Come richiedere il nuovo credito di imposta sulla piattaforma della PA

Come fanno le parti a richiedere il nuovo credito di imposta

 sulla piattaforma della pa 

e relative norme di riferimento

UNO DEI BENEFICI FISCALI DELLA RIFORMA “CARTABIA”

(di Stefania Pieroni) 

24 gennaio 2024

Premesso che, è bene ricordarne i termini, il nuovo art. 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 stabilisce al comma 1 che alle parti è riconosciuto, quando è raggiunto l’accordo di conciliazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta fino a concorrenza di euro seicento, che nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, fino a concorrenza di euro seicento ed invece, in caso di mancato accordo della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti della metà.

Premesso inoltre, che questo credito di imposta è utilizzabile dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura – sempre che nel correttivo in corso di emanazione, la somma non venga correttamente raddoppiata, diversamente non sarebbe qualificabile come: “altresì riconosciuto”, ma in alternativa – e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche, e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche. 

Al comma 3 del medesimo articolo, si stabilisce che è riconosciuto un ulteriore credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto.

Per garantire dunque l’effettiva fruizione dei crediti descritti, al comma 5 è stata espressamente prevista l’emanazione di un apposito decreto ministeriale per stabilire: 

  • le modalità di riconoscimento dei crediti di imposta, 
  • la documentazione da esibire a corredo della richiesta,
  • i controlli sull’autenticità della stessa, 
  • nonché le modalità di trasmissione in via telematica all’Agenzia delle entrate dell’elenco dei beneficiari e dei relativi importi a ciascuno comunicati.

Veniamo dunque alla predisposizione della piattaforma della PA appositamente dedicata e al suo pratico inserimento dei dati e delle informazioni richieste. 

A queste previsioni ha risposto il Decreto del Ministro della Giustizia 1 agosto 2023, pubblicato sulla G.U. n. 183 del 07.08.2023[1], che all’articolo 2 ha dato le definizioni, tra le altre, di:

  • richiedente
  • beneficiario
  • piattaforma digitale per la gestione degli incentivi fiscali nella forma del credito di imposta nei procedimenti di mediazione, predisposta dal Ministero della giustizia -Dipartimento transizione digitale

Il decreto stesso chiarisce infatti, che la domanda di attribuzione dei crediti di imposta, sopra descritti, deve essere presentata, a pena di inammissibilità, tramite la piattaforma accessibile dal sito giustizia.it mediante le credenziali SPID, CIEId almeno di livello due e CNS. 

La relativa pagina del sito appare come nella figura seguente: 

Liquidazione spese di giustizia a questo link (ad oggi): https://lsg.giustizia.it/

Una volta inserite le proprie credenziali, ci si trova a scegliere che tipo di istanza si intende presentare e si può scegliere il pulsante di colore rosa denominato: “Istanza credito d’Imposta”, come nella figura sottostante.

Fatta la scelta, compare il form della figura seguente, nel quale andranno inserite le info richieste e gli altri dati; importante inserire l’indirizzo mail pec, per ricevere le comunicazioni necessarie alla fruizione in F24 del credito stesso (di cui si dirà più avanti), che comunque (in assenza di indicazione della mail di ricezione), rimarranno presenti nella apposita area riservata della piattaforma.

https://lsg.giustizia.it/istanzaincentivifiscali/carica

Nel caso poi, si avessero problemi con l’inserimento dei dati si può scrivere al seguente indirizzo mail: supporto.siamm@giustizia.it.

L’istanza di attribuzione del credito di imposta prevede l’inserimento delle seguenti informazioni, che vanno preparate con cura, per evitare la disconnessione e/o tempi lunghi di reperimento:

  1. i dati identificativi e il codice fiscale o la partita IVA del soggetto avente diritto al credito;
    1. il numero, l’importo e la data della fattura emessa dal ODM, dall’avvocato per le somme oggetto di domanda di attribuzione del credito di imposta;
    1. la dichiarazione avente ad oggetto le modalità, l’importo, la data e gli estremi identificativi del pagamento effettuato in favore del ODM, dell’avvocato dell’importo fatturato;
    1. l’indirizzo di posta elettronica certificata ove il richiedente intende ricevere tutte le eventuali comunicazioni relative alla domanda.

Si legge nel Decreto Ministeriale citato, che l’istanza di attribuzione del credito di imposta, deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione della o delle procedure di mediazione.

All’art. 8 del decreto ministeriale citato, sono previste le necessarie verifiche e il meccanismo di riconoscimento dei crediti d’imposta, prevedendo che: ricevute le domande di attribuzione dei crediti d’imposta, il Ministero effettua le verifiche ritenute necessarie e, con decreto del capo dipartimento per gli affari di giustizia, riconosce l’importo del credito di imposta effettivamente spettante a ciascun beneficiario, nel rispetto dei limiti visti sopra e che il Ministero, entro il 30 aprile dell’anno in cui è presentata l’istanza di attribuzione dei crediti d’imposta, comunica al richiedente l’importo del credito d’imposta spettante, in relazione a ciascuna delle richieste.

A completamento della descrizione della presentazione della istanza di attribuzione del credito sull’apposita piattaforma della PA, si ritiene utile riportare le disposizioni dell’art. 12 del Decreto del Ministro della Giustizia 1 agosto 2023, pubblicato sulla G.U. n. 183 del 07.08.2023[2], per le procedure di utilizzo del credito di imposta.

I crediti di imposta sono utilizzabili in compensazione (ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione (che ricordiamo è prevista entro il 30 aprile dell’anno in cui è presentata la relativa istanza) tramite modello F24, presentato, a pena di rifiuto dell’operazione di versamento, esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla Agenzia delle entrate.

L’ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non puo’ eccedere l’importo comunicato dal Ministero, a pena di scarto dell’operazione di versamento. 

Le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

I crediti d’imposta non danno luogo a rimborso, se non utilizzati.


Sono previsti inoltre dei controlli ed eventualmente delle procedure di recupero.

Quando infatti, a seguito dei controlli effettuati dal Ministero, è accertata l’indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d’imposta, in conseguenza del mancato rispetto delle condizioni richieste, il Ministero, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

In caso di indebita fruizione, totale o parziale, dei crediti d’imposta, accertata nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, l’Agenzia delle entrate ne dà comunicazione al Ministero che provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

Sono previste inoltre delle cause di revoca. Il credito di imposta, infatti, è revocato se è accertata l’insussistenza dei requisiti soggettivi o oggettivi di cui al presente decreto, o se la domanda di attribuzione del credito contiene dati o dichiarazioni non veritiere e fatte salve le eventuali conseguenze previste dalla legge civile, penale e amministrativa. Anche in caso di revoca del credito di imposta si provvede al recupero del beneficio indebitamente fruito.

Nelle disposizioni transitorie, finanziarie, di monitoraggio di spesa e finali, infine, all’articolo 20 del D.M. citato, è previsto che: 

  • I crediti sono riconosciuti nell’ambito delle risorse stanziate, a decorrere dall’anno 2023. 
  • Il Ministero della giustizia provvede al monitoraggio della spesa e predispone una relazione annuale sulla spesa.
  • Se dal monitoraggio emergono scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui all’art. 20, comma 6, del decreto legislativo n. 28 del 2010 e delle relative risorse stanziate in bilancio, valutate in euro 51.821.400 annui, salva l’adozione di altre misure idonee a compensare tale scostamento, il Ministero procede al fine di garantire l’integrale copertura dello scostamentorilevato nell’anno precedente.

In conclusione, sembrerebbe potersi affermare, senza ragionevole ombra di dubbio, che le spese di mediazione, oltre ai compensi per l’assistenza legale e il recupero del contributo unificato, nei limiti e con le modalità di cui sopra, sono recuperabili attraverso i crediti di imposta per cui il Ministero nei termini di legge ha istituito una piattaforma, ha finanziato i relativi capitoli di bilancio ed in caso di incapienza garantirà la integrale copertura dei crediti riconosciuti, di più non potevamo sperare.

La mediazione effettiva, con dei costi anche per il primo incontro, comporta per le Parti dei benefici fiscali effettivi.


[1] di cui al seguente link (al momento della redazione dell’articolo):

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC440815.

[2] di cui al seguente link (al momento della redazione dell’articolo):

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC440815.

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N.1

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