Dal 5 novembre 2010 sono in vigore le nuove disposizioni introdotte dal DM 180/2010 in tema di formazione per mediatori. L’intento del legislatore è stato quello di rafforzare la qualità della formazione e al contempo di non disperdere la formazione finora svolta ai sensi del DM 222/2004. Il nuovo DM 180/2010 quindi introduce:
- criteri più stringenti sugli enti di formazione, sui formatori e sui percorsi formativi;
- un periodo di 30 giorni dalla comunicazione del Ministero per le verifiche del possesso dei nuovi requisiti in capo agli enti di formazione già iscritti al registro, pena la loro sospensione;
- un periodo transitorio fino al 5 maggio 2011 per acquisire o integrare la formazione prevista per i mediatori già abilitati a prestare la loro opera presso gli organismi di mediazione.
L’applicazione dei nuovi criteri di formazione dei mediatori è un tema particolarmente urgente alla luce delle nuove responsabilità in capo al mediatore previste dal D.Lgs. 28/2010 (si veda a tal proposito l’articolo dell’Avv. Andrea Buti su Soluzioni), della crescente domanda di mediazioni – e quindi di mediatori – e dell’imminente entrata in vigore del tentativo obbligatorio di conciliazione tra circa 5 mesi che vedrà un trasferimento in massa delle cause dalle aule dei tribunali agli organismi di mediazione. Dalla lettura del DM, e fino ad una eventuale circolare ministeriale interpretativa di alcuni passaggi dubbi, di seguito i punti cardine per coloro che si apprestano nelle prossime settimane ad iniziare un percorso formativo per mediatori.
1) Enti che possono svolgere la formazione. Ai sensi del comma 3 dell’art. 20 del DM 180/2010, nei prossimi giorni inizieranno le verifiche del responsabile del registro circa il possesso da parte degli enti di formazione dei requisiti di cui all’art. 18. Si presume che non tutti gli enti di formazione avranno i requisiti richiesti coerentemente con la ratio della norma volta ad assicurare ai partecipanti che i formatori abbiano una esperienza – se pur minima – sulla teoria e pratica della mediazione e che vi sia un responsabile scientifico di “chiara fama” nel settore che vigili e che si assumi la resposnabilità della realizzazione dei corsi. Nelle more delle verifiche che dovrebbero svolgersi nei prossimi 30 giorni, gli organismi già iscritti potranno continuare a svolgere la formazione base, integrativa e di aggiornamento. Quindi è importante accertarsi che al momento dell’erogazione del corso l’ente di formazione risulti ancora iscritto al registro del Ministero della giustizia e non sia stato sospeso. Infatti, fin quando gli enti formativi rimagono iscritti al registro potranno erogare validamente i corsi nel rispetto dei nuovi criteri. Successivamente, dal momento della conferma della loro iscrizione ai sensi del DM 180/2010, i formatori che già prestano la loro attività presso gli enti “riaccreditati” avranno poi sei mesi di tempo per adeguarsi ai requisiti soggettivi richiesti (scrivere tre articoli o svolgere tre conciliazioni).
Oltre agli aspetti meramente formali e affinché il corso non sia volto solo all’ottenimento del “pezzo di carta” abilitante, bisogna considerare anche gli aspetti sostanziali. A seguito della conclusione delle verifiche del Ministero della giustizia, si presume che vi saranno diversi enti di formazione e formatori, con caratteristiche e peculiarità differenti, ma tutti accomunati da una se pur minima esperienza nel settore della mediazione. Coloro quindi che non si vogliono accontentare solamente di ottenere il titolo formativo abilitante e vogliono acquisire un know-how pratico da formatori che abbiano una effettiva esperienza in mediazione, dovrebbero verificare fin da subito il numero di mediazioni amministrate dall’ente (se è anche un organismo) e quelle svolte dai formatori per essere certi che quest’ultimi abbiano una esperienza sul campo tale da poter insegnare con credibilità le tecniche di mediazione che loro stessi utilizzano.
I requisiti formativi per l’esercizio delle funzioni di mediatore sono descritti in vari articoli del DM e più precisamente all’art. 4 comma 3 lettera c), art. 6 comma 2 lettera c), art. 18 comma 2 lettera f) e nella disposizione transitoria dell’art. 20 comma 2. Di seguito li riassumiamo per fornire una guida pratica per chi vuole iniziare un percorso formativo per mediatori e per chi lo ha già svolto ai sensi del DM 222/2004.
2) Per coloro che non hanno mai svolto nessun corso per mediatori, al fine di ottenere i requisiti per poter richiedere l’iscrizione presso un organismo di mediazione, occorre:
- frequentare e superare un percorso formativo di almeno 50 ore presso un ente di formazione accreditato (vedi sopra) e;
- essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero in alternativa essere iscritti ad un ordine o collegio professionale e;
- essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti all’art. 4 comma 3 c).
3) Per i mediatori già abilitati a prestare la loro opera presso gli organismi di mediazione, ai sensi dell’art. 20 comma 2, occorre acquisire entro il 5 maggio 2011 i requisiti anche formativi previsti dal DM 180/2010 (percorso formativo di almeno 50 ore) o in alternativa attestare di aver svolto almeno 20 procedure di mediazione di cui almeno cinque concluse con successo. Si ricorda, che ai sensi del DM 222/2204 i conciliatori potevano essere abilitati a prestare la loro opera dopo la frequenza di un corso di 40 ore o se avevano un’anzianità di almeno 15 anni di iscrizione ad un ordine, erano magistrati in quiescenza o professori universitari. Quindi occorre distinguere:
- i mediatori che hanno frequentato un corso ai sensi del DM 222/2004 dovranno frequentare un corso integrativo della durata pari alle ore mancanti al raggiungimento del numero totale di 50 ore. Quindi per la stragrande maggioranza di conciliatori che hanno frequentato un corso di 40 ore, dovranno frequentare entro il 5 maggio 2011 un corso di almeno 10 ore.
- i mediatori abilitati per anzianità di iscrizione ad un ordine o per essere magistrati in quiescenza o professori universitari dovranno frequentare per intero il corso di 50 ore.
In considerazione delle tante novità introdotte dal DM, tutti gli autori che collaborano con Soluzioni saranno lieti di rispondere ai dubbi dei lettori in tema di formazione per mediatori.
75 commenti
@ Carlo
Dipende dall’organismo di mediazione presso il quale è iscritto. Se si tratta di un organismo serio vincolerà l’accesso alle liste alla mole di mediazioni che si trova a gestire.
Per i mediatori che hanno frequentato un corso ai sensi del DM 222/2004 presso la CCIAA di 40 ore (e sono iscritti come mediatori presso la CCIAA),ma che non hanno frequentato i corsi di aggiornamento biennale previsti dalla CCIAA è sufficiente frequentare un corso integrativo di dieci ore o va rifatto tutto il percorso di 50 ore?
Grazie
Francesco
@Francesco
Dipende dall’anno in cui è stato effettuato il corso. L’avviso che tutti i corsi svolti prima di dicembre 2006 (anno in cui è stato creato il Registro presso il ministero e in cui sono avvenuti i primi accreditamenti degli enti) non sono stati riconosciuti dal Ministero della giustizia. In questo caso il corso va fatto per intero (50 ore).
Nel caso di corsi svolti dopo l’accreditamento e quindi validi, è sufficiente seguire un corso integrativo al fine di raggiungere il monte ore previsto dal ministero.
La professione di conciliatore professionista è incompatibile con lo status di pubblico dipendente?
Avrei una domanda:per le pubblicazioni dei formatori il modulo del Ministero chiede il codice ISBN che riguarda i libri, allora le pubblicazioni in riveste e periodici (con codice ISSN), non sono sufficienti? Eppure parla di pubblicazioni con diffusione nazionale, quindi dovrebbe ricomprenderle. La legge è più generica. Mi sapete rispondere? Grazie.
@ Serena
Al momento il DM 180 richiede esclusivamente pubblicazioni che abbiano il codice ISBN che riguarda i libri. Non è detto che non subentrino delle modifiche migliorative, come appunto l’accettazione del codice ISSN.
Veramente il D.M. 180 non parla di nessun codice. Può un modulo del Ministero integrare e specificare così tanto??? Mi sembra troppo restrittiva questa interpretazione!!!
@ Serena,
non il dm ma il modello di domanda di iscrizione all’elenco degli enti di formazione, ai sensi del decreto
legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e del Regolamento di cui decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180 prevede nell’appendice terza, relativamente ai requisiti per i docenti dei corsi teorici:
a) pubblicazioni di almeno tre contributi scientifici in materia di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie, aventi almeno diffusione nazionale e dotate di codice identificativo ISBN (ad esclusione delle pubblicazioni on line)
Questo è quanto prescritto nel modello di domanda. Non è detto che non subentrino delle modifiche migliorative, come appunto l’accettazione del codice ISSN.
@Piero
No, non vi è incompatibilità. Crediamo però che occorre il consesno della PA in cui lavora.
E’ possibile ricoprire contemporaneamente la figura di conciliatore professionista ed altra attività indipendente? Ad esempio gestione di telefonia? Esistono delle cause d’incompatibilità?
@Luigi Lauro
nel decreto legislativo e in quello ministeriale non si fa riferimento ad alcuna incompatibilità, sebbene bisognerebbe valutare caso per caso a seconda del tipo di controversia che come mediatore si potrebbe trovare a gestire.
Sono un avvocato non iscritta all’albo perchè dipendente di un Ente pubblico economico; potrei in futuro, dopo aver seguito il corso, iscrivermi tra i mediatori ?
volevo un’informazione..io sono laureata in scienze dell’educazione (vecchio ordinamento)e un ente che organizza il corso di conciliatore professionista mi ha detto che aanche con la mia laurea posso partecipare a questo corso e non solo quelli laureati in giurisprudenza ed economia.prima di spendere speranze e soldi mi potete dire se questo è vero?non vorrei fare scelte inutili.grazie
@Caterina
le confermo che ai sensi de DM 180/2010 l’accesso al corso di mediatore è garantito a tutti coloro che possiedono una laurea triennale o in alternativa l’iscrizione ad un albo professionale. Quindi può iscriversi tranquillamente.
Io sono in una posizione un po’ paradossale, in quanto ho lavorato per anni come formatore – sia progettista che docente d’aula, in particolare nel campo della gestione aziendale e della comunicazione. Quindi, dopo aver seguito presso ADR Center sia il corso diciamo “base” nel marzo 2010 (e in dicembre del medesimo anno il corso integrativo) contavo di poter quanto meno operare occasionalmente, anche per mia passione personale oltre che per motivi professionali, in qualità di formatore. Il regolamento mi pone quindi parecchi problemi, in quanto:
a) come “mediatore” sono giovane – se non altro – e non ho maturato la necessaria esperienza, nè è detto che riesca a maturarla entro il termine di sei mesi, quindi maggio 2011, per non parlare dei contributi teorici che potrei eventualmente pubblicare su riviste di settore, peraltro con codice ISSN;
b) non riesco peraltro nemmeno a capire, una volta superato in un modo o nell’altro questo problema, se la normativa costituisca un “numero chiuso” di formatori – da consacrarsi entro il citato maggio 2011 – o se viceversa ponendosi la richiesta del regolamento come regola generale tale norma costituisca il requisito per ogni futuro formatore, il che mi sembrerebbe quanto meno più sensato.
Volevo condividere questo dubbio, che sinora non ho visto aleggiare, e spero di poter continuare con voi il dialogo ben stimolante che sinora abbiamo condotto in aula e su queste pagine.
Verificando sul sito del ministero, riscontro che al momento il codice ISSN risulta accettato al pari del codice ISBN – in effetti, un contributo costituito da un sia pur corposo articolo può ben figurare in un volume collettaneo come in una rivista, quindi l’anomalia risulta superata. Curiosamente, segue anche un elenco di pubblicazioni ammesse a valutazione (“pubblicazioni scientifiche, giuridiche specializzate, ufficiali edite o prodotte da organi dello Stato, Regioni, Province, Comuni ed Enti Pubblici, ivi comprese le università pubbliche o private riconosciute, ad esclusione delle pubblicazioni online”) che comporta comunque alcune conseguenze paradossali – ma si sa che è impossibile prevedere tutto – compreso il fatto che ad esempio la Rassegna Giuridica Umbra, edita a cura dell’Ordine degli Avvocati e mancante di codice ISSN almeno nelle copie che ho potuto consultare, non si sa se rientri nel novero.
x Mondoadr. Salve! Leggo in un precedente risposta che il ruolo di conciliatore è compatibile con il pubbligo impiego, salvo ‘consenso della PA per cui si lavora’. A tal proposito, uno dei requisiti fondamentali previsti dalla circolare emanata dal Ministero della Difesa nel 2008 sulle “Attività Extraprofessionali” è quello della ‘circoscrivibilità nel tempo’ dell’attività, tanto che nella domanda di autorizzazione prevista dall’indicata circolare è rischiesto il ‘periodo’ (anche indicativo) dello svolgimento dell’attività. Ciò è praticamente impossibile nel caso del Conciliatore in quanto la funzione non ha una scadenza temporale (6 mesi, 9 mesi 1 anno…) e, in astratto, può durare ‘vita natural durante’. L’Amministrazione Difesa opporrà, quindi, un sicuro diniego oppure autorizzerà solo per periodi molto limitati senza possibilità di reiterazione della domanda. Potreste verificare l’orientamento del Ministero della Difesa ed eventualmente intervenire? Grazie!
ho sentito dire che dopo aver frequentato il corso di perfezionamento per conciliatore professionista, per mantenere l’iscrizione negli elenchi dei conciliatori , è necessario versare annualmente una tassa che ammonta a 180 euro circa. Volevo cortesemente sapere se ciò è corretto,se è previsto dalla legge e se vale anche nel caso in cui si decida di costituire,con un numero minimo di 5 persone, una camera di conciliazione.
Spero che qualcuno possa darmi delle delucidazioni…Grazie!!
@Maria
Non c’è una previsione di legge che contempli il pagamento di una tassa. Ciò non toglie che gli organismi, in virtù di un potere autoregolamentare, possono introdurre variazioni in merito. Per quel che concerne ADR Center nessuna tassa o quota di iscrizione è richiesta ai suoi mediatori.
Le faq del Ministero dicono chiaramente che i mediatori già iscritti ad un organismo di conciliazione, sia di diritto (15 anni di iscrizione ad un ordine) che per ore di formazione svolte, possono adeguarsi al nuovo percorso formativo con le sole 10 ore integrative.
Questo (relativamente ai mediatori di diritto) è in contrasto con quanto da Lei scritto. Mi può dare un chiarimento?
Grazie.
Luisa
L’articolo e’ stato scritto in data anteriore alla pubblicazione della FAQ del Ministero (sulla base della lettura della normativa vigente). Ovviamente prevale l’interpretazione ministeriale. Saluti e grazie di aver rilevato l’incongruenza. LD
ISCRITTO AlL’ORDINE PROFESSIONALE DA OLTRE 25 ANNI DEVO FARE IL CORSO PER AVER L’ISCRIZIONE COME CONCILIATORE’
@ Sandra Di Micco
sì, il corso è l’unico strumento per diventare mediatore. Al momento lei dispone dei requisiti per accedere ai corsi ma non per essere accreditato come mediatore.
sono a chiedere se vi risulta che per accedere ai corsi di conciliazione sia sufficiente un diploma di laurea biennale.
d.s.
dbg
Sono un Ispettore D’Igiene ASL,Trovandomi prossimo alla pensione,ed essendo un tipo intraprendente, nel 2011 ho frequentato questo corso da Mediatore civile rif. DM 180/10. Attualmente mi resta un pezzo di carta da incorniciare ed attaccare alla parete. Dopo la sentenza dell’alta corte ( caldeggiata dalla casta degli avvocati) rimane un titolo che non avrà futuro, anche se deriva una norma di ricepimento CEE. Resto in attesa di Vs proposte, Ho provato ad iscrivermi presso qualche ORGANISMO di Mediazione sempre con esito negativo.