Approvato il nuovo Decreto del Ministero della Giustizia sugli incentivi fiscali previsti dal decreto legislativo n. 28/2010 riformato
Credito di imposta per la mediazione e la negoziazione assistita
Il DM dell’1 agosto 2023 del Ministero della Giustizia di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze e pubblicato sulla GU n. 183 del 7 agosto 2023 si occupa degli incentivi fiscali per la mediazione e la negoziazione assistita.
Il beneficio fiscale riconosciuto dal decreto è rappresentato dal credito di imposta, in diverse misure e a determinate condizioni, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 28/2010, come modificato dalla riforma Cartabia.
Prima di vedere l’utilizzo di questo beneficio fiscale è il caso di spendere due parole per definirlo e capire che cos’è più nel dettaglio.
Che cos’è il credito di imposta?
Il credito di imposta è un beneficio o agevolazione fiscale prevista e disciplinata dal nostro diritto tributario.
Grazie a questa misura il soggetto beneficiario può detrarre una parte delle imposte da quelle che deve pagare al Fisco. Si tratta di una detrazione fiscale, che va quindi a ridurre le imposte e non il reddito imponibile su cui calcolare le tasse, come accade per le deduzioni fiscali.
La finalità del credito di imposta è quella di consentire al contribuente di recuperare una parte delle spese sostenute per lo svolgimento di certe attività. Esso consiste, infatti, in una somma che viene calcolata in misura percentuale sull’importo delle spese sostenute per certe attività. Somma che il beneficiario può scalare dai debiti che ha verso l’Erario quando presenta la dichiarazione dei redditi.
Il credito di imposta è sottoposto quindi al rispetto di certi limiti, nel senso che lo stesso spetta solo fino a un certo importo fissato dalla legge, per certi tipi di spese e a determinate condizioni, sempre stabilite dal legislatore.
Soggetti e crediti di imposta nella mediazione
Alla luce di questo chiarimento il nuovo DM prevede a favore delle parti in mediazione un credito d’imposta per complessivi 600 euro per procedura di mediazione per un massimo di 2.400 euro all’anno per persone fisiche (in media 4 mediazioni all’anno) e di 24.000 euro all’anno per persone giuridiche (in media 24 mediazioni all’anno).
Il credito d’imposta prevede la copertura dei seguenti pagamenti:
- l’indennità corrisposta all’organismo di mediazione per avviare, tenere il primo incontro e concludere la procedura;
- il compenso dell’avvocato (che ha fornito la propria assistenza nella mediazione obbligatoria o domandata dal giudice), calcolato in base ai parametri forensi;
- il valore del contributo unificato che la stessa ha versato per la causa in giudizio, a condizione che in mediazione venga raggiunto l’accordo e il processo si estingua;
Pare opportuno sottolineare i vantaggi fiscali della mediazione, che può essere avviata anche presentando apposita domanda presso una delle sedi di ADRCenter, rispetto alla negoziazione assistita. Il ricorso a questa procedura stragiudiziale è premiato solo con un credito di imposta, fino a un massimo di 250,00 euro, commisurato al compenso corrisposto agli avvocati che hanno assistito le parti in una negoziazione obbligatoria, che si è conclusa in modo positivo.
Come si può usare il credito di imposta previsto dalla mediazione
L’articolo 9 del DM dedicato agli inventivi fiscali per la mediazione stabilisce che il credito di imposta riconosciuto sia utilizzabile in compensazione.
Questo significa che il contribuente può compensare, ossia annullare, anche in parte, i debiti tributari che ha nei confronti dello Stato, dell’Inps, degli Enti locali, ecc., con i crediti di imposta che gli vengono riconosciuti.
Per procedere alla compensazione il contribuente deve compilare il modello F24 e procedere al suo invio tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, dopo che gli è stato confermato il riconoscimento del credito di imposta richiesto.