Azione di responsabilità e revoca giudiziale dell’amministratore: la mediazione è obbligatoria?

Contrasto giurisprudenziale sulla necessità di ricorrere alla mediazione nell’ipotesi di revoca giudiziale dell’amministrare di condominio

Mediazione obbligatoria in materia di condominio

L’articolo 5 del decreto legislativo n. 28/2010 include la materia condominiale tra quelle soggette al preventivo esperimento della mediazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità della domanda in giudizio. Occorre capire tuttavia che cosa si intende per “materia condominiale”. In mediazione si possono risolvere solo le questioni che riguardano i contrasti tra condomini e le parti comuni dell’edificio o in questa sede si possono discutere anche questioni relative alla figura dell’amministratore di condominio? La mediazione, ad esempio, è obbligatoria in caso di revoca giudiziale dell’amministratore? Prima di tutto vediamo in quali casi è possibile procedere alla revoca giudiziale dell’amministratore, per verificare in seguito se anche in questo caso è necessario andare in mediazione per soddisfare la condizione di procedibilità della domanda in giudizio.

Revoca dell’amministratore di condominio

La norma di riferimento del codice civile per la revoca dell’amministratore di condominio è l’articolo 1129 c.c. dedicato proprio alla nomina, alla revoca e agli obblighi dell’amministratore di condominio.

Per quanto riguarda la revoca dell’amministratore in particolare il comma 11 dell’articolo 1129 c.c. dispone che l’assemblea possa deliberare in qualsiasi momento la revoca dell’amministratore.

La revoca dell’amministratore però può essere disposta anche dell’autorità giudiziaria su richiesta di un solo condominio per le seguenti ragioni:

  • se non rende il conto della gestione;
  • se commette gravi irregolarità (“omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale; ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge; mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi e di deliberazioni dell’assemblea; mancata apertura ed utilizzazione del conto; gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini; l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio; qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva; inottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 1130 numeri 6), 7) e 9) omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma dell’art. 1129 c.c.”);
  • se omette di informare l’assemblea che la citazione in giudizio o il provvedimento amministrativo esorbitano dalle sue attribuzioni.

La revoca giudiziale inoltre può essere richiesta da un solo condomino anche quando l’amministratore non sia stato revocato dall’assemblea.

Mediazione obbligatoria per la revoca giudiziale dell’amministratore?

Fatta questa necessaria premessa per inquadrare correttamente l’argomento è necessario comprendere se la mediazione obbligatoria prevista per la materia condominiale è prevista anche in caso di revoca giudiziale dell’amministratore.

Sulla questione purtroppo non c’è univocità di vedute. La Corte di Cassazione, ad esempio, nell’ordinanza n. 1237/2018 ha sancito che il procedimento di revoca non è soggetto alla procedura di mediazione obbligatoria perché il meccanismo della condizione di procedibilità della domanda non si applica ai procedimenti che si svolgono in camera di consiglio come quello di revoca giudiziale dell’amministratore.

Di contrario avviso invece il Tribunale di Macerata, che con il decreto del 10 gennaio 2018 ha sostenuto che l’art. 71 quater disp. att. c.c. specifica che per controversie in materia di condominio, rilevanti ai fini dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 28/2010 debbano intendersi quelle che derivano dalla violazione o dalla applicazione errata “delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l’attuazione del codice.” Poiché l’art. 64 disp att. c.c. viene espressamente richiamato dal menzionato art. 71 quater, che disciplina il procedimento di revoca dell’amministratore, nei casi indicati dal comma 11 dell’art. 1129 c.c. e dal comma 4 dell’art. 1131 c.c., non ci sono dubbi sulla “applicabilità al procedimento di revoca dell’amministratore della procedura di mediazione quale condizione di procedibilità”.

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