Compenso avvocato: i parametri del DM 147/2022

Per calcolare il compenso dell’avvocato per l’attività che svolge in mediazione occorre applicare i parametri del DM 147/2022

Compenso avvocato in mediazione: il DM 147/2022

Per poter calcolare il compenso dell’avvocato per l’attività di assistenza che lo stesso fornisce al  cliente in mediazione occorre fare riferimento ai parametri contenuti nel decreto del Ministero della Giustizia n. 55/2014, che ha subito profonde modifiche per effetto del decreto ministeriale n. 147 del 13 agosto 2022.

Il DM 55/2014 precisa fin dall’inizio che i parametri dei compensi per gli avvocati devono essere applicati quando, nel momento in cui viene conferito l’incarico o successivamente, il cliente e il professionista non si siano accordati in forma scritta sul quantum dovuto. 

Detto questo, cosa incide sul compenso dell’avvocato per l’assistenza che fornisce in mediazione?

Compenso avvocato in mediazione: l’art. 20 del DM 147/2022

Il compenso dovuto all’avvocato per l’attività di assistenza del proprio cliente in sede di mediazione è dovuto per lo svolgimento di un’attività stragiudiziale, che si realizza cioè al di fuori delle aule dei Tribunali. 

La principale norma di riferimento del DM n. 55/2014, aggiornata alla riforma del 2022 per il compenso dell’avvocato in mediazione è l’articolo 20, dedicato alle prestazioni stragiudiziali svolte prima o contestualmente alle attività giudiziali.

Il comma 2 della norma, dedicato specificamente alla procedura di mediazione, stabilisce che l’attività svolta dall’avvocato nell’ambito della procedura di mediazione deve essere liquidata in base ai parametri numerici indicati nella tabella dedicata, ossia la 25bis.

Qualora poi il procedimento di mediazione si concluda positivamente, ossia con un accordo di conciliazione, fermo restando il compenso dovuto per la fase della conciliazione, i compensi previsti per la fase della attivazione della negoziazione sono aumentati nella misura percentuale del 30%.

Compenso dell’avvocato: i parametri tabellari del DM 147/2022:

La tabella richiamata dal suddetto articolo 20 del DM n. 55/2014, inserita dal DM di riforma 147/2022 divide la procedura in tre fasi:

  • la fase di attivazione della procedura di mediazione;
  • la fase di negoziazione in cui le parti collaborano, assistiti dai loro avvocati, per la ricerca di una soluzione amichevole della controversia; 
  • la fase della conciliazione, che è quella conclusiva in cui le parti raggiungono l’accordo e che attribuisce all’avvocato una maggiore del compenso del 30%.

Il compenso che viene riconosciuto all’avvocato, per ogni fase della mediazione, è condizionato dal valore della controversia. Il valore minimo è pari a 1 centesimo di euro quello massimo è di Euro 520.000 euro.

Scendendo nel dettaglio, i singoli scaglioni di riferimento del valore della controversia sono i seguenti:

  • da Euro 0,01 a Euro 1.100,00;  
  • da Euro 1.101,01 a Euro 5.200,00;
  • da Euro 5.200,01 a Euro 26.000,00;
  • da Euro 26.000,01 a Euro 52.000,00;
  • da Euro 52.000,01 a Euro 260.000,00;
  • da Euro 260.000,01 a Euro 520.000,00.

Per ogni fase della procedura di mediazione, come anticipato, il valore del compenso varia al variare del suddetto scaglione in cui rientra il valore della controversia. 

Per la fase della attivazione della procedura di mediazione ad esempio il valore del compenso previsto  per lo scaglione minimo è di Euro 63,00 euro, quello massimo di Euro 1.370,00.

Il valore minimo per la fase della negoziazione è di Euro 126.00, quello massimo di Euro 2.741,00.

Il valore minimo previsto infine per la fase della conciliazione è di Euro 246,00, quello massimo è di Euro 5.343,00.

Compenso avvocato: i parametri dell’art. 19 del DM 55/2014

Il valore della controversia però non è l’unico aspetto da considerare per il calcolo del compenso dell’avvocato che assiste la parte in mediazione. L’articolo 19 del DM n. 55/2014, al comma 1 precisa infatti che ai fini della liquidazione del compenso è necessario considerare anche altri aspetti, che possono condurre ad un aumento o ad una diminuzione del compenso:

  • urgenza dell’incarico;
  • caratteristiche dell’attività;
  • pregio dell’attività;
  • natura, difficoltà e valore dell’affare;
  • qualità e quantità delle attività compiute;
  • numero e complessità delle questioni di diritto e di fatto trattate;
  • condizioni soggettive del cliente;
  • risultati ottenuti.

In conclusione quindi il compenso dell’avvocato per l’attività svolta in mediazione deve tenere conto primariamente dei criteri tabellari indicati nella tabella n. 25bis, inserita ex novo dal DM 147/2022, che possono essere modulati in base ai parametri generali contemplati dall’art. 19 e dall’art. 20 del DM 55/2014. Le tabelle infatti non devono essere interpretate rigidamente. Esse costituiscono un punto di riferimento importante, i cui importi possono essere modulabili al rialzo o al ribasso affinché il compenso riconosciuto al legale risulti in linea con l’attività svolta. 

Leggi anche “Aumento del 30% per l’avvocato che chiude la mediazione”

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