Sale del 30% il compenso dell’avvocato che riesce a chiudere la mediazione o la negoziazione assistita con un accordo tra le parti
Pubblicato sulla GU dell’8 ottobre 2022, n. 236 il Decreto del Ministero della Giustizia n. 147 del 13 agosto 2022, che va ad aggiornare e modificare il dm n. 55/2014 dedicato ai parametri per liquidare i compensi degli avvocati, come previsto dall’art. 13, comma 6, della legge n. 247/2012.
Ambito di applicazione dei parametri forensi
Il suddetto comma 6 dispone che i parametri contenuti nel Decreto Ministeriale, che su proposta del CNF, viene emanato ogni due anni, si applicano quando:
- al momento del conferimento del mandato o in un momento successivo, l’avvocato e il cliente non si sono accordati sulla misura del compenso;
- il compenso viene liquidato giudizialmente;
- la prestazione professionale viene resa nell’interesse di terzi o in relazione a prestazioni ufficiose previste dalla legge.
Le nuove regole, che interessano anche la mediazione, entrano in vigore il 23 ottobre 2022 e potranno trovare applicazione in relazione a quelle prestazioni professionali che si esauriranno dopo tale data.
I nuovi compensi per la risoluzione alternativa delle controversie
Alla risoluzione alternativa delle controversie in materia civile e commerciale è dedicato l’art. 4 del nuovo e recente DM n. 147/2022, che contiene le modifiche dei parametri generali per la determinazione dei compensi relativi anche all’attività stragiudiziale.
Modifiche che vanno ad incidere nello specifico sull’art. 20 del precedente DM del 2014, attraverso l’aggiunta della seguente previsione: “Nel caso in cui il procedimento di mediazione o la procedura di negoziazione assistita si concludano con un accordo tra le parti, fermo il compenso per la fase di conciliazione, i compensi per le fasi dell’attivazione e di negoziazione sono aumentati del 30 per cento”.
La regola dell’aumento del 30% per le fasi dell’attivazione e della negoziazione è legata quindi all’esito positivo della procedura, con effetto premiale.
Disattesa quindi la richiesta del CNF, che avrebbe voluto un aumento generalizzato dei compensi per tutte le fasi della mediazione o negoziazione assistita.
Aumento per le fasi dell’attivazione e della negoziazione
Aumento che, come chiarito invece dalla disposizione, interesserà le due sole fasi dell’attivazione e della negoziazione, che precedono la conclusione della procedura di mediazione e che rappresentano fasi del procedimento a cui sono collegati specifici compensi, in base allo scaglione di valore della controversia.
Come per le tariffe giudiziali, infatti, i compensi della mediazione aumentano con l’aumentare del valore della controversia.
Valore che può variare dall’importo minimo di € 0,01 fino a un massimo di € 520.000,00, come risulta dalla tabella sottostante, allegata al DM n. 147/2022.
25-bis PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE E NEGOZIAZIONE ASSISTITA
Valore |
Da € 0,01 a € 1.100,00 |
Da €1.100,01 a € 5.200,00 |
Da € 5.200,01 a € 26.000,00 |
Da 26.000,01 a € 52.000,00 |
Da € 52.000,01 a € 260.000,00
|
Da 260.000,01 a 520.000,00 |
Attivazione |
€ 63,00 |
€ 284,00 |
€ 441,00 |
€ 536,00 |
€ 1.008,00 |
€ 1.370,00 |
Negoziazione |
€ 126,00 |
€ 567,00 |
€ 882,00 |
€ 1.071,00 |
€ 2.016,00 |
€ 2.741,00 |
Conciliazione |
€ 246,00 |
€ 1.106,00 |
€ 1.720,00 |
€ 2.088,00 |
€ 3.931,00 |
€ 5.343,00 |
Un esempio pratico
Passando a un esempio pratico, se in una controversia in materia condominiale relativa al mancato pagamento da parte di un condomino di spese per lavori su parti comuni dell’edificio di euro 4.800,00 (secondo scaglione da Euro 1.000,01 a Euro 5.200,00) l’avvocato riesce a chiudere positivamente la mediazione con un accordo tra le parti, alla luce della tabella suddetta al professionista spetteranno le seguenti somme:
- Euro 1.106,00 per la fase della conciliazione
- Euro 567,00 + 30% (Euro 170,10) = Euro 737,10
- Euro 284,00 + 30% (Euro 85,20) = Euro 369, 20
- Per un totale di Euro 2.212, 30