Scarica sentenza Corte di Cassazione 07 02 2024
Ritenendo avverata una conduzione risolutiva del contratto di locazione, un locatore ha chiesto al Tribunale di Roma di accertarne la risoluzione e la condanna al rilascio del bene. Il conduttore ha resistito, chiedendo in via riconvenzionale la condanna alla restituzione del deposito cauzionale.
“La procedura di mediazione – rileva la Suprema Corte – si è svolta regolarmente sulle domande principali, non sulla riconvenzionale ed il Tribunale ha ritenuto quindi di operare il rinvio alla S.C., ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c., in ordine alla proponibilità della domanda riconvenzionale, quando la causa rientri tra quelle a mediazione obbligatoria ex art. 5 d. lgs. n. 28 del 2010 e la mediazione sia stata già effettuata, anteriormente alla prima udienza, in relazione alla domanda di parte attrice”.
Orbene, “Reputano le Sezioni unite di risolvere tale questione escludendo che il tentativo obbligatorio di conciliazione sia condizione di procedibilità della proposizione della domanda riconvenzionale” e, all’esito di un’ampia ed articolata motivazione, enunciano il seguente principio di diritto: “La condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 d. lgs. n. 28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l’intero corso del processo e laddove possibile”.
Al mediatore ed all’avvocato in mediazione balza subito evidente l’importanza della riaffermazione, ad un così alto livello, del ruolo “libero” del mediatore: si tratta di colui al quale è affidato lo specifico compito di valutare “tutte” le istanze e gli interessi in gioco.
“L’oggetto e le ragioni della pretesa”, che, ex art. 4, co. 2, d.lgs. n. 28/ 2010), sono indicate nella domanda di mediazione e che – pacificamente – non sottostanno a regole formali (art. 163 e 164 c.p.c., in primis) e non coincidono né con il petitum, né con la causa petendi, costituiscono semplicemente l’innesco di una discussione destinata ad ampliarsi sui più ampi orizzonti possibili (la strategia del c.d. “allargamento della torta”), coinvolgendo non solo diritti/ doveri reciproci, ma anche e soprattutto gli interessi e gli aspetti metagiuridici della vicenda (i rapporti personali, ad esempio).
In mediazione si può e si deve “parlare di tutto”, tantopiù che, per garantire questa assoluta libertà, nulla dovrà mai trapelare, tantomeno in giudizio, di quello che si è detto, nel rispetto dei severi obblighi di riservatezza sulle “dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo” (art. 9, co. 1., d. lgs. n. 28/2010) e di inutilizzabilità in giudizio delle stesse, salvo espresso consenso (art. 10, co. 1, d. lgs. cit.).
Nel concreto delle trattative dei casi come quello su cui ha deciso la Corte, il convocato quasi sempre introduce e/o comunque il mediatore fa emergere il tema della restituzione del deposito e/o di un qualche risarcimento di un danno, ma nulla potrà mai emergere del contenuto effettivo della discussione.
Il fatto che nella sentenza si affermi che “la mediazione si è svolta regolarmente sulle domande principali, non sulla riconvenzionale” si riferisce – ovviamente – solo al punto di partenza dell’istante formalizzato sommariamente nella domanda, ma non certo al contenuto effettivo della discussione, di regola ben più ampio e che resta sconosciuto e non conoscibile.
Più nello specifico, la Corte, chiarita la differenza tra riconvenzionale “non eccentrica” ed “eccentrica” in virtù del maggiore o minore collegamento con la domanda principale, rimarca la differenza ontologica tra processo e mediazione nella alternatività dell’una rispetto all’altro (“Il fine – della mediazione – dunque, è l’auspicata non introduzione della causa”.
L’una esiste per fare in modo che l’altro non ci sia: dal che consegue che il mezzo alternativo “si collega non alla domanda sic et simpliciter, ma al processo”.
Se la causa è insorta, ciò vuol dire che l’istituto ha esaurito la sua funzione.
Quanto alle riconvenzionali “eccentriche”, alla loro esclusione dall’area della condizione di procedibilità “concorrono – accanto alla ratio normativa di deflazione dei processi richiamata – ulteriori criteri di interpretazione: quali il principio di certezza del diritto, che si oppone alla causazione di ulteriore contenzioso sul punto, e quello della ragionevole durata del processo”.
Le “eccentriche” sono difficili da inquadrare, da classificare, da sistematizzare: inseguire sul piano della procedibilità le mille sfaccettature di questo tipo di domande/ azioni, con una sorta di “eccesso di mediazione”, rischia di compromettere la certezza del diritto, di aggravare irragionevolmente il processo nei tempi e nei costi e di moltiplicare, anziché ridurre i contenziosi.
“Effetto deflattivo, ragionevole durata e divieto di inutili intralci” sono quindi i principi fondanti della legislazione sulle ADR, tenuto conto che
“spetta al mediatore, nel diligente adempimento del suo incarico professionale, esortare le parti a mettere ogni profilo “sul tappeto”, ivi comprese altre richieste del convenuto … Piuttosto, la trattazione congiunta di più interessi di cui le parti siano portatrici sarà possibile all’interno dell’unico procedimento di mediazione: situazione che in diritto è ammessa ed in fatto è auspicabile, come è proprio delle funzioni di un bonario componimento degli interessi, affidato ad un terzo preparato ed estraneo alle parti.
La mediazione torna un modo attraverso il quale le parti provano a risolvere la lite, anche in maniera diversa dall’applicazione rigorosa delle norme che regolano la vicenda, ricercando un equilibrio tra i rispettivi interessi, purché questi vengano peraltro adeguatamente ponderati e non ridotti forzatamente “a pari merito”, il tutto innanzi ad un organo apposito, per scongiurare l’introduzione della lite innanzi ad un giudice”.
Al mediatore il compito di allargare la torta, discutere di tutto e di più, in piena libertà e con la garanzia della riservatezza.
Fatto questo, se il caso non è ancora risolto, le porte del processo sono aperte, con le sue regole formali e sostanziali e con tutte le variabili di rito e di merito che ciò comporta (la Corte accenna alla reconventio reconventionis, alla chiamata/ intervento di terzi, volontario o meno etc.).
Fermo restando che le chances per un accordo non sono affatto finite: il giudice dovrà comunque tentare la conciliazione e, ove lo ritenga, in primo grado come in appello, “valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione, il comportamento delle parti e ogni altra circostanza” potrà sempre disporre “con ordinanza motivata, l’esperimento di un [- nuovo-] procedimento di mediazione” (art. 5 quater, co. 1, d. lgs. n. 28/ 2010).
N.1
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