Una breve guida con le indicazioni generali per il calcolo del compenso dell’avvocato che assiste la parte nella procedura di mediazione
Il compenso dell’avvocato nella procedura di mediazione è soggetto alle regole del Decreto Ministeriale n. 55/2014. Questo provvedimento contiene nello specifico i parametri per il calcolo del compenso dell’avvocato, quando non è intervenuto un accordo scritto con il cliente.
Al compenso dell’avvocato in mediazione il DM 55/2014, come modificato dal decreto n. 147/2022, dedica l’articolo 20, che contiene due regole fondamentali in materia:
Gli importi per il compenso dell’avvocato che presti la propria attività nella procedura di mediazione variano in base al valore della controversia (da 1 centesimo a 520.000,00 euro), ma non solo. La procedura di mediazione è suddivisibile infatti in tre fasi: attivazione, negoziazione e conciliazione. Il motivo è di facile intuizione. Quando viene intrapresa una procedura di mediazione, la stessa si può fermare in ognuna delle tre fasi in cui è stata suddivisa. Il compenso dell’avvocato può quindi essere riconosciuto in relazione alla sola fase di avvio, alla fase di avvio e di negoziazione, oppure a tutte e tre le fasi: avvio, negoziazione e conciliazione, se la mediazione si conclude con un accordo. In quest’ultimo caso all’avvocato spetterà il compenso e un aumento del 30% degli importi previsti dalla tabella per le fasi di attivazione e negoziazione.
I parametri forensi per il calcolo del compenso quindi devono essere rispettati ai fini della predisposizione della parcella e della successiva fattura.
Una volta effettuato il calcolo del compenso per l’attività svolta nell’ambito della procedura di mediazione, tenuto conto dell’aumento del 30% previsto dall’articolo 20 comma 1 bis del DM n. 55/2014 e dell’eventuale e ulteriore aumento indicato dall’articolo 19 comma 1 dello stesso DM n. 55/2014, occorre tenere conto degli aspetti fiscali del compenso.
Nella fattura degli avvocati che operano in regime ordinario sarà necessario indicare le eventuali spese esenti ai sensi dell’articolo 15 DPR 633/1972, le spese di trasferta, le altre spese imponibili diverse da quelle sostenute per le trasferte, le spese generali nella misura del 15%, gli accessori come l’Iva del 22% e il contributo per la Cassa Forense del 4% o la ritenuta d’acconto.
Qualora l’avvocato operi in regime forfettario la fattura risulterà molto più stringata e come meno dati, come illustrato nell’approfondimento “Parcella avvocato: come si compila se il regime è forfettario.”
Una volta effettuato il conteggio l’avvocato potrà richiedere il pagamento al proprio cliente o all’autorità competente, in presenza dei requisiti necessari per accedere al patrocinio gratuito a spese dello Stato, a meno che non decida di optare per il credito di imposta.
Leggi anche: “Compenso avvocato: i parametri del DM 147/2022”
convenzione di arbitrato che li vincoli a questa procedura.
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