Scarica in pdf l’analisi pubblicata dall’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani
1. Introduzione
- Breve sintesi del problema
La lentezza della giustizia civile in Italia può essere riassunta da pochi dati.
Primo, quelli sulla durata dei processi:
- Le più recenti stime sulla durata dei processi preparate dal CEPEJ
(European Commission for the Efficiency of Justice) del Consiglio
d’Europa indicano una durata media dei processi civili che arrivano al
terzo grado di giurisdizione stimata, al 2016, in 8 anni e 1 mese in
Italia, contro 3 anni e 4 mesi in Francia, 2 anni e 8 mesi in Spagna e 2
anni e due mesi in Germania.[1]
- Dati effettivi sulla durata dei processi di fonte Ministero della
Giustizia, disponibili per periodi più recenti, risultano coerenti con
questi dati. Secondo il Ministero, la durata dei procedimenti trattati
dai tribunali in prima istanza (e gli appelli contro le decisioni del
Giudice di pace), che riflettono approssimativamente la durata dei
giudizi dati in primo grado, era nel 2016 di 460 giorni, non molto
distanti dai 514 giorni stimati dal CEPEJ per il nostro Paese.
- Tra il 2016 e il 2018 la durata dei processi si è ridotta ma
esistono ancora grosse differenze rispetto agli altri principali paesi
europei.
- Alla lentezza del processo di cognizione, si aggiunge la lunghezza e
l’inefficienza dei procedimenti esecutivi e delle aste giudiziarie
ancora non efficienti ai fini dell’incontro della domanda con l’offerta
(delle procedure).
Secondo, quelli sul numero di casi pendenti:
- Il numero di cause civili pendenti, pur riducendosi rispetto al
picco raggiunto nel 2009 risultava nel 2016 (con quasi 3,8 milioni di
casi) ancora molto più alto di quello dei principali paesi europei.
Secondo dati CEPEJ, il numero di casi pendenti ogni 100.000 abitanti nel
2016 era in Italia del 71 per cento superiore a quello della Francia,
del 157 per cento superiore a quello della Spagna, e del 406 per cento
superiore a quello della Germania.
- Tra il 2016 e il terzo trimestre del 2019 il numero di cause
pendenti davanti agli uffici giudiziari italiani, si è ridotto dell’11,3
per cento ma resta molto alto (oltre 3,3 milioni di casi).
Terzo, quelli sul numero di cause sopravvenute ogni anno:
- Nonostante una riduzione negli ultimi anni, il numero di cause
sopravvenute ogni anno, ogni 100.000 abitanti, restava al 2016 elevato,
sempre in base a dati CEPEJ. Con 2,57 cause per i tribunali di primo
grado, l’Italia era al livello della Francia, ma era del 20 per cento
superiore alla Spagna e 62 per cento superiore a quello della Germania.
Le differenze erano più marcate rispetto al numero di casi aperti in
Cassazione: il numero ogni 100.000 abitanti è di 5 volte quello della
Germania, due volte e mezzo quello della Spagna e più di una volta e
mezzo quello della Francia.
In conclusione, i nostri processi durano molto più a lungo, abbiamo
molte più cause pendenti, e iniziamo più cause ogni anno, soprattutto in
Cassazione.
- Perché il disegno di legge del governo è insufficiente
Nel gennaio 2020, il governo ha presentato in Senato il disegno di
legge delega “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e
per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione
alternativa delle controversie”.[2]
Pur proponendo alcuni provvedimenti condivisibili, nel complesso il
disegno di legge è insufficiente a ricondurre la durata dei processi
civili nelle medie europee non affrontando in maniera incisiva molti dei
profondi problemi del funzionamento del sistema giustizia. Le proposte
si concentrano su modifiche chirurgiche quasi esclusivamente relative al
rito del codice di procedura civile senza una visione e riflessione più
ampia del “servizio giustizia civile”, dell’impatto sull’economia e
sull’organizzazione del lavoro nei tribunali. Per esempio, la previsione
di estendere a tutti i processi civili la modalità di introduzione
della causa con ricorso (Art. 4 AS N. 1662), anziché con citazione,
senza la corrispondente previsione (che peraltro sarebbe problematica)
di termini perentori per la fissazione delle udienze (o l’introduzione
di politiche di case management) non raggiungerà gli effetti sperati.
Per quanto riguarda la “revisione della disciplina degli strumenti di
risoluzione alternativa delle controversie”, seconda parte del titolo
della riforma, le soluzioni proposte vanno esattamente nella direzione
opposta a ciò che i dati delle sperimentazioni degli ultimi anni
dimostrano in tema di negoziazione assistita e mediazione. Ad esempio, a
fronte di un riconoscimento, anche nella relazione illustrativa, del
successo dei risultati della mediazione nel settore dello scioglimento
delle comunioni, inspiegabilmente si propone un totale cambiamento con
una nuova procedura non definita, non testata affidata ad altri
professionisti e sicuramente a costi più alti (Art. 10 AS N. 1662).
Più in generale, la riforma non cerca di cambiare il sistema degli
incentivi, né quelli che influenzano i comportamenti di avvocati e dei
loro clienti, né quelli che influenzano i comportamenti dei giudici.
2. La domanda di giustizia
Occorre disincentivare, sia per i clienti sia per gli avvocati, il
ricorso in giudizio e la resistenza temeraria. In particolare:
- Portare il contributo unificato per l’inizio di una causa alla media europea.
- Si potrebbe condannare l’attore soccombente in Appello o in
Cassazione a pagare un importo pari al quadruplo del contributo
unificato (a favore dello Stato). In caso di ricorso in Cassazione
contro la cosiddetta “doppia conforme”, e in caso di ulteriore
soccombenza, le spese andrebbero liquidate alla parte vincitrice in
misura pari almeno al triplo di quelle riconosciute dalla Corte di
Appello.
- Gli interessi di mora dalla data dell’atto introduttivo
dell’appello o del ricorso in cassazione andrebbero comunque calcolati
al tasso previsto dalla legge 231/2002 (8 per cento sul tasso legale),
salvo che le parti non abbiano determinato un tasso più alto.
- Combattere le cause seriali anomale (quali le cause di risarcimento
danni per la circolazione dei veicoli in alcune circoscrizioni), per
esempio attraverso la segnalazione obbligatoria all’Autorità Giudiziaria
da parte dell’Ufficio di Statistica del Ministero della Giustizia in
caso di statistiche anomale in certe aree o settori.
3. L’offerta di giustizia
- La spesa per la giustizia civile
La tesi per cui la lentezza della giustizia è dovuta a carenze di
spesa è diffusa. Tuttavia, la spesa per la giustizia italiana non sembra
particolarmente bassa rispetto a quella degli altri paesi. Sia dati di
fonte Eurostat, sia dati di fonte CEPEJ, mostrano che la nostra spesa
per la giustizia, rispetto al Pil, è in linea con la media UE e
dell’Eurozona.[3]
Non sembrerebbe quindi che i problemi della lentezza della giustizia in
Italia siano riconducibili a una insufficienza della spesa.
Occorre però notare, anche se risulta difficile modificare la
situazione nel breve periodo, che, rispetto ad alcuni paesi (la Germania
in particolare, ma non la Francia e la Spagna) il numero dei giudici in
Italia è più basso. Il problema, però, è che, rispetto al reddito pro
capite, gli stipendi dei giudici italiani risultano molto più elevati di
quelli degli omologhi tedeschi, francesi e spagnoli, soprattutto a
inizio carriera, sempre sulla base di dati CEPEJ. Lo staff impiegatizio
dei tribunali rimane comunque più basso in Italia che in Germania,
Francia o Spagna, il che può costituire un ostacolo a una giustizia più
veloce.
Visti i vincoli di bilancio, per migliorare il servizio di giustizia civile offerto nei tribunali, si potrebbe:
- Procedere a un’ulteriore riallocazione di personale impiegatizio ridondante in altri settori della pubblica amministrazione verso i tribunali.
- Estendere a tutti i tribunali il progetto Giustizia Semplice 4.0 del Tribunale di Firenze. Il progetto si basa su un protocollo tra il tribunale e l’Università per l’affiancamento ai giudici di borsisti neolaureati in legge nell’attività di selezione delle cause con un alto tasso di “mediabilità” e di redazione di una proposta di ordinanza di mediazione delegata al vaglio del giudice affiancato.
- Ridurre drasticamente il numero dei magistrati fuori ruolo per incarichi amministrativi e ridurre la possibilità che i magistrati in ruolo abbiano incarichi extragiudiziari.
- Cambiamenti nel rito (codice di procedura civile)
Come si è detto, la proposta governativa è eccessivamente focalizzata
sui cambiamenti di rito. Una riforma in questa direzione non è peraltro
inutile e, per quanto riguarda i primi due livelli di giudizio,
potrebbe includere le seguenti riforme:
- Come proposto anche dal disegno di legge governativo il “ricorso”
diventerebbe l’unica forma di atto introduttivo di una causa civile, per
tutti i livelli di giudizio.
- Prevedere un maggiore ricorso al procedimento sommario di
cognizione ex art. 702bis c.p.c., con l’ampliamento dei suoi casi di
applicazione ai procedimenti con giudice monocratico e con la
contestuale estensione al procedimento sommario delle tariffe forensi
previste per il giudizio ordinario.
- Per accelerare la fissazione della prima udienza senza fissare
termini perentori (che risulterebbero in pratica inapplicabili), si
potrebbe introdurre, come art. 23-bis disp. att. c.p.c., la seguente
norma (che è analoga all’art. 23 disp. att. c.p.c. in tema di violazione
del principio di rotazione degli incarichi peritali, che viene da tempo
utilizzata anche per i procedimenti disciplinari a carico di giudici
gravemente inadempienti) sulla vigilanza dell’osservanza dei termini di
fissazione della prima udienza:
“Il presidente del tribunale vigila
affinché la fissazione della prima udienza a seguito del deposito del
ricorso introduttivo al giudizio sia effettuata nel rispetto dei termini
stabiliti dalle norme del codice. Nei tribunali divisi in più sezioni
provvedono i presidenti di sezione. Per l’attuazione di tale vigilanza
il presidente fa tenere dal dirigente amministrativo o dal direttore di
ogni sezione un registro nominativo dei giudici in cui debbono essere
annotate tutte le violazioni di tali norme anche se di lieve entità.
Uguale disciplina è prevista per i giudizi in fase d’appello. Al termine
di ogni semestre le risultanze del registro sono trasmesse al
presidente della corte d’appello il quale, previa elaborazione sintetica
a cura dell’ufficio statistico dei dati su base nominativa, informa il
Consiglio giudiziario in occasione della valutazione periodica di
ciascuno dei magistrati ovvero in occasione della richiesta di incarichi
direttivi o semi-direttivi extragiudiziari o incarichi speciali”.
- A tutte le cause civili monocratiche, sia nella fase di primo grado
sia in fase in appello, si dovrebbe applicare il rito del lavoro nella
versione appositamente adattata.[4]
Per le cause riservate al collegio, l’applicazione del rito del lavoro
potrebbe essere chiesta espressamente dal ricorrente nell’atto
introduttivo e troverebbe applicazione solo se la parte resistente non
si opponesse.
- Si dovrebbe limitare la possibilità di ricorso in Cassazione ai casi attualmente affidati alle Sezioni Unite della Cassazione.
- In alternativa, o in aggiunta, si dovrebbe creare un organo
giurisdizionale di supporto alla Corte di Cassazione che operi sotto la
direzione del Primo Presidente per trasferire allo stesso la funzione di
filtro che adesso viene esercitata dalla stessa Corte di Cassazione con
impiego di risorse proprie. Il filtro esterno assicurerà una decisione
sulla ammissibilità in tempi brevi, riducendo il carico in entrata della
Cassazione. Il filtro dovrebbe intercettare solo i ricorsi palesemente
infondati su motivi di merito o fondati su principi di diritto contrari a
costante giurisprudenza della Corte di Cassazione contro i quali non
siano prospettati argomenti solidi. Per contenerne i costi, questa
struttura sarebbe composta da avvocati, docenti e magistrati in pensione
che non siano a riposo da oltre due anni e non abbiano superato i 75
anni.
- Occorre introdurre migliori pratiche organizzative e lavorative nei tribunali
Le profonde diversità esistenti nei tempi della giustizia tra diversi
tribunali italiani, che pur condividono lo stesso contesto normativo,
suggerisce che si può ridurre la durata media dei procedimenti
semplicemente applicando a tutti i tribunali le pratiche organizzative
dei migliori tribunali. Questo però non può essere fatto soltanto “per
decreto” ma richiede muoversi in modo sinergico su diversi piani:
- Sul piano normativo il legislatore dovrebbe lanciare un messaggio
inequivocabile al mondo giudiziario inserendo nel lungo art. 12, commi
10 e 12 del d.lgs n. 160/2006, in tema di nomina da parte del CSM dei
dirigenti di grado medio alto, l’espressione “comprovata capacità
gestionale”, quale requisito per ottenere la nomina per un incarico
direttivo. Elementi di managerialità sono inclusi anche nella
legislazione attuale e nella proposta Bonafede.[5]
Tuttavia, un inserimento esplicito sarebbe utile per superare l’attuale
avversione da parte di parte della magistratura a considerare aspetti
dell’efficienza produttiva, quali i tempi della giustizia, come un
fattore fondamentale. Conseguentemente, nei pareri per la progressione
in carriera è necessario considerare la durata dei processi un fattore
rilevante per la valutazione sub parametro “efficienza”.
- Occorre sviluppare migliori capacità di gestione e organizzazione
del lavoro all’interno dei tribunali. La Scuola Superiore della
Magistratura (SSM) dovrebbe programmare e gestire uno o più corsi
all’anno (obbligatori e di durata decisamente superiore ai tre-quattro
giorni dei corsi odierni) riservati agli aspiranti dirigenti, ricorrendo
a docenti e testimoni provenienti dall’esterno (Scuole di management,
Università, Società civile, anche di provenienza estera) registrati in
un albo gestito e tenuto dal CSM e dal Ministero della Giustizia, con la
collaborazione del Presidente del Consiglio Direttivo della SSM, con la
previsione, al termine del corso, di un esame con un serio giudizio
attitudinale sui singoli partecipanti.
- Per rendere operativa l’introduzione di metodi di gestione
efficienti, si dovrebbe creare un Centro di Coordinamento a livello
nazionale e analoghi team a livello locale. La struttura qui ipotizzata –
analoga, ma non uguale alla Struttura di Coordinamento Organizzativo
già esistente presso la Corte di Cassazione – sarebbe idonea a ottenere
gli stessi risultati che negli uffici giudiziari statunitensi si
ottengono con i Court manager, soggetti titolari del caseflow management
(cioè, della gestione dei procedimenti e del loro flusso). Non occorre
sconvolgere la nostra normativa per realizzare questa sorta di équipe di
direzione, né è necessario intaccare i poteri e le prerogative del
Dirigente-Magistrato. È sufficiente che il CSM e la legge riconoscano
una larga autonomia al Dirigente dell’Ufficio nella facoltà di
scegliersi uno o più collaboratori disposti a raggiungere precisi
obiettivi condivisi, senza prevedere pareri e/o interventi dei Consigli
Giudiziari o farraginosi vincoli burocratici (del tipo concorso interno
aperto a tutti, bandi, raccolta di curriculum, provvedimenti motivati e
possibilità di impugnazione e altro). I soggetti prescelti avrebbero la
funzione di “responsabili” dei singoli progetti e sotto-progetti. Nella
rosa dei soggetti da scegliere il vero motore è il singolo presidente di
sezione. Il team di magistrati collaboratori del Capo-ufficio dovrà
coinvolgere il dirigente amministrativo (il c.d. capo dei cancellieri e
dei segretari) e i responsabili amministrativi delle singole Cancellerie
in una unica sinergia verso obiettivi condivisi.
- Incentivi in denaro per giudici singoli sono inappropriati perché
alimenterebbero la corsa alle soluzioni di comodo (routine di
privilegiare le cause semplici) e la tendenza verso la velocità a tutti i
costi a danno della qualità. Diverso è il discorso dell’incentivo
economico in favore dell’intero ufficio. Esiste già nella nostra
normativa (ex art. 37 del D.L. 6 luglio 2011 n. 98), ma in forma
inappropriata. Infatti prevedere un premio ancorato alla riduzione del
10 per cento (in un anno) delle pendenze globali incoraggia la
definizione delle cause facili. Un approccio più appropriato sarebbe
quello di calcolare il premio in proporzione con i miglioramenti
realizzati in concreto per ogni aliquota di cause vecchie: in primis le
cause ultra-decennali, poi le ultra-quinquennali e ultra-triennali.
- Occorre rafforzare il sistema statistico di raccolta ed
elaborazione dei dati in ogni tribunale, utilizzando le tecniche già
elaborate in sede ministeriale nel biennio 2014-15 durante la “gestione
Bartolomeo” della DGStat del Ministero della Giustizia, distinguendo,
tra le altre cose, il totale dei procedimenti pendenti tra giacenza di
anzianità fisiologica, cioè il debito giudiziario di tipo corrente verso
gli utenti (procedimenti non suscettibili di indennizzi ex lege Pinto) e
arretrato di anzianità patologica e depurando i dati sui procedimenti
pendenti dalle pratiche del Giudice Tutelare (la cui durata dipende
dalla vita del singolo soggetto tutelato) e per la materia di rapido
esaurimento, cioè per quelle pratiche di Volontaria Giurisdizione che si
esauriscono in tempi brevi (es.: nomina di arbitri, amministratori
giudiziari, custodi, ricorso per separazione consensuale, autorizzazione
all’espatrio di minori e pratiche simili) e anche per i ricorsi per
ottenere i decreti ingiuntivi che hanno una giacenza media sempre
inferiore a 30 giorni.
- I giudici le cui sentenze vengono annullate dalla Cassazione o
totalmente riformate in appello in una percentuale superiore al 40 per
cento della media nazionale, si dovrebbero veder negato il giudizio di
idoneità quadriennale.
- Si devono ampliare le competenze delle sezioni specializzate
d’impresa, includendo materie particolarmente complesse relative al
diritto dell’economia.
Anche ai fini della maggiore celerità ed efficienza dei procedimenti
di esecuzione, sia in sede civile che fallimentare, a valle dei relativi
giudizi di cognizione, andrebbe esteso ulteriormente, rafforzato e reso
obbligatorio per ogni tribunale, attraverso la stipula di convenzioni,
il ricorso alle aste on-line attraverso portali gestiti da imprese
private, con meccanismi di remunerazione legati all’esito della vendita o
comunque non disincentivanti rispetto alla mera pubblicazione e alla
mancata diffusione massima delle informazioni necessarie per ottimizzare
il processo di vendita dei beni del debitore o della procedura.
- Servono interventi specifici per i tribunali più lenti
I tribunali più lenti (in genere quelli con maggiore arretrato
patologico, non necessariamente quelli con la maggiore pendenza)
meritano particolare attenzione. Prima di decidere se fornire nuove
risorse occorre capire le ragioni della lentezza. Un sistema molto
efficace è una commissione composta da un gruppo di esperti inviati
dalla Corte d ‘Appello e/o dal Ministero e/o dal CSM per capire le
ragioni della crisi e tentare di suggerire i rimedi. Tale sistema fu
usato nel 2015 dal Ministro Orlando per gli ultimi 10 uffici presenti
nella speciale classifica della durata media delle cause civili. Al
termine della visita, dovrebbero essere definite delle misure da
prendere nell’anno seguente. Le prescrizioni della commissione
dovrebbero essere cogenti.
- Servono strumenti e incentivi adeguati di risoluzione extra-giudiziale
La gestione del contenzioso civile è ancora affetta da una visione
“tribunal-centrica” che vede lo Stato operare in regime di sostanziale
monopolio. Ma non c’è ragione perché una controversia tra privati debba
essere necessariamente gestita solo dallo Stato, addossando a tutti i
contribuenti la maggior parte del suo costo. Attraverso il ricorso alle
procedure di Alternative Dispute Resolution (ADR) (negoziazione diretta,
tavoli paritetici, mediazione e arbitrato) si amplia l’offerta degli
strumenti di risoluzione delle controversie, senza gravare sulla spesa
pubblica. Contemporaneamente, distribuendo la domanda di giustizia tra
più soggetti che offrono il servizio si rendono più efficienti i
tribunali, il cui carico di lavoro si riduce. In particolare, si
potrebbe:
- Affidare a organismi amministrati dagli Ordini dei Notai e degli
Avvocati la gestione di alcune procedure di volontaria giurisdizione a
costi predeterminati in alternativa al ricorso ai tribunal
- Estendere ad altri settori del contenzioso del consumo le procedure
utilizzate dai Corecom per controversie telefoniche e dall’Arbitro
Bancario e Finanziario nel contenzioso bancario.
- Estendere a tutto il contenzioso in materia di diritti disponibili
il primo incontro di mediazione (che continuerebbe a essere gestito da
organismi di mediazione con adeguate garanzie di competenza,
imparzialità controllo).
- Prevedere che un accordo transattivo, che pone fine a un
contenzioso in atto, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati (che
attestano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine
pubblico), costituisce titolo esecutivo.
- Rilanciare l’arbitrato, processo ora troppo costoso, facendone uno
strumento veloce e trasparente attraverso sistemi tariffari che ne
garantiscano l’economicità.
- Prevedere l’istituzione di uffici di Ombudsman imparziali per
grandi imprese e organizzazioni pubbliche per prevenire e risolvere il
contenzioso sul luogo di lavoro.
- Prevedere l’esenzione della responsabilità contabile dei funzionari
pubblici di accordi transattivi e di conciliazione, in presenza di
parere favorevole dell’Avvocatura interna e di un altro funzionario
direttivo e entro importi predefiniti. Questo provvedimento arginerebbe
la scarsa propensione dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione
all’assunzione di responsabilità nel raggiungimento di un accordo anche
quando conveniente.
- Introdurre la materia “Negoziazione e Mediazione delle
Controversie” nei percorsi didattici degli Atenei creando un settore
disciplinare ad hoc IUS22 e poi rendendo obbligatorio l’insegnamento
della materia nei corsi di laurea di Giurisprudenza, Scienze giuridiche,
Scienze dei Servizi giuridici ed Economia.
- Misure una tantum (cioè straordinarie) per ridurre la consistenza dei processi arretrati
Nessuna riforma della giustizia potrà avere effetti rilevanti se non
si riducono di circa il 50 per cento le procedure pendenti in tre o
quattro anni. A questo fine, sarebbe opportuno un piano straordinario di
incentivazione per la definizione extragiudiziale del contenzioso
pendente. In particolare, si potrebbero adottare in via sperimentale
incentivi fiscali per la risoluzione extragiudiziale volontaria delle
cause pendenti. Ad esempio, per le prime 200.000 richieste per la
definizione extragiudiziale volontaria da parte dei litiganti di una
causa iscritta al ruolo in una data anteriore al 31 dicembre 2019, le
parti e gli avvocati dovrebbero avere diritto a incentivi fiscali
sull’accordo conciliativo o lodo arbitrale e sugli onorari maturati
dagli avvocati.
[1]
Le stime CEPEJ sono stime basate sul cosiddetto “disposition time”.
Quest’ultimo è definito (in giorni) come il rapporto tra casi pendenti
finali e casi definiti in un anno (moltiplicato per 365). Questo
rapporto ha la seguente interpretazione: assumendo che ogni anno si
definisca lo stesso numero di procedimenti, il rapporto ci fornisce il
tempo necessario per smaltire i procedimenti pendenti alla fine di un
dato anno. Assumendo un afflusso regolare, in passato e in futuro, di
nuovi casi, il rapporto fornisce un’approssimazione della durata media
dei processi.
[2] Atto Senato N. 1662 http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01141527.pdf.
[3] Si veda la nota di Edoardo Frattola pubblicata sul sito dell’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani (https://osservatoriocpi.unicatt.it/cpi-archivio-studi-e-analisi-la-giustizia-italiana-e-davvero-sottofinanziata).
[4]
L’espressione “appositamente adattata” si riferisce alla necessità di
adattare gli artt. da 414 a 432 per il primo grado e da 433 a 441 per il
giudizio di impugnazione, perché queste norme, oggi essenzialmente
giuslavoristiche, debbono essere rese più generiche per adattarle a
qualunque tipo di controversia civile.
[5]
L’importanza della capacità manageriale è implicita nell’art. 12, commi
10 e 12 del d.lgs n. 160 del 2006. La capacità manageriale è prevista
anche dal d.lgs. n. 240 del 2006, il cui art. 4 disciplina il “Programma
delle attività annuali” di competenza congiunta dei due soggetti di
vertice di un ufficio giudicante: a) il Magistrato-dirigente cui
spettano le funzioni di «adottare i provvedimenti necessari per
l’organizzazione dell’attività giudiziaria e, comunque, concernenti la
gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico»[5]; e
b) il Dirigente-amministrativo al quale spettano le funzioni di
«responsabile della gestione del personale amministrativo, da attuare in
coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell’ufficio e con il
programma annuale delle attività di cui all’articolo 4» (art. 2). Il
programma annuale di competenza della diarchia dei Dirigenti è delineato
dalla legge come una sorta di manifesto da redigere entro termini
tassativi che deve indicare le priorità da realizzare nell’ufficio
tenendo conto delle risorse messe a disposizione dal Ministero e dalle
sue Direzioni generali decentrate (istituende). La managerialità è
prevista anche dalla produzione para-normativa del CSM, in particolare
dalle circolari in tema di proposte tabellari, il cui cardine è
costituito dal “Documento Organizzativo Generale” (DOG), che i capi
degli uffici giudicanti devono redigere in ossequio agli artt. 7-bis,
7-ter dell’Ordinamento Giudiziario.