Class action e accordi di natura transattiva art. 840 quaterdecies c.p.c

L’art. 840 quaterdecies c.p.c prevede, fino alla discussione della causa, la formulazione di una proposta transattiva o conciliativa nell’azione di classe

Class action e mediazione: quale collegamento?
In questo articolo vogliamo trattare il tema degli accordi transattivi nell’ambito delle class action per due ragioni. Prima di tutto perchè le class action, riformate piuttosto di recente e inserite nel codice di procedura civile, vengono richiamate dal decreto legislativo n. 28/2010 all’art. 15 dedicato alla “Mediazione nell’azione di classe”. In secondo luogo perchè gli accordi transattivi previsti dall’articolo 840 quaterdecies mettono in evidenza il favore del legislatore per le conciliazioni, strumenti in grado di soddisfare i principi di economicità ed efficienza e sgravare i Tribunali da cause spesso lunghe e complesse.

Class action e accordi transattivi: l’art. 840 quaterdecies c.p.c.
Tanto per fare chiarezza è opportuno ricordare che la class action è un’azione legale collettiva che consente a più persone di far valere insieme i propri diritti nei confronti di un’impresa o di un ente. Con la riforma introdotta dalla Legge n. 31/2019, questa procedura è stata inserita nel codice di procedura civile, diventando uno strumento generale di tutela. La class action oggi è sicuramente uno strumento più efficace e accessibile. Il tribunale da parte sua gioca un ruolo attivo nel promuovere soluzioni conciliative e gli accordi raggiunti hanno piena validità ed efficacia esecutiva. Grazie a queste novità, vigenti dalla fine del mese di ottobre 2020 la class action è diventata un mezzo ancora più utile per la tutela dei diritti collettivi, garantendo maggiore accesso alla giustizia e tempi di risoluzione più rapidi.

Un’azione di tutela collettiva ampliata
In passato, la class action era limitata ai diritti dei consumatori e regolata dal Codice del consumo. Oggi, invece, la sua applicazione si estende a un numero maggiore di soggetti e situazioni giuridiche. Questa modifica mira a garantire tutela anche a chi, per vari motivi, non potrebbe difendere i propri diritti in modo individuale. L’azione di classe può essere promossa infatti non solo dai consumatori, ma anche da organizzazioni e associazioni iscritte in appositi elenchi. Questo significa che può riguardare non solo i rapporti di consumo, ma anche altre situazioni in cui più persone subiscono un danno comune.

Il ruolo chiave degli accordi transattivi
Uno degli aspetti più innovativi della riforma riguarda però gli accordi transattivi. La legge riconosce che, nei sistemi in cui la class action funziona efficacemente, le transazioni tra le parti giocano un ruolo centrale. Per questo, l’art. 840 quaterdecies c.p.c. disciplina espressamente questa possibilità. La procedura nello specifico prevede che il tribunale, fino alla discussione orale della causa, possa proporre una soluzione conciliativa o transattiva. Questa proposta, che tiene conto del valore della controversia, offre la possibilità di addivenire a una risoluzione rapida delle questioni giuridiche. La proposta, una volta formulata, viene pubblicata sul portale dei servizi telematici, gestito al Ministero della giustizia e comunicata agli interessati tramite posta elettronica certificata. Se le parti raggiungono un accordo, questo viene inserito nell’area pubblica del portale e comunicato agli aderenti. Ogni aderente può accettare l’accordo entro il termine stabilito dal giudice.

La fase successiva alla sentenza Dopo la pronuncia della sentenza, che accoglie l’azione di classe di cui all’articolo 840 sexies c.p.c il rappresentante comune degli aderenti può proporre un nuovo schema di accordo con l’impresa o l’ente coinvolto. Questo schema viene pubblicato e comunicato agli aderenti, che hanno 15 giorni per presentare eventuali contestazioni, in assenza lo schema si considera non contestato. Il giudice delegato, valutati gli interessi degli aderenti, può autorizzare la stipula dell’accordo transattivo entro 30 giorni decorrenti da termine per le contestazioni. Chi ha formulato contestazioni può impedire al rappresentante comune di sottoscrivere l’accordo relativo a quelle specifiche obiezioni.

L’accordo transattivo come titolo esecutivo Una volta autorizzato dal giudice, l’accordo transattivo stipulato dal rappresentante comune diventa un titolo esecutivo. Ciò significa che può essere utilizzato per ottenere il pagamento o l’iscrizione di ipoteca giudiziale senza necessità di ulteriori azioni legali. Anche il ricorrente può aderire all’accordo entro i termini previsti, beneficiando della sua efficacia esecutiva. Le disposizioni sugli accordi transattivi si applicano anche ai procedimenti promossi da associazioni e organizzazioni legittimate. Questi accordi possono riguardare sia il risarcimento del danno che eventuali restituzioni in favore degli aderenti che li accettano o non si oppongono.

Leggi anche: Mediazione nell’azione di classe: analisi dell’articolo 15 del decreto 28/2010

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