In luglio il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo che disciplina i procedimenti di conciliazione e arbitrato nelle controversie fra investitori e intermediari finanziari per il caso di violazione degli obblighi di informazione e correttezza. La delega a emanare queste norme era prevista dalla legge di tutela del risparmio n. 262 del 2005.
La Camera di conciliazione e arbitrato sarà istituita presso la Consob, con struttura definita dalla stessa autorità per via regolamentare, ma in posizione funzionalmente autonoma.
Per quanto riguarda il procedimento di conciliazione, esso dovrà concludersi entro 60 giorni, e dal punto di vista procedurale si modellerà sulla conciliazione societaria prevista dal D. Lgs. n. 5/2003. Le dichiarazioni rese dalle parti nella conciliazione non saranno, però, utilizzabili in giudizio. Il versamento dell’indennizzo peraltro non dovrebbe precludere l’azione all’investitore insoddisfatto. L’ammontare dell’indennizzo, determinato secondo i criteri che saranno stabiliti dalla Consob, rappresenta solo un punto di partenza dal quale il conciliatore potrà discostarsi.
Viene inoltre istituito un fondo di garanzia gestito dalla Consob, per il caso in cui l’intermediario condannato con sentenza o lodo definitivi non abbia risarcito il cliente. La disciplina di questo nuovo procedimento di ADR è stata aspramente criticata dagli operatori del settore, perché crea una pericolosa commistione fra la natura conciliativa del procedimento e i numerosi caratteri aggiudicativi, come ad esempio il fatto che il procedimento si svolgerà proprio di fronte alla Consob, che è l’istituzione delegata a reprimere i comportamenti scorretti, o che la procedura dovrà “garantire il contraddittorio fra le parti”, precludendo dunque l’utilizzo delle sessioni private fra il conciliatore e le parti.