Dal 5 novembre 2010 sono in vigore le nuove disposizioni introdotte dal DM 180/2010 in tema di formazione per mediatori. L’intento del legislatore è stato quello di rafforzare la qualità della formazione e al contempo di non disperdere la formazione finora svolta ai sensi del DM 222/2004. Il nuovo DM 180/2010 quindi introduce:
L’applicazione dei nuovi criteri di formazione dei mediatori è un tema particolarmente urgente alla luce delle nuove responsabilità in capo al mediatore previste dal D.Lgs. 28/2010 (si veda a tal proposito l’articolo dell’Avv. Andrea Buti su Soluzioni), della crescente domanda di mediazioni – e quindi di mediatori – e dell’imminente entrata in vigore del tentativo obbligatorio di conciliazione tra circa 5 mesi che vedrà un trasferimento in massa delle cause dalle aule dei tribunali agli organismi di mediazione. Dalla lettura del DM, e fino ad una eventuale circolare ministeriale interpretativa di alcuni passaggi dubbi, di seguito i punti cardine per coloro che si apprestano nelle prossime settimane ad iniziare un percorso formativo per mediatori.
1) Enti che possono svolgere la formazione. Ai sensi del comma 3 dell’art. 20 del DM 180/2010, nei prossimi giorni inizieranno le verifiche del responsabile del registro circa il possesso da parte degli enti di formazione dei requisiti di cui all’art. 18. Si presume che non tutti gli enti di formazione avranno i requisiti richiesti coerentemente con la ratio della norma volta ad assicurare ai partecipanti che i formatori abbiano una esperienza – se pur minima – sulla teoria e pratica della mediazione e che vi sia un responsabile scientifico di “chiara fama” nel settore che vigili e che si assumi la resposnabilità della realizzazione dei corsi. Nelle more delle verifiche che dovrebbero svolgersi nei prossimi 30 giorni, gli organismi già iscritti potranno continuare a svolgere la formazione base, integrativa e di aggiornamento. Quindi è importante accertarsi che al momento dell’erogazione del corso l’ente di formazione risulti ancora iscritto al registro del Ministero della giustizia e non sia stato sospeso. Infatti, fin quando gli enti formativi rimagono iscritti al registro potranno erogare validamente i corsi nel rispetto dei nuovi criteri. Successivamente, dal momento della conferma della loro iscrizione ai sensi del DM 180/2010, i formatori che già prestano la loro attività presso gli enti “riaccreditati” avranno poi sei mesi di tempo per adeguarsi ai requisiti soggettivi richiesti (scrivere tre articoli o svolgere tre conciliazioni).
Oltre agli aspetti meramente formali e affinché il corso non sia volto solo all’ottenimento del “pezzo di carta” abilitante, bisogna considerare anche gli aspetti sostanziali. A seguito della conclusione delle verifiche del Ministero della giustizia, si presume che vi saranno diversi enti di formazione e formatori, con caratteristiche e peculiarità differenti, ma tutti accomunati da una se pur minima esperienza nel settore della mediazione. Coloro quindi che non si vogliono accontentare solamente di ottenere il titolo formativo abilitante e vogliono acquisire un know-how pratico da formatori che abbiano una effettiva esperienza in mediazione, dovrebbero verificare fin da subito il numero di mediazioni amministrate dall’ente (se è anche un organismo) e quelle svolte dai formatori per essere certi che quest’ultimi abbiano una esperienza sul campo tale da poter insegnare con credibilità le tecniche di mediazione che loro stessi utilizzano.
I requisiti formativi per l’esercizio delle funzioni di mediatore sono descritti in vari articoli del DM e più precisamente all’art. 4 comma 3 lettera c), art. 6 comma 2 lettera c), art. 18 comma 2 lettera f) e nella disposizione transitoria dell’art. 20 comma 2. Di seguito li riassumiamo per fornire una guida pratica per chi vuole iniziare un percorso formativo per mediatori e per chi lo ha già svolto ai sensi del DM 222/2004.
2) Per coloro che non hanno mai svolto nessun corso per mediatori, al fine di ottenere i requisiti per poter richiedere l’iscrizione presso un organismo di mediazione, occorre:
3) Per i mediatori già abilitati a prestare la loro opera presso gli organismi di mediazione, ai sensi dell’art. 20 comma 2, occorre acquisire entro il 5 maggio 2011 i requisiti anche formativi previsti dal DM 180/2010 (percorso formativo di almeno 50 ore) o in alternativa attestare di aver svolto almeno 20 procedure di mediazione di cui almeno cinque concluse con successo. Si ricorda, che ai sensi del DM 222/2204 i conciliatori potevano essere abilitati a prestare la loro opera dopo la frequenza di un corso di 40 ore o se avevano un’anzianità di almeno 15 anni di iscrizione ad un ordine, erano magistrati in quiescenza o professori universitari. Quindi occorre distinguere:
In considerazione delle tante novità introdotte dal DM, tutti gli autori che collaborano con Soluzioni saranno lieti di rispondere ai dubbi dei lettori in tema di formazione per mediatori.
N.1
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