Il 3 Dicembre 2018, l’Assemblea Plenaria della Commissione per l’efficienza della giustizia (CEPEJ) del Consiglio d’Europa (CoE) ha approvato all’unanimità dei rappresentanti dei 47 Stati Membri il Codice di Condotta Europeo per gli Organismi di Mediazione. Il Codice è stato redatto dal Gruppo di Lavoro sulla Mediazione del CEPEJ impegnato da oltre due anni nella redazione e nella diffusione di strumenti volti a promuovere l’adozione delle Raccomandazioni e delle Linee guida del Consiglio d’Europa nell’ambito della mediazione civile, familiare, amministrativa e penale.
Per Leonardo D’Urso – esperto scientifico del gruppo di lavoro sulla mediazione del CEPEJ – l’adozione del codice da parte dei 47 Stati Membri contribuirà grandemente all’innalzamento della qualità del servizio di mediazione, all’eliminazione di possibili conflitti d’interesse e all’armonizzazione dei servizi di mediazione in tutta Europa.
In questo link la versione originale del codice in lingua inglese.
Di seguito il testo del codice tradotto in italiano.
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Questo codice di condotta stabilisce una serie di principi che i centri, gli istituti o altri organismi di mediazione possono volontariamente adottare. Può essere utilizzato dagli organismi di mediazione (compresi i loro dipendenti e le persone affiliate) che offrono servizi di mediazione in vari campi del contenzioso come quello civile, commerciale, familiare, amministrativo e penale. Questo codice è coerente e può essere utilizzato congiuntamente al Codice europeo di condotta per mediatori elaborato nel 2004 sotto gli auspici dell’Unione europea[1] e alle raccomandazioni della Commissione europea per l’efficienza della giustizia (CEPEJ) e alle linee guida e altri strumenti sulla mediazione e ADR[2]. I legislatori degli Stati Membri del Consiglio d’Europa possono incorporare i principi di questo codice nelle rispettive normative nazionali come standard base per gli organismi di mediazione.
Al fine di migliorare il presente documento, il CEPEJ-GT-MED invita gli organismi di mediazione che desiderano utilizzare questo documento ad inviare le loro osservazioni al Segretariato del CEPEJ.
1 DEFINIZIONE
“Organismo di mediazione” è qualsiasi ente pubblico o privato (incluso i programmi di mediazione affiliati ai tribunali) che gestisce o amministra una procedura di mediazione condotta da un mediatore terzo neutrale di qualsiasi professione di provenienza (da qui in avanti “mediatore”) che offre il servizio sotto i suoi auspici nell’assistere le parti in lite a risolvere amichevolmente la loro controversia.
2. QUALITÀ E COMPETENZA DEL SERVIZIO
Gli organismi di mediazione dovrebbero adottare tutte le misure ragionevoli per garantire un adeguato livello di qualità e competenza dei suoi servizi assicurando che:
3. TRASPARENZA E COMUNICAZIONE
L’organismo di mediazione non dovrebbe rilasciare dichiarazioni false, scorrette o fuorvianti nelle sue comunicazioni o azioni di marketing sui suoi servizi e su quelli dei mediatori affiliati.
4. REGOLE ED ETICA DI MEDIAZIONE
Gli organismi di mediazione dovrebbero assicurarsi di applicare il Codice di condotta europeo per i Mediatori quale standard minimo nella fornitura di servizi di mediazione.
Gli organismi di mediazione si attengono alle regole e alle procedure relative alle loro prestazioni e
fornitura di servizi di mediazione, come stabilito dalle leggi nazionali.
5. INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ E NEUTRALITÀ
Gli organismi di mediazione devono essere indipendenti e imparziali nei confronti di tutti i litiganti e consulenti legali.
Tutte le procedure di mediazione devono essere gestite in modo imparziale, neutrale e indipendente.
Gli organismi di mediazione non dovrebbero offrire servizi di mediazione insieme ad altri servizi professionali o attività commerciali estranee alla risoluzione delle controversie. Lo staff dell’organismo di mediazione, gli azionisti, i portatori di interessi e i mediatori affiliati non possono agire come avvocati, consulenti, formatori o giudici nella stessa controversia o per una delle parti prima della fine della controversia o entro un tempo ragionevole dopo che sia finita.
Gli organismi di mediazione devono rispettare tutte le altre restrizioni e procedure al fine di salvaguardare l’indipendenza e l’imparzialità.
6. CONFLITTO DI INTERESSI
Gli organismi di mediazione dovrebbero istituire procedure per individuare ed eliminare potenziali conflitti di interesse.
Gli organismi di mediazione dovrebbero rivelare l’esistenza di fatti, interessi o relazioni che ragionevolmente possano influenzare la sua imparzialità o indipendenza, o che potrebbero ragionevolmente creare l’apparenza che l’organismo è prevenuto nei confronti di una parte o favorevole ad un’altra, compreso:
7. RECLAMI, PROCEDURE DISCIPLINARI E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Gli organismi di mediazione dovrebbero istituire e mantenere meccanismi di reclamo e disciplinari equi ed efficaci per gestire le controversie riguardanti i mediatori o gestori delle procedure di mediazione.
Gli organismi di mediazione dovrebbero ricorrere principalmente a procedure di composizione amichevole nelle proprie controversie tramite negoziazione e mediazione.
8. RISERVATEZZA
Prendendo atto del fatto che, come norma generale, tutte le informazioni associate alle procedure di mediazione sono riservate, gli organismi di mediazione dovrebbero adottare tutte le misure ragionevoli per proteggere il livello di riservatezza prevista dalle leggi e dai regolamenti rilevanti e/o concordate dalle parti.
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[1] Il Codice di condotta europeo per mediatori può essere consultato alla seguente pagina internet
http://ec.europa.eu/civiljustice/adr/adr_ec_code_conduct_it.pdf
[2] Possono essere consultate su internet alla pagina https://www.coe.int/en/web/cepej/cepej-work/mediation
N.1
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