Tra gli strumenti che dovrebbero consentire la riduzione dei processi pendenti si colloca in primo piano la mediazione mediante conciliazione obbligatoria per alcune materie fondamentali, che lo schema di decreto delegato in corso di approvazione indica nei settori dei diritti reali, incluso il condominio, la divisione, le successioni ereditarie, la locazione,il risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, i contratti assicurativi, bancari e finanziari, unitamente a controversie marginali riguardanti i patti di famiglia, il comodato l’affido di aziende.
La conciliazione obbligatoria è affidata ad organismi privati, creati anche dagli ordini professionali: per quanto riguarda l’Avvocatura alcuni organismi di conciliazione sono già operanti, molti altri sono in fase di istituzione; l’innovazione è stata accolta con impegno dall’ Avvocatura, che con questa funzione intende cooperare in modo fattivo e concreto al risanamento dei mali della giustizia. Collocati presso le sedi dei tribunali, gli organismi di conciliazione forense costituiscono infatti lo strumento naturale per risolvere le liti; essi saranno affidati agli avvocati, i quali svolgeranno quindi un duplice ruolo, fungendo, a seconda delle loro competenze, da conciliatori ovvero da difensori. Gli Ordini dovranno allestire apposite cancellerie, con personale adeguato, e formare i conciliatori, sempre che non si ritenga, come auspicato, che possano essere qualificati come tali gli avvocati iscritti all’albo da un periodo di tempo adeguato.
La nuova normativa precisa che in questi procedimenti non vi è ministero di difensore, ma il Consiglio ritiene che ogni lite, per gli aspetti tecnici, patrimoniali morali che involge, possa essere portata a termine in modo compiuto solo se seguita da un giurista. Così come giurista non può che essere un conciliatore che – come prevede il decreto – si determini senza esserne richiesto dalle parti, di sottoporre loro una proposta in caso di esito negativo della tentata conciliazione; la proposta, per gli effetti che produce, ove accettata, in capo alle parti, e per le conseguenze in punto di responsabilità ad essa collegate in caso di suo rifiuto, deve essere vagliata da soggetti esperti, provvisti di cognizione e pratica del diritto. Sia i casi bagatellari, nella loro serialità, sia i casi più complessi, richiedono perciò la presenza dell’avvocato.
Guido Alpa: “Tra gli strumenti che dovrebbero consentire la riduzione dei processi pendenti si colloca in primo piano la mediazione mediante conciliazione obbligatoria”

Redazione MondoADR
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