudiziale professionale come metodo per la risoluzione consensuale delle controversie civili vertenti sui diritti disponibili.
Dall’esame comparato dei due testi, risulta anzi che il decreto legislativo abbia pienamente accolto – ma con le due eccezioni più sotto specificate le linee portanti della proposta Cola, in tema di organismi di conciliazione (articolo 38), di trattamento economico e tributario (articolo 39) e di procedimento di conciliazione (articolo 40).
A quest’ultimo proposito, peraltro, pare cogliersi una prima contraddizione sotto il profilo della tipizzazione del procedimento e delle sue ricadute nell’ottica del canone di accentuata riservatezza degli elementi della conciliazione, anche nella eventuale successiva sede giudiziaria, che – in linea con i migliori standards internazionalmente accettati – viene garantita dall’articolo 5 della proposta Cola e che riteniamo francamente essenziale per l’affermazione, postulata anche in sede comunitaria, della Mediation.
In secondo luogo, l’ipotesi di introdurre una procedura rigida ed analiticamente dettagliata anche per i tentativi di conciliazione attuati dagli organismi privati a ciò abilitati contrasta piuttosto radicalmente con la libertà di procedura consentita alle società di conciliazione dall’articolo 8 della proposta Cola a condizione che tutte le parti abbiano approvato per iscritto la procedura stessa e che, ovviamente, siano in ogni caso garantiti i principi generali dell’istituto in tema di informalità , concentrazione, oralità e volontarietà , nonchè di requisiti etici e professionali dei conciliatori.
Di tali questioni ci faremo chiaramente interpreti in sede di Commissione Giustizia, confidando di ottenere l’inserimento di un’apposita osservazione correttiva nel parere sullo schema del decreto legislativo, in quanto è evidente che dovrà assicurarsi coerenza fra i vari strumenti normativi utilizzati per l’adozione nel nostro Paese dell’importante strumento della conciliazione stragiudiziale.