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Anticipata al 28 febbraio l’entrata in vigore della mediazione telematica, dell’aumento delle sanzioni per la mancata partecipazione e la limitazione della responsabilità dei rappresentanti delle PA (Testo coordinato aggiornato)

Redazione MondoADR

Con la legge  29 dicembre 2022 , n. 197, il legislatore – anticipando l’entrata in vigore di parte della riforma “Cartabia” al 28 febbraio 2023 (rispetto all’originaria previsione del 30 giugno 2023 del D.Lgs. 149/2022) – ha confermato l’esigenza dell’utilizzo degli strumenti di ADR in generale e della mediazione civile e commerciale in particolare, chiedendo uno sforzo agli  operatori del settore perché adeguino regolamentazioni e prassi al fine di un miglioramento delle stesse procedure in termini di effettività, di efficacia e di utilità socio-economica per i cittadini e le imprese, in sostanza per il Paese. 
 
 
In particolare, il 28 Febbraio 2023 entreranno in vigore le seguenti tre norme molto rilevanti per le parti in mediazione, per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche e per gli enti vigilati come banche e assicurazioni.

La nuova disciplina della mediazione telematica

Art. 8-bis

Mediazione in modalità telematica

  1. Quando la mediazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e può essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio di recapito certificato qualificato.
  2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di mediazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere al responsabile dell’organismo di mediazione di partecipare da remoto o in presenza.
  3. A conclusione della mediazione il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l’eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata. Nei casi di cui all’articolo 5, comma 1, e quando la mediazione è demandata dal giudice, il documento elettronico è inviato anche agli avvocati che lo sottoscrivono con le stesse modalità.
  4. Il documento informatico, sottoscritto ai sensi del comma 3, è inviato al mediatore che lo firma digitalmente e lo trasmette alle parti, agli avvocati, ove nominati, e alla segreteria dell’organismo.
  5. La conservazione e l’esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell’organismo di mediazione, in conformità all’articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

Limitazione della responsabilità dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche

Art. 11-bis

Accordo di conciliazione sottoscritto dalle amministrazioni pubbliche

  1. Ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che sottoscrivono un accordo di conciliazione si applica l’articolo 1, comma 01.bis della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Il comma richiamato della legge n. 20 del 1994 è il seguente:
 
1.1 In caso di conclusione di un accordo di conciliazione nel procedimento di mediazione o in sede giudiziale da parte dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la responsabilità contabile e’ limitata ai fatti ed alle omissioni commessi con dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti.
 

Innalzamento delle sanzioni in caso di mancata partecipazione con segnalazione alla Corte dei Conti e alle autorità di vigilanza

Art. 12-bis

Conseguenze processuali della mancata partecipazione al procedimento di mediazione

  1. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.
  2. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
  3. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.
  4. Quando provvede ai sensi del comma 2, il giudice trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all’autorità di vigilanza competente.
 
Si auspica, quindi, una maggiore diffusione di questi strumenti che, oltre ai benefici immediati e diretti derivanti dagli accordi raggiunti, possono rendere indirettamente anche una utilità in termini di prevenzione dell’insorgere di futuri eventuali conflitti, grazie alla migliore gestione dei propri interessi con l’aiuto degli esperti del settore, ovvero dei legali e dei professionisti qualificati per il loro svolgimento.
 

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