Arbitrato: la disciplina del codice di procedura civile

Sintesi della disciplina dell’arbitrato contenuta nel codice di procedura civile, oggetto di modifica da parte della Riforma Cartabia 

L’arbitrato nel Codice civile

La disciplina dell’arbitrato, modificata e integrata dalla riforma Cartabia con l’attribuzione agli arbitri del potere cautelare e con l’introduzione di nuove disposizioni che entreranno in vigore dal 1° marzo 2023, è contenuta nel Codice di procedura civile.

Mettendo da parte le novità, analizziamo sinteticamente la disciplina dell’arbitrato così come si presenta al momento, dall’art. 806 all’art. 840 c.p.c., seguendo l’ordine dei capi contenuti nel Libro VIII del Codice di rito. 

La convenzione di arbitrato

L’arbitrato è un procedimento stragiudiziale di risoluzione delle controversie esperibile solo in relazione a diritti disponibili, a meno che la legge non preveda un espresso divieto al riguardo.  

Per convenzione di arbitrato si intende l’accordo in virtù del quale le parti decidono di rimettere la decisione della controversia a uno o più arbitri, invece che all’autorità giudiziaria.  

Tale accordo può essere contenuto in un compromesso avente forma scritta a pena di nullità o in una clausola compromissoria, che può essere contenuta nel contratto stipulato dalle parti o in un atto separato. 

Dal punto di vista contenutistico, la convenzione di arbitrato può riguardare anche controversie future relative a uno o più rapporti contrattuali determinati.

Gli arbitri

Gli arbitri, ossia i soggetti che le parti nominano con la convenzione di arbitrato e a cui attribuiscono il potere di decidere la controversia insorta tra di loro, possono essere uno o più, l’importante è che siano dispari. La nomina e la sostituzione degli arbitri può essere disposta, in casi specifici, anche dall’autorità giudiziaria.  

Per svolgere la funzione di arbitro il soggetto nominato deve avere la capacità legale di agire e deve accettare la nomina in forma scritta, firmando il compromesso o sottoscrivendo il verbale della prima riunione di arbitrato. 

Gli arbitri possono essere sostituiti in caso di omissione o ritardo di atti legati alla loro funzione, essi inoltre rispondono dei danni cagionati con dolo o colpa grave in caso di omissione o ritardo di un atto dovuto o in caso di impedimento nella pronuncia del lodo. 

A fronte dei vari obblighi che la legge pone a carico degli arbitri, essi hanno diritto all’onorario e al rimborso delle spese sostenute, salvo rinuncia.  

Gli stessi infine possono essere ricusati nei casi previsti dall’art. 815 c.p.c. 

Il procedimento arbitrale

Ai fini dello svolgimento dell’arbitrato le parti devono determinare la sede, se non lo fanno sono gli arbitri ad indicarla; se nessuno provvede, essa coincide con il luogo di stipula della convenzione di arbitrato. 

Regole e poteri degli arbitri sono stabiliti dalle parti nella convenzione.

Il procedimento, in cui deve essere garantito il rispetto del principio del contraddittorio, prevede una fase istruttoria, in cui è prevista anche la prova testimoniale. 

Regole particolari sono previste in presenza di una pluralità di parti, che si realizza quando un terzo interviene nel procedimento spontaneamente o perchè chiamato o se si verifica la successione nel diritto controverso, così come quando si verifica la morte di una delle parti o una delle parti si estingue o perde la capacità. 

In presenza di situazioni particolari gli arbitri posso disporre la sospensione del procedimento arbitrale. 

Il codice di procedura all’art. 819 si occupa inoltre di regolamentare i rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria quando la controversia pende anche di fronte a quest’ultima. 

Il lodo 

La decisione che viene assunta dagli arbitri all’esito del procedimento arbitrale prende il nome di lodo, il quale, in assenza di termini diversi, deve essere pronunciato entro 240 giorni dalla nomina, salvo proroga in casi particolari.  

La decisione viene presa dagli arbitri secondo diritto a meno che le parti non abbiano riconosciuto agli arbitri il potere di decidere secondo equità. 

Il lodo, al pari della sentenza, deve essere redatto in forma scritta e deve contenere determinati requisiti, come elencati dall’art. 823 c.p.c. 

Detto provvedimento, salvo casi particolari, ha la stessa efficacia della sentenza passata in giudicato dalla data dell’ultima sottoscrizione.  

L’esecutività del lodo è dichiarata con decreto del tribunale, previo controllo della sua regolarità formale. 

Le impugnazioni

Il lodo può essere corretto se il testo presenza errori od omissioni, e può essere impugnato per nullità, revocazione e opposizione di terzo. 

Arbitrato secondo regolamenti precostituiti

La convenzione di arbitrato può anche fare rinvio a dei regolamenti arbitrali già formati. 

In caso di contrasto tra convenzione e regolamento prevale la convenzione.

Il lodo straniero 

Per far valere nel territorio della Repubblica Italiana un lodo straniero occorre fare ricorso al Presidente della Corte di Appello competente territorialmente, producendo il lodo in originale o in copia conforme, unitamente al compromesso o documento equivalente.  

L’efficacia del lodo straniero viene dichiarata con decreto previo controllo della sua regolarità formale, a meno che lo stesso non risulti contrario all’ordine pubblico o la controversia, secondo il diritto italiano, non poteva essere oggetto di compromesso. 

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