Il compenso dell’avvocato è soggetto a una normativa variegata, comprese le regole contenute nel codice deontologico
L’avvocato, nella sua qualità di libero professionista iscritto a un albo, nel determinare il proprio compenso per l’attività svolta, è soggetto anche al rispetto di precise regole contenute nel Codice deontologico Forense.
La prima norma di rilievo del Codice deontologico sul compenso dell’avvocato è l’art. 25, che si occupa degli accordi con il cliente.
Fatta salva la regola contenuta nell’art. 29, la norma in analisi stabilisce che gli accordi tra l’avvocato e il cliente sono liberi.
In base a quanto sancito dal comma 1 dell’art. 25 il compenso può essere determinato facendo ricorso a diversi criteri. L’avvocato può applicare una tariffa oraria, calcolando il compenso in base alle ore dedicate all’attività svolta per il cliente. Può decidere in alternativa di stabilire un compenso a forfait o di calcolare il proprio compenso per uno o più affari, per singole fasi dell’attività svolta, per prestazioni singole o per l’attività intera. Il compenso però può essere determinato anche in misura percentuale, che può essere calcolata sul valore dell’affare o su quanto “si prevede possa giovarsene il destinatario della prestazione, non soltanto a livello patrimoniale.”
Se il comma 1 dell’art. 25 contiene i criteri che l’avvocato può applicare nel concordare il proprio compenso con il cliente, il comma 2 pone il divieto specifico del patto di quota lite. La disposizione specifica infatti che “Sono vietati i patti con i quali l’avvocato percepisca un compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”. La violazione di questa regola è sanzionata con la sospensione dallo svolgimento dell’attività professionale per la durata minima di due mesi fino a un massimo di sei mesi.
Il CNF nella seduta del 23.02.2023 ha approvato la nuova norma deontologica sull’equo compenso art. 25-bis al fine di scongiurare il riconoscimento di compensi troppo bassi e impedire che la prestazione sia resa addirittura in modo del tutto gratuito.
La norma, intitolata “Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso” dispone al comma 1 che l’avvocato non possa concordare o preventivare un compenso che non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia stato determinato applicando i parametri forensi vigenti.
Il comma 2 invece prevede che nei casi in cui la convenzione, il contratto, o qualsiasi altra forma di accordo con il cliente a cui si applichi la normativa sull’equo compenso vengano predisposti dall’avvocato, il professionista sia obbligato ad avvertire in forma scritta il cliente che il compenso per la prestazione professionale è soggetto, a pena la nullità dell’accordo, alle regole sull’equo compenso.
La violazione del comma 1 comporta l’applicazione della censura, quella del comma 2 invece la sanzione dell’avvertimento.
Un altro dovere che il Codice deontologico pone a carico dell’avvocato in relazione al compenso riguarda l’informazione preventiva sul costo della prestazione professionale. In base al comma 2 dell’art. 27 l’avvocato deve comunicare in forma scritta, se richiesto, il costo prevedibile della prestazione al soggetto che gli conferisce l’incarico professionale. La violazione di questa regola di condotta comporta l’applicazione della sanzione disciplinare dell’avvertimento.
Un’altra norma di estrema importanza in materia è l’art. 29 del Codice deontologico, che nei 7 commi che lo compongono sancisce regole diversificate.
Prima di tutto l’avvocato può chiedere al proprio cliente degli anticipi per le spese sostenute o da sostenere e acconti sul compenso in base all’importanza e alla quantità dell’attività svolta.
Il professionista tuttavia non può richiedere acconti o compensi che risultino manifestamente sproporzionati all’attività già svolta o ancora da svolgere.
Qualora il cliente non provveda al pagamento l’avvocato non potrà richiedere un compenso superiore a quello concordato, a meno che non si sia riservato la possibilità di richiederlo.
L’avvocato non può condizionare l’adempimento delle proprie prestazioni professionali al riconoscimento del diritto di poter trattenere somme che lo stesso ha riscosso per conto del cliente o della parte che assiste.
Il professionista non può neppure subordinare al riconoscimento di propri diritti o all’esecuzione di prestazioni particolari da parte del cliente, il versamento a questo soggetto di somme riscosse per conto suo.
Dal punto di vista contabile l’avvocato ha l’obbligo di tenere nota degli acconti riscossi dal cliente, così come delle spese sostenute, consegnando allo stesso una nota dettagliata degli importi. Per ogni pagamento ricevuto inoltre l’avvocato deve emettere il relativo documento fiscale.
Infine se il professionista assiste un soggetto che è stato ammesso al patrocinio gratuito, non può chiedere allo stesso o a soggetti terzi importi diversi, anche a titolo di rimborso, rispetto a quelli stabiliti per legge.
Compensazione di somme
L’art. 31, dedicato alla compensazione, sancisce il diritto dell’avvocato di trattenere somme ricevute a titolo di rimborso da chiunque.
Le somme ricevute possono invece essere trattenute e imputate a compenso:
L’avvocato che violi le regole suddette è sottoposto alla sanzione disciplinare della sospensione dallo svolgimento della propria attività professionale da uno a tre anni, la censura invece viene applicata se viene violato l’obbligo di avviso al cliente del trattenimento di somme a titolo di rimborso delle anticipazioni dovute.
L’art. 34 del Codice deontologico legittima l’avvocato ad avviare un’azione giudiziale per il recupero del proprio compenso nei confronti del cliente o della parte assistita, purché rinunci preventivamente a tutti gli incarichi ricevuti. La violazione di questa regola comporta la sanzione della censura.
Di regola l’avvocato non può chiedere il pagamento dei propri compensi professionali alla controparte, a meno che questa modalità di pagamento non sia stata preventivamente concordata e in ogni caso, qualora sia la legge a stabilirlo.
L’avvocato può rivolgersi alla controparte per ottenere il pagamento del proprio compenso in presenza di accordi che definiscano un giudizio o un procedimento arbitrale, in caso di inadempimento del cliente. La violazione di questa regola comporta l’applicazione dell’avvertimento.
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