Un importante documento predisposto a livello comunitario, che funge da riferimento per ciascun Paese membro: il Codice Europeo di condotta per i mediatori
La mediazione nell’Unione europea
In ogni Paese europeo, la mediazione è disciplinata dalle norme stabilite dal proprio ordinamento interno; non di meno, l’Unione europea, con l’obiettivo di favorire la diffusione di tale strumento di risoluzione delle controversie, predispone atti cui i singoli Paesi membri possono fare riferimento, come il Codice europeo di condotta per i mediatori.
Si tratta di un documento che non prescrive alcun adempimento obbligatorio, ma che può fungere come parametro di riferimento per le legislazioni dei singoli Paesi.
La professione di mediatore e il codice europeo
I principi stabiliti dal Codice europeo di condotta per i mediatori riguardano alcuni aspetti fondamentali dell’attività di tali professionisti, come la trasparenza che ne deve caratterizzare la nomina, la riservatezza e la necessità della loro indipendenza.
A tali principi, come detto, i mediatori possono conformarsi su base spontanea, perché il Codice non pone alcun obbligo giuridico cui conformarsi.
Il dettato di tale documento si rivolge non solo ai mediatori-persona fisica, ma anche alle organizzazioni nel cui ambito essi operano, che in Italia sono denominati Organismi di mediazione. Questi ultimi sono invitati dal Codice a fornire informazioni all’utenza circa le misure assunte per favorire il rispetto del codice stesso da parte dei mediatori che operano nel proprio ambito.
Gli stessi organismi hanno facoltà di adottare dei propri codici interni più dettagliati, se ciò, ad esempio, sia richiesto dalla specificità della materia trattata (ad es. mediazione familiare o tutela dei consumatori)
Imparzialità e correttezza nel Codice Europeo di condotta per i mediatori
Il primo fondamentale aspetto su cui il Codice focalizza l’attenzione è la competenza professionale del mediatore, che può essere garantita solo dalla frequenza di un adeguato percorso di formazione e da un continuo aggiornamento professionale, successivo all’ottenimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di mediatore.
Tale competenza rileva nel caso concreto, che il mediatore deve accettare di curare solo ove rilevi di possedere la necessaria preparazione per aiutare le parti a trovare una soluzione efficace.
Trasparenza e correttezza, inoltre, sono i canoni cui il mediatore deve adeguarsi in tema di comunicazione dei propri onorari alle parti e di promozione al pubblico della propria attività.
Indipendenza e trasparenza dei mediatori
L’indipendenza del mediatore e la sua imparzialità sono requisiti imprescindibili, esattamente come succede nei giudizi in Tribunale riguardo alla figura del Giudice.
Per tale motivo, secondo il Codice Europeo di condotta dei mediatori, questi sono tenuti ad informare le parti circa la sussistenza di eventuali conflitti di interesse che possano essere di impedimento ad una imparziale trattazione della controversia.
Adempiuto il dovere di informazione, al mediatore non è però necessariamente impedito di occuparsi della controversia, ma perché ciò accada è indispensabile ottenere il consenso espresso delle parti.
Il rapporto tra mediatori e parti della controversia
Quanto allo svolgimento della procedura, il Codice prescrive che le parti siano sempre messe in condizioni di comprenderne termini e condizioni e che, ove opportuno, possano essere sempre sentite separatamente dal mediatore.
Gli incontri dovrebbero sempre svolgersi in un clima di correttezza e, ove si raggiunga un accordo, il mediatore deve far sì che le parti ne comprendano compiutamente il contenuto e siano edotte circa le modalità con cui lo stesso può trovare esecuzione.
Ciascuna parte, inoltre, dovrebbe essere libera di ritirarsi dal procedimento di mediazione in qualsiasi momento, senza obbligo di fornire alcuna giustificazione.
Quanto alla riservatezza, viene rimarcato il dovere del mediatore di astenersi dal diffondere ogni tipo di informazione relativo alla procedura, con eccezione di quando ciò sia imposto dalla legge o dall’ordine pubblico.